OBBLIGO DELLA PAUSA PER RIPOSO PSICO-FISICO DEI TURNISTI: PER CHI SI PUO’ DEROGARE

Notiziario FLP Difesa n. 54 del 12.04.2012 –

Siamo venuti in possesso di una interessantissima risposta della 3^ Divisione di Persociv ad un quesito posto da MARIBASE Taranto in merito alla problematica relativa alla disciplina della pausa per il recupero della efficienza psico-fisica del personale turnista, risposta che alleghiamo al presente Notiziario per l’opportuna conoscenza dei lavoratori interessati e delle nostre strutture sindacali.

La prima parte di detta risposta inquadra correttamente il problema sotto l’aspetto normativo, con i riferimenti al CCNL e al D.Lgs. D.Lgs 8.4.2003, n. 66.  E’ bene però anche ricordare che  Persociv emanò  in data 14 marzo 2007 la circolare n. 18098 E/11 con la quale, in relazione alla novità introdotta dal D. Lgs. n. 66 che prevede la concessione di “una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro,  di durata non inferiore a dieci minuti”,   dispose l’introduzione di detta pausa anche per il personale turnista modificando di fatto le precedente disposizione contenuta nella circolare prot. n. C/3-36844 del 29.05.2003 che, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 dell’ accordo di comparto 12.01.1996, escludeva che “il personale turnista possa beneficiare dell’intervallo per la pausa al fine del recupero psico-fisico”.

L’emanazione di quella circolare portò allora FLP DIFESA, ma anche altre sigle, a richiedere un incontro al Direttore Generale di allora che avvenne in data 9 maggio 2007. In quella circostanza,  FLP DIFESA  rappresentò al tavolo di confronto “che la norma contrattuale del 1996, che esclude la pausa per il personale turnista, risulta tuttora vigente.  A parere di FLP, è ben vero che il D. Lgs. n. 66/2003 ha introdotto delle norme nuove proprio in materia di pausa;  è però altrettanto vero che il necessario adeguamento della norma contrattuale di primo livello spetti al tavolo di primo livello (quello di   comparto) e non già a quello integrativo di Amministrazione, posto che, in base alla disposizione contenuta nell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001,  “le pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali” (dal nostro Notiziario n. 76 di pari data).  Proprio per questo,   FLP chiese allora  all’Amministrazione di modificare il contenuto della circolare del 14 marzo 2007 confermando l’esclusione del personale turnista dall’ obbligo della pausa. Ma le risultanze di quell’incontro, anche per le posizioni concilianti assunte al tavolo nella circostanza da altre sigle, andarono in un’ altra direzione e si concretizzarono successivamente nell’emanazione da parte della D.G. della circolare 35379 del 25.05.2007, richiamata anche nella risposta di Persociv a MARIBASE Taranto.

Ma in questa stessa risposta a MARIBASE, la D.G.  opera una precisazione importante, affermando che “esclusivamente per il personale imbarcato o impegnato in attività discontinue, ex art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nonché ex art. 7 del  CCNL 16.05.1995, si possa derogare all’obbligatorietà della pausa, dal momento che, tra l’altro, non sussiste la necessità di interrompere un lavoro monotono e ripetitivo, trattandosi di attività che inevitabilmente prevedono dei tempi di attesa e/o di riposo”.  E tra le attività discontinue, con riferimento all’art. 17 del D.Lgs. 66 e al R.D. 6.12.2023, n.2657 dallo stesso richiamato, ce ne potrebbero essere non poche (vigilanti/sorveglianti, elettricisti, camerieri, cuochi, addetti ai trasporti di persone e di merci, gruisti, addetti alla guardia di opere idriche o dei bacini, centralinisti, etc. ?..).

A nostro avviso, una precisazione estremamente importante quella contenuta nella risposta della D.G. al quesito di MARIBASE Taranto che, proprio in ragione della platea di lavoratori della Difesa che ne potrebbero essere potenzialmente interessati, non deve essere limitata solo all’ Ente di Taranto, ma estesa a tutti gli Enti che impiegano personale in quelle condizioni.

E per questo abbiamo inviato a Persociv la lettera che alleghiamo in copia al presente Notiziario.

(Giancarlo PITTELLI)

Allegati:

  1. Risposta di Persociv a quesito Maribase TA
  2. Lettera FLP DIFESA a Persociv
  3. Quaderno11-2011-D.Lgs.150 D.Lgs.141

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