Parte la contrattazione integrativa nazionale sugli artt. 18,19,20 e 22 CCNL. Con due limiti: un approccio a spizzichi e bocconi, e dunque non unitario, al CCNI Difesa, e l’esercizio della delega da parte del D.G., che, come per l’attuale Ministra, dovrebbe limitarsi all’ordinaria amministrazione, a poche ore dalla nomina del nuovo Ministro. Che potrebbe anche essere l’ex Capo di SMM, amm. Binelli Mantelli…

Notiziario n. 52 del 21 maggio 2018 –

MARINARSEN Taranto ha chiesto a  PERSOCIV se, per quanto attiene l’orario multiperiodale ex 7 co. 7 del CCNL 2016-2018, ritenesse possibile, “nelle more della contrattazione integrativa nazionale”, negoziarne in sede territoriale la sua elevazione. La risposta fornita dalla D.G., che pubblichiamo su questa pagina in allegato 1 insieme al quesito posto e in allagato 2, al di là degli aspetti relativi alla specifica questione posta, reca comunque un’affermazione importante di carattere generale: se prima non si  procede alla definizione del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) , non si potrà procedere ad alcuna contrattazione locale nelle materie di cui all’art. 7, comma 7, dello stesso CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali.

A tal proposito, è utile ricordare che, a mente di quanto previsto dalla norma sopra richiamata, “sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v)” .

E utile anche ricordare le specifiche materie nelle quali la contrattazione locale è subordinata alla definizione e sottoscrizione del CCNI Difesa 2016-2018: i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance; l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili; le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20, comma 5 per i turni di reperibilità; i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22; l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17, comma 2; i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi).

Ebbene, pare, ora, che nel MD si sia deciso di battere ogni record: la D.G. ha convocato per il 22 p.v. le OO.SS. per la definizione dell’accordo integrativo nazionale in ordine agli istituti di cui all’art. 18 (riduzione orario di lavoro), art. 19 (turnazioni), art. 20 (reperibilità) e art. 22 (orario multiperiodale) del CCNL.  Sappiamo come la predetta convocazione sia stata sollecitata da alcune sigle sulla scorta di recenti problemi intervenuti in alcuni territori (Taranto), ma, per quanto ci riguarda, abbiamo un paio di riserve in proposito, che pongono all’Amministrazione degli interrogativi circa l’utilità e la serietà di un percorso di questo tipo.

La nostra O.S. ha sempre pensato al CCNI Difesa (e – si ricorderà – anche con riferimento ai contratti precedenti) come ad un unicum, secondo l’ispirazione originaria che ha prodotto il primo (e unico) CCNI Difesa (6.07.2000), e non come poi è avvenuto in tutti questi anni con accordi separati.

Un unicum, proprio come  avviene all’ ARAN: l’ipotesi di CCNL si discute tutta insieme e poi si firma o non si firma, con un testo finale che mette insieme tutte le regole convenute e su tutte le materie. Dunque, non si procede a spizzichi e bocconi su singole materie o articoli perchè, così agendo, l’approccio al contratto da stipulare diventa un approccio a 360 gradi, e noi pensiamo che sia più utile così, invece che procedere per piccoli e separati accordi, che mancano necessariamente di una visione d’insieme. D’altronde in ARAN non si procede certo facendo accordi sul singolo articolo o singola materia, ma lo si fa sull’intero contratto collettivo, il che consente peraltro di avere altri vantaggi: un’unica certificazione e un unico testo con tutte le norme.

Abbiamo poi una seconda riserva: la Ministra è in scadenza di mandato, ha già salutato tutti, è in carica solo per l’ordinaria amministrazione.  E’ ovvio che, allo stato, identica connotazione dovrebbero avere le deleghe da lei attribuite, come quella alla dr.ssa Corrado per la contrattazione: solo ordinaria amministrazione.

Ci chiediamo: rientrano nell’ordinaria amministrazione accordi CCNI a poche ore dall’arrivo del nuovo Ministro?

Che, aggiungiamo da indiscrezioni, potrebbe anche essere l’ex Capo SMM, Binelli Mantelli……..

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 27.04.2018 – Risposta DG sul quesito orario multiperiodale

Allegato 2: 09.04.2018 – Quesito Marinarsen Taranto orario multiperiodale