Intervista a FLP. I contenuti del CCNL 2016 – 2018 e le ragioni del nostro dissenso sui contenuti del contratto in materia di relazioni sindacali, di regole del rapporto di lavoro e di trattamento economico, con incrementi contrattuali risibili, maggiori risorse alla performance e il recupero del fondino di infelice memoria.

Notiziario n. 28 del 19 marzo 2018 –

Guarda e ascolta l’intervista a FLP sul CCNL 2016-2018 (clicca sull’immagine)

Siamo a metà circa del percorso che, tra 30 giorni esatti, porterà le lavoratrici e i lavoratori pubblici a esprimere il loro voto per rinnovare le “Rappresentanze Sindacali Unitarie”  nei quattro comparti del pubblico impiego. Un appuntamento importante, come ogni qualvolta si dà la parola direttamente ai lavoratori,  ma che – nel raffronto con le tornate elettorali precedenti – verosimilmente mai è apparso così importante, in quanto è collocato a due mesi dall’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2020 e dunque, anche per questo, offrirà l’occasione ai lavoratori per dire la loro con il voto.

E’ indiscutibile, infatti, che la firma del CCNL e i suoi contenuti sono oggi al centro dell’interesse dei lavoratori-elettori e del dibattito, anche aspro, che si è sviluppato tra le sigle che competono in campagna elettorale. Gli schieramenti sono oramai a tutti ben noti: cinque le sigle che hanno firmato il CCNL (CGIL, CISL.UIL,UNSA sin a partire dalla pre-intesa del 23.12.2017 e poi, a seguire, anche CONFINTESA, che ha firmato l’accordo dopo aver inizialmente detto no alla pre-intesa); le altre due sigle (FLP e USB), invece, hanno ribadito il loro no al CCNL dopo averlo già espresso in sede di pre-intesa.

Perché FLP ha detto no?  Certamente  non per un approccio acritico o pregiudiziale. FLP ha fortemente voluto il rinnovo del CCNL e per esso si è spesa: senza il ricorso avviato dalla nostra O.S. nell’ottobre 2011,  sul quale si è poi pronunciata la Corte Costituzionale nel luglio 2015 con la sentenza n. 178, questo rinnovo non sarebbe certo avvenuto, e questo rappresenta indubbiamente il merito storico della nostra sigla, al di là dei tentativi di appropriazione indebita posti in essere da altre sigle, che peraltro vengono sbugiardati dagli stessi lavoratori, come è avvenuto giorni fa all’Arsenale di Messina.

Dunque, la nostra O.S. ha sempre lavorato e operato per il rinnovo contrattuale dopo i molti anni di blocco,  ma avrebbe voluto un contratto dai contenuti molto diversi da quelli oggi recepiti nel CCNL. E’ il caso di ricordare che FLP è stata la prima O.S. a presentare, subito dopo la presentazione del nostro ricorso nell’ottobre 2011, la piattaforma all’ARAN, e le nostre richieste erano sin da allora ben chiare.

Le ricordiamo in sintesi. In materia di relazioni sindacali, chiedevamo il recupero della contrazione e delle relazioni esistenti prima della destrutturazione operata da Brunetta con il D.Lgs. 150/2009; in campo normativo, chiedevamo che il CCNL operasse una rivisitazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la riscrittura per via pattizia di quelle più fortemente penalizzanti introdotte in questi anni per via legislativa in assenza di ogni negoziazione (pensiamo alla penalizzazione delle assenze di malattia o alle sanzioni disciplinari);  in materia di trattamento economico, ci aspettavamo un significativo recupero del potere d’acquisto dei nostri stipendi falcidiati nel corso degli ultimi nove anni in presenza di una gravissima crisi economica, e, sul fronte della produttività, chiedevamo più risorse e la loro distribuzione in ragione della “performance organizzativa”  e non più della “performance individuale” così cara a Brunetta.

E sono anche queste le richieste che, insieme a CGIL FP e UIL PA, abbiamo unitariamente presentato a migliaia di lavoratori nelle decine di assemblee fatte in Difesa tra aprile e luglio 2017, con l’aggiunta di altre importanti e non certo secondarie questioni: l’allineamento alle regole del privato dei tempi di erogazione del TFS e in ordine alle visite fiscali, che sono invece totalmente assenti nel CCNL.

Di fronte a queste richieste, cos’è poi arrivato di fatto con il CCNL?

In materia di relazioni sindacali, solo la conferma dei modelli a suo tempo voluti da Brunetta, con l’introduzione, al posto della concertazione, del “confronto”  che tradotto in soldoni vuol dire: “parliamone, ma poi alla fine chi decide sono Amministrazione e Dirigente”  e  la istituzione  del  Comitato paritetico per l’innovazione di cui si vedranno i frutti (ma, sulla base delle precedenti esperienze, è lecito nutrire dubbi).  In materia di regole del rapporto di lavoro, nessuna novità sull’ordinamento professionale e nessuna scelta per allineare le diverse realtà del nuovo comparto ma il solito rinvio alla solita “Commissione paritetica”, nella circostanza quella prevista dall’art. 12 (almeno la cancellazione dell’area 1^ poteva essere fatta da subito!); per il resto, il CCNL propone solo un assemblaggio in forma di “testo unico” delle norme già operanti e che vengono riaffermate senza modifiche, con solo pochissime novità.

Alcune anche positive (artt. 36 e 49, per esempio), ma altre dal segno non propriamente positivo: pensiamo, solo per fare un esempio,  alle “18 ore per visite specialistiche e diagnostica”, introdotte dall’art. 35 che è stato voluto dalla F.P. (si veda l’atto di indirizzo della Ministra Madia del 7.07.2017, altro che vittoria del Sindacato!) e sul quale, per merito della denuncia operata dalla nostra O.S., si è sviluppato un dibattito anche aspro. Un dibattito  che ha costretto le sigle firmatarie a ripetute precisazioni e a rincorrere alcune modifiche (abbiamo osservato correzioni nel testo del CCNL pubblicato dall’ARAN, è  la prima volta che succede….: c’è qualcuno che crede all’ “errore materiale”?), e, da ultimo, a emanare note interne destinate alle proprie strutture che riferiscono di (precipitosi) incontri in sede ARAN e di aggiustamenti in arrivo.

In materia di trattamento economico, è di tutta evidenza come non ci sia stato alcun recupero di potere d’acquisto delle nostre retribuzioni massacrate da nove anni di blocco, e sia gli arretrati  (percepiti a febbraio) che gli incrementi stipendiali (che arriveranno nel presente mese) lo testimoniano: c’è bisogno di parlarne ancora? Per quanto poi attiene alla c.d. “produttività”, il senso di marcia imboccato dal CCNL va in una direzione diametralmente opposta a quella sbandierata anche nelle assemblee unitarie fatte in Difesa da aprile a luglio 2017: la performance (individuale, non organizzativa!)  raddoppia (dal 15 % di oggi al 30% minimo, vds. art 77, comma 3 ) ed è addirittura previsto il recupero del “fondino” di antica e infelice memoria (vds. art.78).

Infine, l’ultima chicca: l’aver mantenuto il “ricatto” di cui all’art. 7  del CCNL “o firmi o sei fuori”, un ricatto già presente nei CC.CC.NN.LL. in quanto discendente dalla previsione dello Statuto dei lavoratori (legge 20.05.1970 n. 300, art. 19 “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite in ogni unita’ produttiva nell’ambito…delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unita’ produttiva”),  ma reso ora palesemente illegittimo a seguito dalla sentenza n. 231 del 23.07.2013 della Corte Costituzionale.

La Corte, infatti, con quella sentenza in ordine ad un ricorso di FIOM CGIL che era stata estromessa dai tavoli aziendali FIAT per non aver firmato il contratto di categoria,  ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

E la FLP non solo ha partecipato alla trattativa, ma, a differenza del settore privato dove non è richiesta  tuttora alcuna certificazione della rappresentatività, è stata dichiarata “maggiormente rappresentativa” dalla stessa ARAN attraverso l’applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 165/2001.

Dunque, una scelta assurda, quella dell’art. 7 del CCNL,  e anche verosimilmente illegittima alla luce della stessa sentenza della C.C., figlia solo di un’idea tutta particolare della democrazia in campo sindacale e della paura del dissenso. Una posizione che permane tuttora: abbiamo letto la nota CGIL FP – CISL FP – UIL PA del 14 u.s. destinata a tutte le Amministrazioni e finalizzata alla “gestione del contratto stesso” (sic), con la quale si chiede loro di “convocare le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo  (ma è proprio una fissa….)  per un’analisi e una riflessione approfondita sull’intera materia”.  Una richiesta irrituale, che da il senso della difficoltà del momento, e questo proprio alla vigilia delle RSU.

Ci vogliono buttare fuori dai tavoli, è chiaro. Ma noi continueremo a mostrare la schiena dritta, come abbiamo fatto in questi primi quaranta giorni, e vedremo come la penseranno i giudici nel caso fossimo estromessi. Siamo certi che la battaglia nella quale siamo impegnati non ha valore solo in campo  sindacale, ma è soprattutto una battaglia civile a difesa del diritto al dissenso, che è sale in democrazia.

Da oggi è disponibile sulla home page del nostro sito e su questa stessa pagina la videoregistrazione di un’intervista rilasciata dalla FLP che spiega i tratti salienti del nuovo CCNL e i motivi alla base del nostro no.

Il video è visibile anche su  su youtube tramite il seguente link: https://youtu.be/1hGoSq5jX7E

Buona visione a tutti!

(Giancarlo Pittelli)

Guarda l’intervista a FLP sul CCNL  (clicca e apri)