Pubblichiamo la circolare correttiva di PERSOCIV sull’art. 35 del CCNL (assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami). Cambia la lettura del nuovo istituto: non sarà opzionalmente possibile imputare l’assenza giornaliera a malattia. Le nostre riflessioni al riguardo. Rimane comunque un punto interrogativo su cosa gli Enti debbono fare rispetto a utilizzazioni già avvenute nel segno della vecchia circolare.

Notiziario n 75 del 12 luglio 2018 –

PERSOCIV ha emanato in data odierna la circolare n.47491 dell’11.07.2018, che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina, con la quale si allinea agli “orientamenti applicativi”  forniti dall’ARAN in data 4 u.s. (vds. News di pari data)  che riguardavano, in particolare, l’art. 35 del CCNL 2016-2018 (“assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”), correggendo significativamente, in tal modo, le indicazioni che la stessa  DG aveva dato con circolare n. 24216 del 9.04.2018, pure qui allegata.

Il contenuto del 2°, 3° e 5° capoverso della nuova circolare rendono esplicito, ancorchè in maniera un po’ contorta, come, ai sensi della nuova disposizione CCNL, non sia opzionalmente possibile effettuare quelle prestazioni imputando l’assenza giornaliera a malattia. Rimane un punto interrogativo su cosa gli Enti debbono fare rispetto a utilizzazioni dell’istituto già avvenute nel segno della vecchia circolare.

La lettura originariamente data sull’art. 35 dalla nostra Direzione Generale con la circolare del 9 aprile era apparsa davvero unica nel panorama delle Amministrazioni Centrali (nel corso di questi mesi abbiamo pubblicato, in successione, parecchie circolari applicative di altre AA.: Presidenza del Consiglio, Corte dei Conti; INPS; Agenzia delle Entrate; etc.), tutte univoche sul punto),  e faceva a pugni non solo con la logica,  ma anche con tutti i precedenti in materia (circolare n. 2/2012 di F.P.; pronunciamento del TAR su ricorso presentato da una sigla sindacale della Scuola; atto di indirizzo fornito all’ARAN a suo tempo dal Ministro pro-tempore della Funzione Pubblica; etc.).

Una lettura, si deve aggiungere,  che è stata fortemente sollecitata dai soliti noti e che con tutta evidenza  ha trovato concordi anche ben individuati piani alti della nostra Amministrazione, (in)opportunamente coinvolti in proposito, ma che alla luce dell’oggi, possiamo tranquillamente affermare che ha esposto la nostra Amministrazione, in questa precisa vicenda, a una figura certamente non esaltante.

Una lettura, e questa è per noi la parte davvero più scandalosa, che ha visto la luce (unica A.C. a farlo!) in piena campagna elettorale RSU 2018 (la circolare è del 9 aprile, solo otto giorni prima dell’inizio delle votazioni!), nel pieno di una competizione elettorale che ad un certo punto è diventata un’autentica battaglia, proprio sull’art. 35, tra chi aveva firmato il CCNL e chi non lo aveva fatto, e nella quale partita  è entrata platealmente a gamba tesa la nostra D.G., sugli oramai reiterati comportamenti della quale dovremo operare una riflessione più generale.

L’ultima, in ordine di tempo, è l’Ipotesi di accordo  messa in firma nella riunione di ieri,  che propone un combinato disposto davvero senza senso tra i soggetti sindacali ammessi alla firma sulla base del nuovo CCNL, e dunque con FLP esclusa, e regole di distribuzione vecchia maniera, e cioè fondate sul vecchio CCNL delle somme disponibili (15% alla performance e 85% al FUS, mentre ora con il nuovo CCNL le regole sono molto diverse, es. performance è minimo 30%); dove sta la logica in tutto questo? Riteniamo questa scelta  un palese atteggiamento antisindacale, e per questo ci difenderemo nelle Sedi opportune.

Tornando alla nuova circolare sull’art. 35, diamo comunque atto a PERSOCIV di aver raccolto la nostra sollecitazione, contenuta nella News del 4 luglio, con la quale invitavamo il DG “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa ….”, precisando più avanti che la predetta sollecitazione era “motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti“. 

Insistiamo, allora: cosa debbono fare gli Enti in merito ad avvenute fruizioni nel segno della vecchia circolare? PERSOCIV non lo dice, e noi prevediamo una marea di quesiti da parte degli Enti: ma si può lavorare così?

A breve, pubblicheremo una nota della nostra Federazione sull’argomento.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1:11.07.2018 -Circolare PERSOCIV n. 47491- art. 35 CCNL  (nuova circolare)

Allegato 2: Circolare PERSOCIV24216-9.04.18-art. 35 nuovo CCNL (vecchia circolare)