Rivalutati del 50% in più, per l’accesso alla pensione anticipata, i turni notturni di 12 ore. La circolare INPS n. 59/2018, che pubblichiamo, reca l’indicazione dei requisiti e le relative istruzioni per l’accesso al beneficio. I lavoratori interessati devono presentare le domande entro il 1° maggio p.v. alla sede territoriale INPS, che dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti

Notiziario n. 40 del 17 aprile 2018 –

L’INPS, con la circolare n° 59 del 29.03.2018 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1), ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 170, della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), precisando che, per i lavoratori pubblici impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016 e che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive) comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni notturni annui pari o superiore ai 78 previsti per il pensionamento anticipato (52 turni notturni annui di 12 ore, con la rivalutazione dell’1,5 corrispondono a 78 turni di 12 ore).

I lavoratori potranno accedere al trattamento anticipato se in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per il riconoscimento, non occorre che i periodi siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività);
  • anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  • età minima:
  • di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 (somma di età anagrafica e anzianità contributiva), per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno;
  • di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77;
  • di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71,

Il requisito dell’età minima è dunque diversificato a seconda del numero di turni annui svolti (si veda a tal proposito la circolare INPS n. 90/2017, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina), anche rideterminati in base alla rivalutazione di cui sopra.

I lavoratori destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2018, corredata da:

  1. la certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
    • lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
    •  il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite;
  2. l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 67/2011.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura INPS territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “modulistica”.

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti indicati nella domanda presentata all’INPS, nonché di ogni altra condizione di legge.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Circolare INPS n. 59 del 29.03.2018

Allegato 2: Circolare INPS n. 90 del 24.05.2017