La Corte Costituzionale dichiara la legittimità del prelievo della ritenuta del 2,50 %

News dell’ 11 dicembre 2014 – h. 20.00 –

gTrascriviamo il messaggio datato 10.12.2014 comparso sul sito di NoiPA:

” Con la sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è
pronunciata sulla legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in merito alla trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001.
Per questi ultimi, infatti, è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999
anch’esso ritenuto legittimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha inoltre stabilito che i processi pendenti possono essere
dichiarati estinti dal legislatore, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Per quanto sopra si informa che non sono accoglibili le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR, sia per opera di previdenza che ai sensi dell’art. 1, c. 3, del succitato DPCM.
Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del’informativa pubblicata nella sezione “Messaggi” del portale NoiPA.”

In allegato, la sentenza della Corte Costituzionale

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Corte Costituzionale – sentenza n. 244 del 28.10.2014