Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206 che reca il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali in caso di malattia. Fasce di reperibilità (sette ore) confermate per i dipendenti pubblici: e per i lavoratori privati, tutto invariato? Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e le altre novità

Notiziario n. 1 del 2 gennaio 2018 –

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre u.s. il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206 recante Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che pubblichiamo anche su questa stessa pagina in allegato 1.

Trattasi del Regolamento, atteso da molti mesi, connesso alla istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”,  e che era stato preannunciato dalla stessa INPS con il messaggio 3265 del 9 agosto u.s.. poi successivamente seguito dal messaggio n. 3685 del 26.09.2017, che pubblichiamo entrambi su questa stessa pagina, rispettivamente in allegato 2 e 3.

Ricordiamo brevemente i fatti.  L’art. 18 del D. Lgs. 25.05. 2017, n. 75,  pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015,  ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”,  da esso dipendente, che avrebbe gestito le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici.

La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75,  era fissata al 1 settembre u.s. , ed è per questo che INPS aveva provveduto a fornire istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., i cui contenuti sono stati oggetto dei nostri Notiziari  n. 77 dell’11.08, n. 86 del 12.09  e n. 92 del 28.09.2017.

Quel messaggio diceva anche una cosa importante: che un emanando e apposito Decreto avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e che avrebbe definito al contempo le modalità per le VMC. Avevamo avuto indirettamente sentore sul fatto che la FP sembrava non intendesse seguire questa strada attraverso la lettura del parere del Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017) sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che prevedeva il mantenimento dello statu quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (quattro ore complessive di reperibilità per i privati, ben sette invece per i pubblici), che la Madia aveva giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli nel P.I.

Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, del decreto della F.P. di cui trattasi conferma “per i dipendenti delle PP.AA. le fasce di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00” ,  mentre il successivo comma 2 precisa che “sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi”.  Ci chiediamo: per quanto riguarda il settore privato, permangono le differenze?

Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità, altra questione rimasta senza risposte in questo mesi, riguardano solo i dipendenti assenti per le fattispecie di malattia di cui all’art. 4 del Decreto: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30.12.1981, n. 834, ovvero a patologie di cui alla Tabella E del medesimo DPR; patologie connesse a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%.

I successivi articoli del Decreto normano la redazione del “verbale di visita fiscale” da parte del medico (art.5), la “variazione dell’indirizzo di reperibilità” (art.6), gli obblighi derivanti dalla “mancata effettuazione della visita fiscale” (art. 7) da parte del dipendente e quelli relativi alla “mancata accettazione dell’esito della visita” (art. 8); l’art.9 infine, regolamenta il “rientro anticipato al lavoro”

Ultima annotazione: il Decreto in questione entrerà in vigore dal 13 gennaio p.v. e produrrà la contestuale abrogazione del precedente decreto, oggi ancora vigente, della F.P. n. 206 del 18.12.2009.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Decreto FP 17.10.2017, n. 206 – nuovo regolamento sulle visite fiscali

Allegato 2: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visute fiscali, istruzioni operative

Allegato 3: Messaggio INPS n. 3685 del 26-09-2017     Allegato n 1      Allegato n 23: