Interessante e positiva iniziativa di SMD per la verifica in ambito FF.AA. della possibilità di realizzare progetti di “lavoro agile” e per l’individuazione di attività compatibili. I parametri di valutazione, nessuna categoria di lavoratori è a priori esclusa. Raccolta la nostra sollecitazione, si spera che analogamente si muovano SGD e le altre aree del MD

Notiziario n. 79 del 21 agosto 2017 –

Lo Stato Maggiore Difesa ha avviato in luglio u.s. una interessante e positiva iniziativa, chiedendo a tutte le Forze Armate di verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working (lavoro agile) all’interno degli Enti e Comandi dipendenti, e chiedendo al contempo alle stesse FF.AA. di individuare eventuali attività lavorative ritenute compatibili con l’avvio dei progetti in argomento.

Ne siamo venuti a conoscenza attraverso la nota di Stato Maggiore Marina n. 53544 del 28 luglio u.s. che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina, che indica i “parametri” di valutazione fissati da SMD e reca in allegato la “presentazione”, predisposta dallo stesso SMD, illustrante i contenuti della Direttiva PdCM  n. 3/2017, e che pubblichiamo sempre su questa pagina in allegato 2.

Detta Direttiva è stata emanata  ai sensi dell’art. 14 della legge 7.08.2015, n. 124 (trattasi della legge delega di “riforma” della Pubblica Amministrazione, proposta a suo tempo dalla Ministra Madia), e reca “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.  Ne ripubblichiamo il testo integrale su questa pagina in allegato 3, ricordando comunque che, dei suoi contenuti, abbiamo ampiamente  riferito nel Notiziario n. 58 del 12.06.2017.

Come già allora ricordato, la predetta Direttiva ha avviato nel settore pubblico quanto già positivamente sperimentato nel settore privato (oltre 250.000 i lavoratori c.d. smart operanti in grandi aziende) circa l’attuazione dello smart-working”, che rappresenta una positiva evoluzione del c.d. “telelavoro”, in quanto con il “lavoro agile”  non è più obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso in cui lavorare, normalmente la propria abitazione,  ma anche un bar, un giardino, un parco o qualunque altro luogo in cui  si possa portare un computer o uno smartphone  e dai quali si possa agire tramite connessione Wi-Fi, possono essere utilizzati.  L’orario è autodeterminato: l’importante è portare a compimento il compito prefissato.

I vantaggi per il lavoratore sono evidenti: meno costi di spostamento,  più autonomia lavorativa, e maggiore equilibrio tra vita e lavoro;  ma vantaggi anche per il datore di lavoro in termini di maggiore produttività e  minori costi di produzione.  La Direttiva PdCM prevede inoltre che, entro tre anni, in ogni Amminstrazione Pubblicae fino al 10% dei lavoratori pubblici che lo richiedano -, ci si possa avvalere delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per tutti i dipendenti che ne usufruiranno.  Trattasi a ben vedere, di uno strumento molto innovativo nell’organizzazione del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni e che,  anche per questo, ha suscitato davvero molto interesse tra le lavoratrici e lavoratori pubblici.

Successivamente, nella  Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.06. 2017,  è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81  (di cui abbiamo dato conto ai colleghi attraverso il Notiziario n. 61 del 22.06.2017 ) che, al Capo 2°, reca disposizioni finalizzate a promuovere  il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti….. anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”,  e, a tal proposito, ha introdotto (artt. dal 18 al 24) le regole generali delle prestazioni lavorative in modalità lavoro agile (forme e recesso; trattamento; disciplina, sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni). Inoltre, il comma 3 del già richiamato art. 18  prevede che “le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art 1, comma 2, del D. Lgs.165/2001”. Le disposizioni in materia di lavoro agile valgono anche per i lavoratori delle Amministrazioni Centrali, e dunque anche per i dipendenti civili della Difesa (in allegato 4 su questa stessa pagina, la legge n. 81/2017)

Pensiamo che l’iniziativa SMD dia risposte alla sollecitazione e all’auspicio, da noi espressi in entrambi i Notiziari sopra richiamati, a che “quanto prima sia possibile avviare nel MD una fase di sperimentazione del lavoro agile”.

Con la speranza che in modo analogo si siano mossi anche Segredifesa  e le altre aree organizzative del nostro Ministero (Giustizia Militare; etc.).

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Nota MARISTAT n. 53544 del 28.07.2017 -verifica progetti e attività lavoro agile

Allegato 2: SMD – presentazione direttiva PdCM n. 3-2017 su smart working

Allegato 3: La Direttiva del PdCM n. 3-2017 sul lavoro agile

Allegato 4: Legge 22.05.2017, n. 81  (disposizioni sul lavoro agile al Capo 2°)