Legge 104/1992. La sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23.09.2016. I permessi di cui all’art. 33 comma 3 spettano anche ai convinventi di persona disabile

Notiziario n. 115 del 7 ottobre 2016 –

legge-104Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 28/2016 che riferisce dell’interessante sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 33, comma 3,  nella parte in cui esclude il convivente dal diritto ad usufruire dei permessi mensili per assistere una persona disabile a lui vicina.

” La FLP informa che, con sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3 anni fa tra una lavoratrice e l’ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l’ASL che non gli aveva riconosciuto l’uso dei permesso mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 33, Legge 104/02.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l’inviolabilità del diritto alla salute psico-fisica del disabile (previsto dall’articolo 32 delle Costituzione) ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l’art. 33, comma 3 laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.

L’intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un’equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l’articolo 2 e 32 della Costituzione intendono garantire e tutelare un diritto inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità.

A detta dei magistrati è quindi del tutto illogico che nell’elenco dei legittimati ad utilizzare i permessi retribuiti e mensili della Legge 104/92 non vengano menzionati anche i conviventi.

DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE DI FLP “

Pubblichiamo di seguito su questa stessa pagina in allegato 1 la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016 e, in allegato 2,

La sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016 è pubblicata sul nostro sito, che reca anche la recente circolare PERSOCIV n. 57501 del 28.09.2016 relativa alla sentenza della Cassazione n. 5574/2016 anch’essa in materia di permessi Legge 104.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: Sentenza Corte Costituzionale n. 213 del 23.09.2016

Allegato 2: Circolare Persociv n.57501 deel 28-09-2016 su sentenza Cassazione permessi L.104