L’ARAN riconosce l’ammissibilità ai tavoli sulle c.d. code contrattuali delle sigle non firmatarie del CCNL. Tutto l’opposto, come spesso accade, di quanto affermato da PERSOCIV in risposta a specifici quesiti posti da Enti della Difesa. Nostra lettera al Direttore Generale con richiesta di rettifica dei pareri sinora espressi al riguardo. Nota della Procura Generale della Cassazione che converge con il parere ARAN

Notiziario n. 50 del 17 maggio 2018 –

19.10.2017 – Parziale del presidio di Roma promosso da CGIL-UIL-FLP-UNSA contro il DG di PERSOCIV, che è visibile nello sfondo

Dobbiamo purtroppo riconoscere che la Direzione Generale per il Personale civile, nell’ultimo anno in particolare, si è caratterizzata per scelte e comportamenti che hanno generato numerose perplessità.

E il caso di ricordare i diversi, e da noi e non solo da noi censurati, comportamenti posti in essere nei mesi precedenti (es.: circolare sui lavori insalubri) e che hanno poi portato, caso assolutamente unico nella storia del nostro Dicastero,  alla “giornata di mobilitazione, con presidi a Roma e in tutte le maggiori sedi della Difesa, contro il Direttore Generale di PERSOCIV” che unitariamente a CGIL, UIL e UNSA, abbiamo indetto nella giornata del 19 ottobre 2017 (Notiziari nn. 99 del 16 ottobre  e n. 102 del 19 ottobre 2017).

E poi il caso di ricordare, per andare ad accadimenti più recenti, i chiarimenti applicativi sull’art. 35 del CCNL forniti agli Enti della Difesa con la circolare n. 24216 del 09.04.2018, che sappiamo essere stata fortemente sollecitata, e proprio in quei termini, da sigle firmatarie del CCNL (eravamo nel pieno della campagna elettorale RSU…..),  poi diffusa via internet ancor prima di essere firmata e pubblicata, e che, una volta ufficializzata,  ha generato innumerevoli perplessità negli Uffici che amministrano personale civile,  come è dimostrato dai numerosi quesiti posti all’attenzione della D.G. e ancora in attesa di risposta. Una lettura dell’art. 35 che fa a cazzotti con le autorevoli interpretazioni venute dalla Presidenza del Consiglio e dall’INPS (le ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegati 4 e 5)  e sulle quali avevamo sollecitato un approfondimento che invece tarda ad arrivare.

O ancora, per andare ad accadimenti di questi giorni, la teorizzazione del principio di “informazione senza replica” con conseguente precipitosa (e imbarazzante) fuga dal tavolo, che appare un nonsense anche sul piano più strettamente logico oltre che su quello delle relazioni sindacali, frutto di un approccio censorio e che svilisce il ruolo super partes che un’Amministrazione seria dovrebbe avere (si legga, a tal proposito, su questa stessa pagina in allegato 3, la nota della D.G. Personale e Formazione del  Ministero della Giustizia, con ben altri contenuti e soprattutto ben altro stile!).

Infine, l’ultima chicca: in sede di risposta ad un quesito proveniente da un Ente di Taranto circa l’ammissibilità ai tavoli di contrattazione locale delle OO.SS. non firmatarie del CCNL 12.02.2018, la nostra D.G.  ha espresso il convincimento che la disposizione di cui all’art. 7 del CCNL riservasse l’ammissione alle sole OO.SS. firmatarie del CCNL “a nulla rilevando l’argomento oggetto di contrattazione”, con ciò tracciando una strada che portava dritto all’esclusione “sic et simpliciter” dai tavoli della nostra O.S., indipendentemente dall’argomento trattato (e la delibera n. 15/2009 del Comitato Direttivo ARAN sulle c.d. code contrattuali?????).

Ma la cosa che ci è apparsa ancor più incredibile è che, al solo scopo di rendere più plausibile l’intenzione ad excludendum  della nostra sigla, la D.G. abbia fatto riferimento alla nota ARAN n. 6970/2018 del 9.4.2018 diretta al Ministero della Giustizia, anche allegata, che, a nostro modesto parere, non pare proprio esprimere quel “conforme avviso” richiamato da PERSOCIV

Ebbene, dispiace dirlo anche perché non pratichiamo l’accanimento terapeutico, ma i termini della questione non sono, ancora una volta, quelli delineati dalla nostra D.G.. Facciamo presente, a tal proposito, che, in sede di risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Interno in ordine al FUA 2017 con la nota   prot. n. 10635 del 14.05.2018 che pubblichiamo in allegato 2  su questa stessa pagina, ARAN ha ritenuto di far presente che “i soggetti legittimati a sottoscrivere in via definitiva il contratto integrativo siano gli stessi che hanno partecipato al negoziato, indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, con l’entrata in vigore di un  nuovo CCNL si sia modificata la delegazione trattante di parte sindacale”. 

Ci pare che la posizione dell’ARAN sia al riguardo molto chiara, e pertanto abbiamo scritto all’attenzione del Direttore Generale la nota che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina.

Domanda finale: ma con i problemi, vecchi e nuovi che abbiamo, non sarebbe meglio che tutti gli attori  concentrassero su di essi il proprio impegno invece di perdere tempo in guerre di religione?

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 16 05 2018-lettera FLP DIFESA a DG per ammissibilità sigle non firmatarie CCNL 

Allegato 2: 14.05.2018 – Nota ARAN a Ministero Interno su code contrattuali

Allegato 3: 26.03.2018 – Nota Ministero Giustizie  a sigle non firmatarie 

Allegato 4: Circolare INPS 65-13.04.2018-chiarmenti applicativi CCNL F.C.

Allegato 5: Presidenza del Consiglio  circolare applicativa CCNL 

 

18.05.2018 – Pubblichiamo di seguito anche una nota della Procura generale della Cassazione che converge con il parere ARAN: