Nuove regole dal 1 settembre 2017 per le visite fiscali in caso di assenza per malattia. Nasce il “Polo Unico” pubblico-privato e le competenze passano in via esclusiva all’INPS. Pubblichiamo il messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017 con le istruzioni amministrative e operative.

Notiziario n. 77 dell’11 agosto 2017 –

Cambiano, dal 1 settembre p.v., le regole in materia di visite fiscali.

Lo ha ricordato l’INPS con il messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., con il quale fornisce “istruzioni amministrative ed operative”  per rendere più chiara la nuova organizzazione e i nuovi percorsi operativi. Cerchiamo allora di capire perché cambiano le regole delle visite fiscali e quali siano le novità più significative e di nostro maggiore interesse.

Tutto nasce dal Decreto Legislativo 25.05. 2017, n. 75,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015 (c.d. “riforma” della PA targata Madia), il quale decreto reca integrazioni e modifiche del c.d. “testo unico del pubblico impiego” (D. Lgs. 30.03.2001, n. 165),  la cui ultima stesura, comprensiva delle recenti modifiche recate dal D. Lgs. n. 118 del 20.07.2017, abbiamo recentemente pubblicato sul nostro sito web all’interno del Quaderno FLP DIFESA n. 5/2017”.

Ebbene, l’art. 18 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2) ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”, da esso dipendente, che gestirà le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici,  per questi ultimi anche utilizzando le risorse ad esso trasferite dalle Amministrazioni Pubbliche.

La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75, avrà luogo dal 1 settembre p.v., dunque tra meno di un mese, ed è per questo che INPS ha provveduto a fornire utili indicazioni e importanti istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., che proviamo di seguito a richiamare brevemente nei passaggi di maggior interesse dei colleghi.

I lavoratori pubblici soggetti alle visite fiscali con questo nuovo sistema sono quelli di tutte le Amministrazioni dello Stato, sia centrali (tra le quali naturalmente anche il personale civile dell’Amministrazione Difesa)  che locali (Regioni, Comuni, etc.), ma anche altri (docenti; magistrati; etc.). Le nuove regole non si applicano invece, per espressa previsione del DL 179/2012, al personale delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad ordinamento sia civile che militare, e ai Vigili del Fuoco, con la sola esclusione  dei volontari dei Vigili del fuoco. Se qualcuno comprendesse il perché le visite fiscali di militari e affini debbono essere gestite separatamente da quelle degli altri lavoratori, per cortesia batta un colpo!

Il badget a disposizione del “Polo Unico” per la nuova gestione delle visite fiscali è pari, per l’anno 2017, a 17 milioni di €., che potrebbe però esaurirsi, e in tal caso l’INPS informerà le PP.AA. richiedenti.

L’Ufficio  interessato dovrà richiedere all’INPS l’effettuazione della visita fiscale solo via on line, ma per farlo dovrà essere già accreditato come datore di lavoro, e in quella sede dovrà precisare se, in caso di assenza dal domicilio conosciuto del dipendente sottoposto a visita, dovrà comunque procedere a chiamare il lavoratore a visita ambulatoriale.

In caso di assenza dal proprio domicilio, il lavoratore dovrà comunque preventivamente informare il proprio Ufficio, e non l’INPS.  Gli esiti della visita fiscale, domiciliare o ambulatoriale, saranno rese disponibili  sulla piattaforma INPS, che comunque non potrà effettuare le VMC in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

Ultima questione, ma di grande interesse dei lavoratori. Ci riferiamo alle fasce di reperibilità, tuttora differenziate. Infatti,  per i lavoratori del settore privato le fasce di reperibilità sono 10-12 e 17-19; per i lavoratori pubblici, invece, sono più ampie (9-13 e 15-18), triste eredità questa del mai compianto Brunetta. Ebbene, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 75/2017, un emanando e apposito D.M. armonizzerà finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato,  e definirà al contempo le modalità per lo svolgimento delle VMC. 

Su questa stessa pagina pubblichiamo, in allegato 1,  il testo integrale del messaggio INPS n. 3265 del 9.08.2017.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visite fiscali, istruzioni operative

Allegato 2: D.Lgs. n. 75 del 25.5.17- Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 165/2001 (si vedano gli artt. 18 e 22)