I lavoratori pubblici esclusi dai benefici della legge 92/2012 in materia di congedi parentali

Notiziario n. 25 del 28 febbraio 2013 –

immagineCi sono giunte in queste ultime settimane numerose richieste di informazioni in merito alle innovazioni normative intervenute recentemente a beneficio dei lavoratori neo-genitori o con figli piccoli, e per questo abbiamo pensato di dedicare  all’argomento questo Notiziario che ne propone una sintesi utile.

1. Il D.L. 11.12.2012, n. 216, c.d. anti infrazioni UE,  non convertito in legge ma con validità riconosciuta  “agli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti” (vds. Comunicato Min. Giustizia in G.U. n. 34 del 9 feb. u.s.)  ha reso possibile la fruizione dei congedi parentali  (art. 32 del D.Lgs. 151/2001, la vecchia “astensione facoltativa”)   anche a ore,  ma rinviando alla contrattazione collettiva di settore per la regolamentazione di dettaglio.  La normativa ha modificato anche la modalità di richiesta del congedo, prevedendo in particolare che,  nel rispetto dei termini di almeno 15 giorni di preavviso,  devono essere indicate le date di inizio e di fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare corrette modalità di ripresa dell’attività lavorativa.

2. La Legge 17.12.2012, n. 221 (conversione del D.L. n. 179/2012, c.d. Decreto Sviluppo-bis ) prevede l’emanazione entro il 30/06/2013 di un DPCM con il quale saranno dettate indicazioni di dettaglio per l’informatizzazione delle procedure di emissione dei certificati medici pediatrici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 151/2001. Avremo dunque la trasmissione in via telematica del certificato di malattia del bambino dal medico all’INPS e da questa al datore di lavoro e all’indirizzo di posta elettronica indicato dal lavoratore.

3. Il Decreto Interministeriale Lavoro/Economia del 22/12/2012, pubblicato nella G.U. 37 del 13/02/2013 e attuativo della legge 20.06.2012, n. 92  (riforma del mercato del lavoro),  prevede per i neo-padri,  a partire dal 1 gen. 2013,  l’obbligo di 1 giorno di congedo obbligatorio (in aggiunta a quello della madre) per la nascita del figlio,  da utilizzare entro i primi 5 mesi di vita del bambino, retribuito al 100%.  A questo,  il padre può aggiungere altri 2 giorni di congedo facoltativo,  sempre nello stesso termine, che però andranno  a decurtare la durata del congedo obbligatorio della madre.  Detti congedi del padre sono fruibili anche contestualmente ai congedi della madre, e la fruizione deve essere preceduta da almeno 15 giorni di preavviso,  allegando alla richiesta la dichiarazione della madre di accettazione della riduzione contestuale della durata del congedo obbligatorio. Anche in questo caso la indennità giornaliera  è pari al 100% della retribuzione, e i congedi non possono essere frazionati in ore.  Lo stesso Decreto stabilisce inoltre che la madre lavoratrice possa richiedere,  in alternativa al congedo parentale,  un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi accreditati, da richiedere ai datori di lavoro, per un importo di 300 euro mensili, max per 6 mesi.

Ebbene,  va  fatto presente,  a tal riguardo,  che il Comune di Reggio Emilia ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica  dei chiarimenti in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore e del voucher alla madre lavoratrice,  al quale la F.P.  ha risposto con la nota DFP n. 8629 del 20.02. 2013, pubblicata sul nostro sito, nella quale ha precisato che “la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la P.A. e la semplificazione.   Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.” .       Quando si dice dei privilegi dei dipendenti pubblici……

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Decreto Interministeriale 22-12-20 12

Allegato 2: Risposta della F.P. a quesito del Comune di Reggio Emilia

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