Le novità 2015 in materia previdenziale. Le “pensioni anticipate” senza le penalizzazioni Fornero

Notiziario n. 4 dell’ 8 gennaio 2015 –

pensioniRiportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3  del 7 gennaio 2015  con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”).

” All’inizio del nuovo anno, come da tradizione, facciamo il punto sulle pensioni, anche in virtù della novità introdotta dalla legge di stabilità approvata il 23.12.2014.

 Pensione anticipata: modificata la Fornero

Per lasciare il lavoro in anticipo, rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini, per tutto l’anno 2015, devono avere almeno 42 anni e 6 mesi di contributi, mentre alle donne bastano 41 anni e 6 mesi.

Ma dal 2016 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita aumenta di 4 mesi, per cui il requisito salirà a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, mentre per le donne sarà 41 anni e 10 mesi.

La novità però è che, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, il sistema di penalizzazioni previste dalla legge Fornero per chi raggiunge questo minimo contributivo e va in pensione con meno di 62 o 60 anni, è stato abolito!!!

Infatti il comma 113 della legge di stabilità  n. 190 del 23.12.2014, prevede che coloro che hanno raggiunto il minimo contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne per il 2015, come detto) vanno in pensione con l’assegno pieno, cioè senza la decurtazione dell’1% o 2% annuo per tutti gli anni prima dei 62 o dei 60 anni di età

Pensione di vecchiaia

Per gli uomini e le donne del pubblico impiego per il solo 2015 rimangono i vecchi limiti di età per andare in pensione cioè 66 anni e 3 mesi, mentre dal 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più legati all’adeguamento legato alla speranza di vita, per andare in pensione di vecchiaia (oltre a un minimo di 20 anni di contributi).

Scadenze pagamenti

pensione INPS unitamente a quella dell’ ex INPDAP, per cui:

1° del mese per sole pensioni INPS;

10 del mese per pensioni INPS unitamente a ex INPDAP;

16 del mese per pensioni ex INPDAP

                        Il  Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP “