Messaggio INPS n. 3224 del 30.08.2018. L’ “elemento perequativo” previsto dal nuovo CCNL, che sarà azzerato dal 1.1.2019, non entra nella determinazione nè della “quota A” della pensione, nè in quella della buonuscita. Un altra fregatura, a dimostrazione della bontà del nuovo CCNL. Pubblichiamo anche la guida INPS sulle assenze per malattia

Notiziario n. 95 del 5 settembre 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 38 del 3.09.2018 che riporta la nota del nostro DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) in merito ad un recente messaggio dell’INPS:

” Con messaggio n. 3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di fatto riconosciuto solo parzialmente la valutazione ai fini pensionistici dell’elemento perequativo, compenso temporaneo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 ai dipendenti pubblici, che viene pagato mensilmente dal marzo 2018 fino al 31.12.2018 (Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Centrali, Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto Sanità).

Infatti lo stesso, non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione, ma viene inserito nella quota B, alla stregua degli altri compensi accessori.

Magra consolazione è, che, per questo motivo, l’elemento perequativo non può essere computato tra i compensi soggetti a decurtazione (retribuzione virtuale), per gli eventi di malattia.

Lo stesso compenso, inoltre, come tra l’altro stabilito nei vari CCNL, non concorre alla determinazione della prestazione per i trattamenti di fine servizio né TFS (Indennità di buonuscita) né TFR e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL “.

Sin qui la nota DIPPA. Cerchiamo di capire: l’art. 75 CCNL 12.02.2018 riconosce al personale di area 1^ e di area 2^ (solo sino a F4) un “elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo….. ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018”. Dunque, i lavoratori si vedranno tagliare, nel cedolino di gennaio, il  predetto “elemento”, primo e unico caso, sinora,  in cui un contratto invece di incrementarli, riduce gli stipendi dei lavoratori.

Vi è ora una novità, ed è quella raccontata nella nota del nostro DIPPA. L’INPS, con il messaggio n. 3224 che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina, chiarisce un po’ di cose: che l’elemento in questione subirà gli ordinari prelievi previdenziali e/o fiscali; che sarà conseguentemente assoggettato al prelievo fondo credito  ed ex Enpdep; che, stante la sua natura temporanea, non entrerà né nella “quota A” di pensione né sulla base maggiorabile 18% per gli iscritti alla cassa Stato,  ma verrà solo valutato ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della “quota B”.  Si deve anche aggiungere che non sarà valutabile ai fini della c.d “retribuzione virtuale” (integrazione INPS in congedo parentale e simili) e, come già detto, neanche ai fini della “retribuzione virtuale” nelle assenze di malattia.

Dulcis in fundo, come già detto nella nota DIPPA, non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, perché non previsto dall’accordo quadro in materia e perché tale voce non è stata inserita dalla contrattazione nelle ulteriori voci retributive.  Si poteva chiedere di meglio?

Con l’occasione,pubblichiamo anche, in allegato 2, l’utile opuscolo diffuso in data 30 luglio u.s. dall’INPS  sulla certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 30.08.2018 – INPS messaggio n. 3224 – assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo art. 75 CCNL

Allegato 2: 30.07.2018-Guida INPS su certificazione malattia visite controllo lavoratori pubblici e privati