Circolare INPS con i nuovi livelli reddituali dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare

Notiziario n. 58 dell’ 8 giugno 2015 –

ANFRiportiamo il Notiziario FLP n. 26 del 3 giugno 2015 redatto dal  “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle nuove tabelle dell’assegno per il nucleo familiare (ANF),  recentemente aggiornate dall’INPS e decorrenti dal 1 luglio p.v.

“La FLP informa che l’INPS, con la circolare n.109 del 27.05.2015, ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati dello 0,2% i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

In relazione a quanto sopra, sono state aggiornate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

A CHI SPETTA

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
  • Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

DOMANDA 

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

REDDITI DEL NUCLEO

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati: vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge, indennità di Disoccupazione, di Mobilità, di Maternità, Cassa Integrazione, eccetera;
  • Redditi di qualsiasi natura derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale) e da terreni.
  • redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.

 I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

  • Mod. CU 2015 (punti 1.3.4.201.221.261 e 262);
  • Mod. 730 (importi desumibili dal mod.730-3/2015, righi 1, 2, 3, 5,6,7, 147 e 148);
  • Mod. UNICO 2015 (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri).

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

                                           FLP – Dipartimento Studi e Legislazione

Su questa pagina,  sono pubblicati come allegati al presente Notiziario:

  • la circolare INPS 109 del 27.05.2015
  • le nuove tabelle con decorrenza 1.07.2015

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

 

Allegato 1: Circolare INPS n.109 del 29.05.2015- livelli reddituali 2015-2016 assegno per il nucleo familiare

Allegato 2: Tabelle ANF dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016