Una nota della nostra Federazione sulla circolare INPS n. 152 (fruizione in modalità oraria del congedo parentale)

Notiziario n. 90 del 25 agosto 2015 –

images (2)Facendo seguito alla nostra NEWS del 19 agosto u.s. dal titolo Finalmente emanata dall’INPS la circolare con le istruzioni per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria” con la quale abbiamo dato notizia dell’emanazione della molto attesa circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto previdenziale forniva chiarimenti e istruzioni al riguardo, riportiamo di seguito il testo della nota diffusa dalla nostra Federazione con il Notiziario n. 35 di ieri con la quale il Dipartimento Studi e Legislazione FLP fornisce un quadro più esaustivo e reca utili indicazioni per i colleghi interessati.

” La FLP, informa che l’INPS, con la circolare n°152 del 18 agosto 2015 avente ad oggetto ‘Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) – Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.’, dopo una breve premessa all’evoluzione normativa, ha indicato:

  • i “Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria”;
  • la “Contribuzione figurativa”;
  • le “Modalità operative”;
  • le “Istruzioni procedurali”.

Con la pubblicazione della predetta circolare INPS, dal 19 agosto è attiva la procedura on line per la presentazione della domanda ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, che in questa fase iniziale potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda.

L’Istituto ha ricordato che l’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (DLvo n. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Purtroppo, la materia non è stata ancora recepita dalla contrattazione collettiva e nel particolare per il pubblico impiego, non si è sin’ora tenuta a seguito del noto blocco dei contratti degli statali introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi e prorogato dai successivi Governi sino a tutto il corrente anno 2015, contratto degli statali che finalmente è stato sbloccato grazie solo al ricorso della FLP presentato nel 2011 alla Corte Costituzionale, con esito favorevole (sentenza n. 178/2015).

Con il DLvo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act (legge delega 10.12.2014, n. 183), il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).

In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Pertanto:

  • Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.
  • Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità (per esempio con un numero inferiore di ore al giorno).

La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo; per altro, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

L’INPS chiarisce che, “Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.”

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa. Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line. L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”. L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali: WEB, CONTACT CENTER INTEGRATO, PATRONATI.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.

Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.

FLP – Dipartimento Studi e Legislazione “

In allegato,  la circolare INPS n. 152 del 18.08.2015,  peraltro già pubblicata sul nostro sito quale allegato  alla nostra  News del 19 agosto insieme al “Quaderno FLP DIFESA n.3/2015”  che reca il testo del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53– in  G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.), aggiornato con il recente Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80, che ad ogni buon conto ripubblichiamo in allegato 2.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Circolare INPS n. 152 del 18-08-2015-Ruizione congedo parentale con modalità oraria

Allegato 2: Quaderno n. 03.2015- D.Lgs151.2001 agg. D.Lgs. 80.2015

Vai al sito dell’INPS  (clicca e collegati)