Anticipo PEnsionistico (APE) Volontaria, istruzioni per l’uso. Nota esplicativa del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della FLP sul Regolamento varato con il DPCM 4.9.2017, n. 150 e sulle istruzioni operative dettate dalla circolare INPS n. 28 del 13 febbraio 2018, che pubblichiamo. APE Volontaria solo in via sperimentale fino al 31.12.2019

Notiziario n. 23 del 5 marzo 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 del 28 febbraio u.s.  che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione che riferisce del Relamento introdotto con il DPCM 4.9.2017 e della circolare INPS n. 28 del 13 febbraio u.s. recante istruzioni in materia di APE (Anticipo PEnsionistico) Volontaria. La quale, a differenza dell’APE Sociale (che è a carico dello Stato ed è riservata ad alcune categorie disagiate), è stata varata in via sperimentale fino al 2019 ed è sostenuta da un prestito erogato da una banca, a garanzia del quale è posta la pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione dei requisiti, per accedere al quale occorre comunque possedere i seguenti requisiti:  63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritti a pensione entro massimo 3 anni e sette mesi, e importo della futura pensione pari a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (710 €, compresa la rata di ammortamento).

Di seguito, il testo integrale della nota del nostro DIPPA

“Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel  DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.

Con l’APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un’ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l’art. 24, comma 6, L. 214/2011.

Ma bisogna dire che l’APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e  per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

L’Inps, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento – il simulatore – che permette di “calcolare in via indicativa” la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.

L’utilizzo del simulatore è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare – in via indicativa – la quota di Ape richiedibile ed il “quantum” delle rate di ammortamento che saranno trattenute all’atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all’istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.

Per il funzionamento del  simulatore è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l’importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall’Inps.

Il processo di richiesta di APE Volontaria  si concretizza in due distinti passaggi:

1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all’Inps (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l’Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;

2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura Inps e mediante l’utilizzo dello spid del diretto interessato. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all’assicurazione e all’Inps per la futura pensione di vecchiaia.

Come precisato all’art.7, comma 15, del DPCM, l’APE Volontaria si  perfeziona  alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l’APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo  tra  lavoratore con  il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (l’APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

L’accordo presuppone l’impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Nella circolare vengono  altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.

Si propone qui di seguito un’elencazione sintetica  degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :

  • L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE Volontaria è un istituto sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.
  • L’APE Volontaria è un prestito che può essere richiesto da soggetti lavoratori (Dipendenti e Autonomi) iscritti in gestione AGO, Sostitutive, Esclusive e Gestione separata.
  • Requisiti per richiedere l’APE Volontaria sono:
  • il possesso di 63 anni di età (….attenzione dal 2019 ci vorranno 63 anni e 5 mesi),
  • anzianità contributiva non inferiore a 20 anni,
  • 3 anni e sette mesi al raggiungimento del requisito pensionistico di vecchiaia,
  • importo pensione al netto della rata di ammortamento pari o superiore a 1,4 il T.M. .
  • I 20 anni di contribuzione devono essere maturati in un’unica gestione, pertanto non è possibile raggiungere il requisito dei 20 anni  attraverso  il cumulo o la totalizzazione. Eventuali  ricongiunzioni e riscatti sono possibili, purché ci sia il pagamento integrale prima della richiesta di certificazione.
  • Per il perfezionamento dei 20 anni di contributi non si tiene conto delle maggiorazioni/rivalutazioni come anche dei periodi di lavoro all’estero.
  • L’anticipo di APE Volontaria è riconosciuto per i mesi mancanti al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia previsti dall’art. 24, comma 6, L. 214/2011 (L. Fornero). Chi ha la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con requisiti diversi (es. art. 24, comma 15-bis, dipendenti pubblici settore sicurezza) non può richiedere l’APE Volontaria.
  • Per richiedere l’APE Volontaria non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro quindi il richiedente può continuare a svolgere regolarmente la propria attività.
  • Non può richiedere l’APE chi ha già un trattamento pensionistico diretto (es. assegno ordinario invalidità Inps), chi ha già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o gli mancano meno di sei mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
  • L’APE Volontaria è compatibile con la percezione di prestazioni di sostegno al reddito e con la percezione dell’APE Sociale.
  • L’APE Volontaria richiedibile va da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo variabile e determinato in base all’importo mensile di pensione e alla durata di erogazione dell’APE.
  • L’importo massimo di APE Volontario richiedibile va dal 75% per anticipi superiore a 36 mesi, al 90% per anticipi inferiori a 12 mesi.
  • Il soggetto in possesso dei previsti requisiti ed interessato all’APE Volontaria deve prima fare domanda di certificazione del diritto all’APE.

L’Inps ha 60 giorni per rispondere.

Nella certificazione l’Inps – in caso di non reiezione della domanda – comunica:

  • la prima data utile per la presentazione della domanda di APE Volontaria;
  • l’importo minimo e massimo della quota dell’APE ottenibile;
  • la durata massima del finanziamento (con eventuale periodo supplementare in caso di incremento di speranza di vita);

Nota bene: l’Inps non comunica l’importo di pensione;’importo della pensione che viene valutato è determinato sulla base della contribuzione presente al momento della domanda di certificazione.   

In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.

La certificazione Inps può essere richiesta una sola volta.

  • Solo dopo la richiesta di certificazione del diritto all’APE l’interessato può presentare domanda di APE Volontaria mediante l’uso di SPID personale, entro il termine indicato nella certificazione.
  • Alla data di presentazione della domanda di APE Volontaria, l’importo massimo della rata di ammortamento mensile da restituire non deve superare il 30% dell’importo mensile di trattamento pensionistico. A tal fine il richiedente  deve altresì dichiarare eventuali esposizioni di altra natura (es.  debiti erariali, assegni divorzili,  )
  • I soggetti che hanno maturato i previsti requisiti nel periodo tra il 1° maggio 2017 (data di entrata in vigore dell’APE Volontaria) ed il 18 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del DPCM n. 150) per richiedere l’APE Volontaria nel  periodo trascorso, devono  presentare –  immediatamente – domanda di certificazione, per poi presentare domanda di APE Volontaria  entro il 18 aprile 2018.
  • Con la domanda di APE Volontaria – da esercitarsi tassativamente entro e non oltre il termine riportato sulla certificazione che l’Inps rilascerà – si attiva la  richiesta di finanziamento alla banca e la sottoscrizione di polizza assicurativa in caso di premorienza .
  • Il soggetto richiedente l’ APE Volontaria che perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia  a decorrere dal 1° gennaio 2021 può scegliere se chiedere il finanziamento anche per i mesi di incremento di speranza di vita che si determineranno.
  • Con la domanda di Ape Volontaria viene presentata contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia all’Inps.
  • L’APE Volontaria si perfeziona alla data di pubblicazione dell’accettazione del contratto da parte della banca e assicurazione, da tale momento il richiedente ha 14 giorni per un eventuale recesso.
  • L’APE è corrisposta in quote mensili per dodici mensilità e per un numero di mesi necessari al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.
  • L’APE Volontaria decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione della domanda, mentre il rateo viene erogato dalla banca dal 1° giorno del secondo mese successivo al perfezionamento.
  • Si sospende l’erogazione dell’APE se il beneficiario presenta domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inps liquida la pensione e trattiene la relativa rata mensile da restituire alla Banca.
  • La restituzione di quanto anticipato come APE dalla Banca, viene trattenuto dall’Inps sulla pensione di vecchiaia. La restituzione avviene in rate mensili per una durata di 20 anni (240 rate mensili). Sulla tredicesima non opera alcuna trattenuta.
  • La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
  • Il DPCM all’art. 14 individua 4 specifici casi nei  quali si prevede l’attivazione del Fondo di Garanzia:
  1. ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
  2. qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE  non corrisposte all’istituto finanziatore risulti superiore  a 200  euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200  euro;
  3. ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
  4. qualora il soggetto finanziatore, che non e’ stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.
  • Il Fondo di Garanzia interviene a favore della Banca, nel contempo, attraverso l’Inps che ne è gestore, provvede:
  • nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) del DPCM n. 150/2017 a recuperare nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in un’unica soluzione o con un piano rateale (max 36 mesi) quanto riconosciuto alla banca;
  • nel caso della lett. c) a recuperare nei confronti dell’impresa assicuratrice.
  • Qualora in corso di recupero si dovesse verificare il caso in cui la pensione di vecchiaia sia incapiente l’importo non recuperato deve essere trattenuto su ulteriori pensioni di cui sia titolare il soggetto (non si toccano i trattamenti assistenziali).

Qualora l’incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla  data di scadenza dell’ultimo rateo, la banca chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell’80% del debito residuo.    

  • Fiscalmente le somme mensili erogate dalla banca non fanno reddito Irpef.
  • Dalla quota di interessi sul finanziamento e premio assicurativo deriva un credito d’imposta annuo che l’Inps restituirà mensilmente dalla prima rata di pensione.
  • Per i dipendenti pubblici che accedono all’APE Volontaria il pagamento del T.F.S. decorre dalla data di collocamento a riposto.
  • Incremento del montante contributivo individuale (APE Aziendale) I soggetti in possesso della certificazione per i diritto all’’APE possono – previo accordo individuale con il proprio datore di lavoro privato (Fondi di solidarietà/Enti bilaterali) il quale si impegna ad  incrementare il montante contributivo del  lavoratore per il periodo mancante al raggiungimento della pensione di vecchiaia – accedere all’APE Volontaria (aziendale).
  • L’incremento del montante contributivo, per effetto dell’accordo di APE Aziendale, determinerà alla decorrenza prevista per la pensione di vecchiaia una liquidazione di importo maggiore rispetto a quella definita al momento della richiesta di APE Volontaria. Resta  invariato l’importo della  quota di rata di ammortamento mensile da trattenere sulla pensione e da corrispondere alla banca.
  • L’Ape Aziendale non si applica nei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione.
  • L’incremento del montante contributivo va effettuato dal datore di lavoro, versando all’Inps in un’unica soluzione e alla scadenza indicata quanto dovuto. Per la definizione dell’ammontare trova applicazione la disciplina prevista per la determinazione dell’importo del contributo volontario (art.7 D.L.vo 184 del 1997)
  • L’accordo individuale va allegato all’istanza di accesso all’APE Volontaria e deve contenere i seguenti dati :
  1. dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  2. importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  4. periodo previsto di fruizione dell’APE;
  5. assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
  • L’accordo individuale deve riguardare un rapporto di lavoro attuale ed esistente, ancorchè sospeso (es. lavoratore in aspettativa o assente a motivo di un evento tutelato).
  • Anche in caso di rapporto di lavoro part-time plurimo con datori diversi l’accordo individuale può essere stipulato con un solo datore.
  • Nei confronti del lavoratore trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore.
  • Una criticità: l’Inps non fornisce e né certifica l’importo del trattamento pensionistico maturato dal richiedente, determinando una carenza informativa su un dato fondamentale. Non conoscere l’importo della pensione alla data della certificazione non permette di effettuare un piano di finanziamento e di ammortamento attendibile.
  • In presenza di accordo finalizzato ad incrementare il montante contributivo individuale (APE Aziendale)

non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui  l’importo calcolato nell’accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente  quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari.  A tal fine sarebbe opportuno  ricevere preventivamente  un calcolo direttamente dall’Inps ovvero implementare il simulatore di tale funzione.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “

Pubblichiamo di seguito su questa stessa pagina:

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA