Messaggio INPS n. 3114 del 7 .08.2018, che reca importanti chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi ex Legge 104 e della cumulabilità tra permessi e congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151. I permessi mensili legge 104 fruibili anche nei giorni festivi e di notte, se ricompresi in turni a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive

Notiziario n. 88 del 17 agosto 2018 –

Con il messaggio n. 3114 del 7 u.s., l’INPS ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alle modalità di  fruizione:

  • dei permessi di cui all’art.33 della legge 5.02.1994, n. 104 in caso di turni di lavoro notturno e festivi, del riproporzionamento giornaliero in part-time verticale e misto, e della frazionabilità in ore nel part-time
  • del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151;

In merito ai permessi ex legge 104,  va detto che, in virtù dei chiarimenti forniti dal nostro Istituto previdenziale, i tre giorni di permesso mensili retribuiti, che la legge mette a disposizione dei lavoratori che forniscono assistenza ai familiari portatori di handicap, possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte, a condizione che questi siano ricompresi in turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.

A tal riguardo, l’INPS evidenzia come l’art. 33 L. 104 preveda che la fruizione dei permessi mensili avvenga “a giornata”, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana lavorativa, e anche indipendentemente dal numero di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quel giorno, e pertanto la fruizione del permesso può avvenire anche in corrispondenza di un turno da effettuare di domenica o giorno festivo.

Identico ragionamento anche per quanto riguarda il lavoro notturno, per il quale la prestazione lavorativa, ancorchè effettuata a cavallo di due giorni solari, andrà comunque riferita ad un unico turno inserito all’interno dell’organizzazione del lavoro dell’Ente, e pertanto il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro è da considerarsi come un unico giorno di permesso.  L’eventuale rimodulazione oraria dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione del permesso a ore, e in tal caso, per calcolare le ore mensili fruibili, dovrà essere applicato il seguente calcolo: orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3, come da msg INPS n. 16866/2007.

Il messaggio INPS di che trattasi offre dei chiarimenti anche in ordine al riproporzionamento giornaliero dei 3 giorni di permesso ex art. 33 L. 104  che potrà avvenire solo in caso di lavoro part-time verticale e part-time misto, in ossequio al principio della non discriminazione tra lavoratori part-time e full-time. Anche qui, INPS fornisce la formula di calcolo: orario di lavoro medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore in part-time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a full-time x 3, con arrotondamento all’unità inferiore/superiore. A tal riguardo, il msg.  INPS riporta due esempi di calcolo.

Invece, in caso di lavoro full-time, viene confermata la formula di calcolo di cui al msg. 16866/2007.

Per quanto attiene l’ultimo punto del messaggio INPS, il n. 4, che tratta del cumulo tra congedo straordinario e permessi, l’Istituto conferma la possibilità di cumulare, nello stesso mese purchè in giorni diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 con i permessi mensili ex art. 33 della legge 104/1992, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di permessi,  e con i permessi previsti dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs 151 ( 3 giorni, prolungamento congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

La fruizione dei predetti benefici (3 giorni di permesso mensili; prolungamento congedo parentale; ore di risposo alternative al prolungamento del congedo parentale) debbono comunque intendersi come alternative e non come cumulative nell’arco del mese, come già stabilito dalla circolare INPS n. 155/2010.

Su questa stessa pagina, oltre all’ultimo messaggio 3114 che si trova in allegato 1, pubblichiamo come allegati tutti i documenti INPS citati nel presente Notiziario.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 07.08.2018 – messaggio INPS n. 3114 – fruizione permessi ex L.104, chiarimenti

Allegato 2: 29.04.2018 – Circolare INPS n. 53 -diritti per fruizione permessi 104

Allegato 3: 03.12.2010 – Circolare INPS n. 155 – legge 183.2010. modifiche disciplina permessi L.104

Allegato 4: 28.06.2007 – messaggio INPS n. 16866-frazionabilità permessi art. 33 L. 104

ULTIMORA: 10.08.2018  – 10.08.2010 – msg INPS 3153 – sistemazione posiz.assicur. statali in pensione entro 30 09 2018