Il tempo impiegato per raggiungere la sede dei corsi rientra nelle 150 ore

Notiziario n. 114 del 23 agosto 2012 –

Sul sito intranet della Marina Militare, è comparsa qualche tempo fa una interessante risposta fornita da Persociv ad uno specifico quesito formulato da Maridipart Taranto in merito alla utilizzazione dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art.13 comma 2 del CCN Integrativo di comparto 16.05.2001, altrimenti conosciuti come “150 ore”.

Il quesito alla Direzione generale per il personale civile era nato dietro la precisa sollecitazione del lavoratore interessato, peraltro dirigente sindacale FLP DIFESA, e della nostra struttura territoriale che non avevano in alcun modo condiviso il parere negativo di Maridipart circa la utilizzabilità del predetto istituto “oltre che per la frequenza dei corsi che coincidono con l’orario di lavoro, anche per poter raggiungere la sede universitaria presso la quale si svolgono le lezioni” .  Opinione questa, a giudizio dell’Ente, “avvalorata, peraltro, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10344 del 22.04.2008”, che induceva a ritenere  che la fruizione dei predetti permessi dovesse essere limitata alla sola frequenza dei corsi “permettendo al dipendente di attingere, per  tempi di percorrenza, agli istituti previsti dalla vigente normativa” (in allegato, copia del quesito proposto da Maridipart Taranto).

Ebbene, nella risposta al predetto quesito resa all’Ente con il foglio prot. n. 622305 dell’ 11.05.2012 che alleghiamo in copia al presente Notiziario per l’opportuna conoscenza di quanti interessati,  la Direzione Generale per il personale civile ha accolto pienamente la tesi del nostro collega, pervenendo ad una posizione nuova e di maggior favore per il lavoratore che usufruisce delle 150 ore.

In particolare, ci sembra che la posizione espressa da Persociv sia così riassumibile:

  • i permessi per diritto allo studio, previsti dall’art.13, comma 2,      del CCNL 16.05.2001, possono essere utilizzati, oltre che per la frequenza dei corsi che      coincidono con l’orario di lavoro,      anche per raggiungere la sede presso la quale si svolgono le lezioni;
  • nei limiti del buon andamento e      dell’efficienza dell’organizzazione, i      lavoratori interessati siano messi dall’Amministrazione nelle condizioni      di seguire i corsi e fruire delle agevolazioni che l’ordinamento      prevede allo scopo;
  • la Corte di Cassazione esclude il godimento dei permessi studio per      le sole attività complementari, quali i colloqui con i docenti ed il disbrigo di pratiche di      segreteria (oltre alle esigenze di preparazione per gli esami), senza      escludere i tempi necessari al raggiungimento della sede ove si svolgono i      corsi;
  • il predetto istituto va interpretato nel      rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, escludendo, quindi,      che si possa ipotizzare un tempo di viaggio irragionevolmente superiore al      tempo di partecipazione ai corsi.

Preso positivamente atto della risposta di Persociv,  pensiamo però che sia necessario  che il nuovo orientamento venga formalizzato dalla D.G. anche per modificare la risposta FAC 506  e  ufficializzare così questa più favorevole interpretazione, al fine di renderla pienamente fruibile da parte di tutti i lavoratori interessati. Che è poi il motivo per il quale  abbiamo pensato di   redigere e diffondere questo Notiziario.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: La risposta di Persociv al quesito di Maridipart TA

Allegato 2: Il quesito proposto da Maridipart Taranto

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