Nota del Dipartimento Studi e Legislazion FLP su formazione e aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti. Precisazioni dell’ARAN e orientamenti applicativi

Notiziario n. 40 del 6 aprile 2016 –

imgsOpenerSi riporta di seguito il testo integrale del Notiziario n. 16 diffuso in data 29 marzo 2016 dal Dipartimento Studi e Legislazione di FLP con il quale si dà notizia di alcune precisazioni rese dall’ARAN in materia di formazione del personale e che reca anche gli “orientamenti applicativi” dell’Agenzia.

” La FLP, informa che l’ARAN, con specifico parere, ha ribadito un principio di carattere generale che si deve applicare ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, nei quali viene previsto che almeno l’1% dell’orario debba essere destinato alla formazione, cui si aggiunge la possibilità di avere permessi.

Si tratta di una regola di carattere generale conforme alle regole di legge [D.Lgs. n. 66/2003], ferma restando la possibilità che il contratto collettivo nazionale di settore contenga regole specifiche sulla modalità di fruizione del riposo compensativo o di richiesta della differenza retributiva.

Nel particolare, l’Aran ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.

Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra effettuate; inoltre, venendo in considerazione che l’attività è resa in orario di lavoro, di queste ore si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dal DLvo n. 66/2003, ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.

L’Aran ha preso anche in considerazione l’ipotesi dei corsi di formazione svolti nella giornata di sabato, qualora l’orario ordinario di lavoro (36 ore) sia articolato dal lunedì al venerdì. In questo caso, stante l’equiparazione delle ore di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall’ente ad orario di lavoro, i lavoratori interessati verrebbero sostanzialmente a rendere prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al debito orario ordinario. Come previsto dal CCNL dipendenti delle Regioni e degli enti locali, l’attività prestata in giorno feriale non lavorativo (in questo caso il sabato), a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. Dunque, il dipendente che partecipa a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nella giornata del sabato, può chiedere, in via opzionale, o il riposo compensativo di durata equivalente alle ore di lavoro rese o il riconoscimento, per le medesime ore, del compenso per lavoro straordinario.

Per l’argomento esaminato, si riportano alcuni pareri Aran pubblicati all’indirizzo internet https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti:

AGF 076 Orientamenti Applicativi Aran del 3.3.2016

D. Qualora un corso di formazione, organizzato dall’Agenzia, si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest’ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?

R. L’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004. stabilisce che “Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti.” e che “I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.

M 232 Orientamenti applicativi Aran del 27.04.2015

D. Qualora un corso di formazione, organizzato dall’amministrazione, si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest’ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?R. L’art. 25, comma 7, del CCNL del 14 settembre 2007 stabilisce che “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti………” e “che i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa comelavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.

EPNE 160 Orientamenti Applicativi Aran del 3.8.2012

D. Gli enti possono sostenere delle spese per riconoscere la formazione ai propri dipendenti?

R. Le pubbliche amministrazioni possono sostenere spese per la formazione dei dipendenti a condizione che:

  • le iniziative formative siano state preventivamente individuate nell’ambito di un piano di formazione del personale basato sui fabbisogni formativi rilevati e sulle esigenze gestionali (si vedano: art. 7-bis del D.Lgs.n.165/2001; circolari del Dipartimento Funzione pubblica emanate sulla materia consultabili sul sito funzionepubblica.it; art. 12 del CCNL enti pubblici non economici sottoscritto il 9/10/2003 consultabile sul nostro sito internet www.aranagenzia.it);
  • vi sia una correlazione tra le iniziative attivate e le competenze professionali richieste ai dipendenti partecipanti, per il più efficace espletamento dei compiti ed attività propri del ruolo organizzativo assegnato;
  • il piano della formazione sia finanziato con risorse stanziate nel bilancio dell’ente.

Si precisa che il piano della formazione è deciso unilateralmente dall’ente, sulla base di proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, in relazione ai costi previsti ed ai benefici attesi, tenendo conto delle linee di indirizzo generali eventualmente definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A), primo alinea, del CCNL 16.2.1999.

Si ritiene, pertanto, che l’ente debba valutare, nella propria autonomia gestionale, la convenienza economica e gestionale a dare corso alla iniziativa ipotizzata e, in caso di valutazione positiva, assumere le conseguenti decisioni in materia di pianificazione dei fabbisogni formativi.

Una volta che l’iniziativa sia stata decisa, pianificata e finanziata dall’ente, al dipendente sarà richiesto di parteciparvi e, naturalmente, la partecipazione dovrà essere considerata, a tutti gli effetti, tempo di lavoro (e non “assenza” come ipotizzato nel quesito). Nel caso in cui i corsi si tengano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio (riguardo al trattamento di missione richiamiamo la vostra attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi 213 e 214 della legge 23/12/2005, n. 266 nonché quelle dell’art.6, comma 12, della legge n.122/2010).

Al di fuori della ipotesi di corsi decisi e finanziati dall’ente con le modalità sopra ricordate, vi precisiamo anche, per completezza di informazioni, che l’art. 9 del CCNL del 14.2.2001 riconosce ai dipendenti la possibilità di fruire di 150 ore individuali di permesso per diritto allo studio, anche per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari. In tale diversa fattispecie, si configurerebbe invece un’assenza dal servizio, con la modalità del “permesso retribuito”.

D RAL 1446 Orientamenti Applicativi Aran dell’8.8.2012

D. Le ore di formazione o aggiornamento professionale devono essere considerate come rientranti nell’orario di lavoro anche ai fini del rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro stabiliti dal D.Lgs.n.66/2003 ed in particolare di quello concernente i riposi giornalieri?

R. La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.

Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.

Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.

SCU 081 Orientamenti Applicativi Aran del 4.11.2013

D. Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare ad un corso di formazione indetto dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi?

R. Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.

Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

Dipartimento FLP Studi e Legislazione “