Legge 24 marzo 2001, n. 89, conosciuta come legge Pinto sull’irragionevole durata del processo. Accolto il ricorso patrocinato da FLP, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4. Pertanto, i danni per l’irragionevole durata dei processi possono essere richiesti anche se il giudizio non è ancora concluso

Notiziario n. 47 dell’ 8 maggio 2018 –

Una seduta della Corte Costituzionale

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 27 di ieri che riferisce di una importante sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4 della Legge 89/2001:

” La Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è ancora finito.

La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio patrocinato dalla FLP per numerosi suoi iscritti, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirenghi.

I ricorrenti avevo adito la Corte di appello di Perugia, chiedendo l’indennizzo per la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997 e conclusosi solo nel 2013.

La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era ancora diventato definitivo.

Con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha statuito che “nonostante l’invito rivolto da questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.

Si tratta di una sentenza “rivoluzionaria” che adegua finalmente la legge Pinto ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rendendo esperibile il ricorso per equa riparazione alla sola condizione della eccessiva durata del processo, anche se questo non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo.

La FLP, unitamente agli avvocati Viti, Lioi e Mirenghi, esprimono la propria soddisfazione per la decisione del Giudice delle Leggi, che sanziona l’inerzia del Governo e del Parlamento nell’adeguare il ricorso per equa riparazione ai principi dell’ordinamento europeo.

La causa andrà ora riassunta davanti alla Corte di Cassazione, che non potrà non fare giustizia e così concedere l’indennizzo e comunque revocare l’odiosa sanzione di mille euro irrogata dalla Corte di Appello a ciascuno dei ricorrenti.

Grande soddisfazione esprime anche il Segretario Generale della FLP, Marco Carlomagno: “La Consulta ci ha dato ragione ancora una volta. Dopo una battaglia pluriennale, finalmente i danni per la irragionevole durata di un processo si potranno chiedere anche a giudizio non ancora concluso”. Ma soprattutto, conclude Carlomagno, “si tratta di una doppia vittoria. Non solo per i nostri ricorrenti, ai quali quindi potrà essere concesso l’indennizzo, ma anche per i ricorsi futuri”.

L’UFFICIO STAMPA FLP “

Dunque, dopo lo sblocco dei contratti collettivi, un’altra grande vittoria della FLP: i danni per la irragionevole durata del processo si possono pertanto chiedere anche se il giudizio non è ancora concluso.

In allegato, la sentenza della Corte Costituzionale  e un articolo apparso su IL SOLE “24 ORE

FLP DIFESA – COORDINAMENTO NAZIONALE

Allegato 1: Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2018

Allegato 2: 27.04.2018 – Articolo de IL SOLE 24 ORE