Dal 13 gennaio u.s., in vigore il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali dei lavoratori pubblici in caso di assenza per malattia. Possibilità di più controlli, e di più soggetti titolati a disporli. Fortemente ridotte le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità e mantenimento della fascia di sette ore a fronte delle quattro dei lavoratori privati. Inaccettabile.

Notiziario n. 5 del 22 gennaio 2018 –

Dunque, ci siamo. Dal 13 gennaio u.s., è entrato in vigore il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206, pubblicato in allegato 1 su questa stessa pagina e di cui abbiamo già riferito nel Notiziario n. 1 del 2 u.s., che reca  il nuovo Regolamento” per lo svolgimento delle visite fiscali del personale dipendente dalle PP.AA., il quale, tra l’altro, non solo conferma le sette ore di reperibilità, ma vi aggiunge anche tre nuove chicche degne di essere segnalate ai colleghi.

La prima novità consiste nella possibilità di più visite fiscali cui può essere sottoposto il lavoratore durante il periodo di assenza per malattia, evenienza questa sinora esclusa nel settore pubblico.

La seconda novità riguarda la possibilità che, a disporre la visita fiscale, possa essere non solo l’Ente o Ufficio che impiega il dipendente, ma anche lo stesso INPS, che può decidere autonomamente il controllo fiscale d’ufficio (va segnalato che, a tal riguarda, l’INPS ha emanato in data 12 u.s. il messaggio n. 137, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina), utilizzando al riguardo un sistema (algoritmo SAVIO) capace di individuare, tra i certificati di malattia pervenuti all’Istituto, quelli “più a rischio” in base a variabili e parametri diversi.

La terza novità, infine, riguarda la possibilità da parte dell’Ente/Ufficio o dello stesso INPS di ripetere più volte, con cadenza “sistematica e ripetitiva”,  la visita fiscale durante il periodo di malattia, che sinora era invece esplicitamente esclusa, e di poterlo fare anche nei giorni prefestivi e festivi. Dunque, in sintesi, più controlli fiscali, più soggetti titolati a disporli, e anche nelle domeniche e nei giorni festivi e prefestivi.

Il “Regolamento”  di cui trattasi prevede anche, all’art. 4, le “esclusioni dall’obbligo di reperibilità” che riguardano:

  • i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • quelli che hanno avuto riconosciuta una causa di servizio con menomazione, unica o plurima, riconducibile alle prime tre categorie della Tabella A  allegata al D.P.R. n. 834/1981 o a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto, il cui testo pubblichiamo su questa pagina in allegato 3;
  • infine, coloro che hanno stati patologici riconducibili a situazioni di invalidità riconosciute pari o superiore al 67%  (lo ha ricordato anche PERSOCIV con la “News” del 15 gennaio u.s., che ad ogni buon conto pubblichiamo in allegato 4 su questa stessa pagina).

Aggiungiamo che all’obbligo di reperibilità nei termini di cui sopra sono oggi tenuti anche  i lavoratori in malattia reduci da un ricovero ospedaliero certificato dalla struttura pubblica che ne ha anche fissato la prognosi, il che, oltre che fornire un attestato di palese sfiducia verso la sanità pubblica, rappresenta anche un controsenso sul piano logico e fornisce l’esempio di come si possano sprecare risorse pubbliche.

In ogni caso, il nuovo “Regolamento”  segna un corposo restringimento delle esclusioni dall’obbligo di reperibilità,  considerato che l’obbligo viene esteso anche ai lavoratori che hanno cause di servizio per patologie riconducibili dalla IV categoria in avanti e anche a quelli in possesso di invalidità inferiore al 67%.

Ma la condizione davvero la più inaccettabile e offensiva per tutte le lavoratrici e i lavoratori pubblici è la conferma di diverse fasce di reperibilità tra i 3,2 mln di lavoratori pubblici e 14,7 mln di lavoratori privati (di cui 9 coperti da indennità di malattia INPS): sempre sette ore per noi (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00…..anche nei giorni non lavorativi e festivi”)  e invece  solo quattro ore per i privati, una differenziazione questa voluta dalla Ministra Madia per non abbassare l’incisività dei controlli nel P.I..

Una differenziazione, però, certamente incomprensibile alla luce dell’art. 18, comma 1,  let. d) del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75 che dispone che anche le fasce di reperibilità debbano essere fissate al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato”,  un principio questo affermato anche dal Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017 sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia).

Una differenziazione frutto evidente di approcci ideologici e di logiche poliziesche nei confronti dei lavoratori pubblici inaffidabili e fannulloni,  che da Brunetta in avanti (e ora in Madia) si sono fatti strada.

Questa cosa non ci va giù,  e la nostra Federazione sta studiano il da farsi al riguardo. Noi non ci arrendiamo!

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Decreto FP 17.10.2017, n. 206 – Regolamento visite fiscali

Allegato 2: Messaggio INPS 01 -12.01.2018 – visite fiscali disposte da INPS

Allegato 3: DPR 30.12.1981, n. 834 – Definitivo riordino pensioni di guerra

Allegato 4: 15.01.2018 – News PERSOCIV sul nuovo Regolamento Visite Fiscali