Nota tecnica del Dipartimento Studi e Legislazione di FLP sui contenuti della legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232) e del collegato fiscale. Le nuove norme in materia di P.I., assunzioni, APE, RITA, esodati, congedi parentali, bonus vari, detrazioni fiscali, spending review, etc. etc.

Notiziario n. 5 del 5 gennaio 2017 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario n. 1/2017  della nostra Federazione, diffuso in data 3 u.s., che reca una nota del nostro Dipartimento Studi e Legislazione sui contenuti della legge di bilancio 2017, che raccomandiamo alla lettura dei colleghi, e il cui testo integrale pubblichiamo sul nostro sito.

” La FLP informa che, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2017.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni: la prima sezione (Parte I – Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) svolge in sostanza le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità ed è composta da un articolo con 638 commi; la seconda sezione (Parte II – Sezione II – Approvazione degli stati di previsione) ricalca quelle del disegno di legge di bilancio ed è composta da da 18 articoli (dal 2 al 19). Il testo termina con gli Allegati: Allegato 1, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E, Tabelle, Quadri generali riassuntivi e Stati di previsione.

Alla manovra è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225 con oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) contenente misure di particolare urgenza, a cui è seguito il cd. Decreto milleproroghe 2017 (DL 30.12.2016, n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016) che ha previsto ulteriori integrazioni (ne abbiamo già parlato nel Notiziario FLP DIFESA n. 1 del 2.01.2017).

Si riportano di seguito, alcuni punti dell’intera manovra:

Pubblico Impiego (commi 364-372) Per il pubblico impiego vengono complessivamente stanziati 1.920,8 milioni di euro per l’anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Nel particolare, per il personale viene istituito un Fondo, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, di cui 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per finanziare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità per l’anno 2016 e compresi nel presente finanziamento) e per il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; a decorrere dall’anno 2018, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi reclutamenti nei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; dall’anno 2017, per l’incremento del finanziamento previsto per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, nonché per il riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ovvero, per il solo anno 2017 (con una spesa di 510,5 milioni di euro), proroga del contributo straordinario applicato nel 2016 pari a 960 euro su base annua (cd. bonus di 80 €), al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più D.P.C.M., previo parere del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni.

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici – Prorogata fino al 31 dicembre 2017, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (ossia quelle vigenti al 1° settembre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con l’articolo 1 comma 1 del decreto milleproroghe 2017 (DL 30.12.2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 304 del 30.12.2016) è stata allargata la platea della graduatorie prorogate (4.471 vincitori e 151.378 idonei)., prevedendo che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle assunzioni, e’ prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai  sensi dell’articolo 35, comma 5-ter  del  DLvo 30.03.2001, n. 165. Sono circa 40mila i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ‘salvati’ con il decreto milleproroghe che fa venire meno la scadenza del primo gennaio 2017, come limite massimo, inserito nel Jobs act, tutti portati alla scadenza del 31 dicembre 2017. Inoltre, ci sono circa 2 mila contratti a tempo determinato compresi quelli a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego, che vengono anch’essi prorogati al 31 dicembre 2017. 

Assunzioni nel Ministero della Giustizia – Nelle more della conclusione dei processi di mobilità previsti dall’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca), e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.  Tali assunzioni si aggiungono a quelle straordinarie, a tempo indeterminato (di ulteriori 1.000 unità di analogo personale) previste dalla legge n. 161/2016, di conversione del D.L. n. 117/2016.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) (commi 166-178) – L’APE dovrebbe consentire di accedere alla pensione ai lavoratori penalizzati dal cosiddetto “scalone secco imposto dalla Riforma Fornero. Si tratta in sostanza di quei lavoratori nati tra il 1951 e il 1955 che, arrivati ad un passo dalla pensione, hanno visto improvvisamente allungarsi il tempi per l’uscita dal mercato del lavoro. In pratica, i nati tra il ’51 e il ’55 cui mancano tre anni per raggiungere la pensione, possono scegliere l’APE se, al 1° gennaio 2017, hanno almeno 63 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per le donne nel settore privato). Si introduce, quindi, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) che consiste in un prestito (ottenendo un anticipo sull’assegno pensionistico futuro) concesso da un soggetto finanziatore, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. La decurtazione dall’assegno pensionistico sarà di entità minima. Il meccanismo prevederebbe un taglio, definito in percentuale fissa sul calcolo pensione, per ciascun anno di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti necessari per il pensionamento. Il taglio percentuale alla pensione dovrebbe essere applicato considerando il reddito del lavoratore. La penalizzazione, inoltre riguarderebbe esclusivamente la parte retributiva, quella cioè che si basa sull’ultimo stipendio percepito, dell’assegno pensionistico e lascerà immutata la componente contributiva, quella cioè calcolata sui contributi effettivamente versati dal lavoratore. Ricordiamo infatti che i lavoratori coinvolti accedono ad un sistema pensionistico misto retributivo-contributivo, che andrà ad esaurirsi con i lavoratori iscritti all’INPS dopo il 31 dicembre 1995, quando il calcolo della pensione avverrà esclusivamente con il metodo contributivo (che garantirà un assegno sicuramente più basso di quello percepito con il sistema misto). Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi. E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’Ape. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

APE sociale o agevolata (commi da 179-186) – L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l’anno 2017; 609 milioni di euro per l’anno 2018; 647 milioni di euro per l’anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Si prevede che con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’Ape sociale. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Quattordicesima alle pensioni basse (comma 187) – Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) – Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Abolizione delle penalizzazioni (comma 194) – Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011, cd. “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi – Soppressa la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l’accesso alternativo all’istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Lavoratori precoci Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’àmbito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall’età anagrafica) e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento. Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Lavori usuranti – Si agevola ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

No tax area per i pensionati (comma 210) – Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati di 8.125 €), ma con meccanismo decrescente al crescere della pensione, con azzeramento ai 55.000 € lordi/anno; incremento del 30% della 14esima per 2,1 milioni di pensionati fino a 750 € ed estensione della 14esima a 1,2 milioni di pensionati con redditi fino a 1.000 € (in questo caso, solo da luglio 2017). Estensione ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Esodati – Ottava salvaguardia – Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Opzione donna – è stata prevista l’estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl  Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).

Lavoratori affetti da patologie asbesto correlate – E’ stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Benefici previdenziali  – Sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249).

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (comma 354) – Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

Voucher asili nido o babysitter (comma 356) Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, in tutto o anche parziale, del congedo parentale per maternità facoltativa.

Fondo di sostegno alla natalità (commi 348-349) – Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità”. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Bonus mamma domani (comma 353) – Viene riconosciuto un premio pari ad 800 euro (questa volta non vi sono però limiti di reddito o modelli ISEE da presentare) per i nati a partire dal 1° gennaio 2017, o all’adozione di minore, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Bonus nido (comma 355) – viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro per anno, fino ai tre anni di età del bimbo, per bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016. Anche in questo caso non è stato inserito alcun limite reddituale, ma i 1.000 verranno ridotti nel caso non ci si avvalga del nido per l’intero anno. Per ottenere questo bonus non sarà sufficiente l’iscrizione del bimbo al nido, bisognerà avere le ricevute dei versamenti effettuati a copertura delle rette.

Assunzione di nuovi insegnanti di ruolo (comma 366 e 343-374) – Si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia.

Programma scuole belle (comma 379-380) – si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma scuole belle) e si interviene con un’ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.

Detrazione IRPEF per studente (comma 617) – Si fissa in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali).

Personale docente, educativo e ATA (comma 375-376) – si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA e si rifinanzia per il triennio 2017-2019 il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti.

No tax area per gli studenti universitari – Dal prossimo anno accademico è istituita la c.d. “no tax area” con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale (tasse calmierate) per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (e non più € 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Borse di studio – Si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Super-borse – Si prevede l’assegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 1, comma 273-289).

Iniziative di orientamento per studenti universitari (comma 290-293) – Si prevede l’organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO.

Enti di ricerca (comma 305) – Si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale.

Rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero – Si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (commi 238-239) – Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). E’ demandato ad un decreto interministeriale l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirà altresì le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75%). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Detrazioni fiscali per misure antisismiche (commi 2-3) – Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, la Legge di stabilità ha previsto una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 in cui possano verificarsi forti terremoti, anche se rari. Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche si realizzi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%. Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Le detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Detrazioni fiscali per acquisto mobili (commi 2-3) – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Blocco aliquote regionali e comunali – Prorogata al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Confermata per l’anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

Riduzione canone RAI (comma 40) – Previsione per il 2017 della riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.

Riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (commi 4-7) – Riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche.

Equitalia – A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. E’ questa una delle novità contenute nel testo coordinato del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282 insieme alla Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225). Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

Condono Equitalia – Nella Legge di Bilancio è stato inserito il condono Equitalia sugli interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Il condono di sanzioni e interessi di mora, però, sarà previsto solamente per quei contribuenti che decidono volontariamente di pagare le cartelle di Equitalia a rate e solo per gli importi evasi inferiori ai 100.000 euro. Per aderire è necessario compilare e trasmettere l’apposito modulo entro il 31 marzo 2017; le rate saranno un massimo di 5, da pagare entro settembre 2018; sono compresi i debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2016.

IVA – Rinvio al 2018 degli aumenti IVA (dal 10 al 13% e dal 22 al 24%) introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018.  Introdotto, invece, un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9%, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3%).

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro La legge di stabilità ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio contributivo spetta, a domanda, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: a) attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge per gli specifici casi; b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La Legge di stabilità ha previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.

Ricerca e sviluppo – Prorogato (fino al 2020) e potenziato (dal 25 al 50%) il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

IRPEF imprese agricole (comma 44) – Esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sotto i 40 anni iscritti nella previdenza agricola.

Fondo farmaci innovativi ed oncologici (commi 400-402) – A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono istituiti due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Entro il 31 marzo 2017 l’Aifa – previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) – dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. 

Alzheimer (comma 411) – Si interviene sui criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze e si inserisce la condizione delle persone affette da Alzheimer nell’ambito della revisione dei criteri di riparto. Si stabilisce anche che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo per le non autosufficienze.

Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e Tessera sanitaria (commi 382-383) – L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) curerà, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze e con le Regioni e Province autonome, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fse, la cui realizzazione verrà curata dal MEF attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. E se una Regione non rispetta quanto previsto, scatta il commissariamento. Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Quota premiale Fondo sanitario nazionale (commi 385-388) – In tema di efficienza organizzativa, si prevedono forme sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale. E’ previsto l’incremento (di una quota pari allo 0,1% del finanziamento del SSN) della quota premiale del finanziamento del SSN per le Regioni che presentano apposito programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio. Il FSN per il 2017 sarà di 113 mld. (rispetto ai 111 mld. del 2016); salirà a 114 mld. nel 2018 ed a 115 mld. nel 2019.

Spending review – Previsti poco più di 700 milioni di euro, nel 2017, per la spending review dei ministeri e della presidenza del Consiglio dei ministri, risparmi che devono essere confermati nel 2018, 2019, 2020 e seguenti.

Acquisti centralizzati nella pubblica amministrazione (commi 413-419) – Il testo prevede la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite l’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate; la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico; l’estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica. Sempre in tema di beni e servizi, il testo reca una disciplina sull’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata.

DIPARTIMENTO FLP STUDI E LEGISLAZIONE “

In allegato, su questa stessa pagina: la legge 11.12.2016, n. 232 di bilancio 2017 (in allegato 1); legge 1.12.2016, n. 225 collegato fiscale (in allegato 2).

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: Legge 11.12.2016, n. 232 – legge di bilancio 2017

Allegato 2: Legge 1.12.2016, n. 225 – collegato fiscale