Convertito in legge, con integrazioni e modifiche, il decreto legge 28.01.2019, n. 4 , e dunque via libero definitivo delle Camere a “quota 100”, “reddito di cittadinanza” e ad altre misure pensionistiche. Pubblichiamo il testo del decreto 4/2019 coordinato con la legge di conversione 29.03.2019 n. 26, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal giorno successivo. Le novità introdotte nel percorso parlamentare di conversione del provvedimento sia in materia di quota 100 che di reddito di cittadinanza

News FLP DIFESA del 2 aprile 2019 –

In data 27 marzo u.s., il Senato della Repubblica ha dato il via libera definitivo al decreto legge 28.01.2019, n. 4 recante “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”(a suo tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 di pari data),approvando, con 150 voti a favore, 107 contrari e 7 astenuti, la legge di conversione, che ha già visto la luce nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s. (legge 28.03.2019 n. 26).

A beneficio dei colleghi interessati, pubblichiamo su questa stessa in allegato 1 il testo del predetto decreto legge coordinato con la legge di conversione, che reca pertanto tutte le norma definitive in materia di reddito di cittadinanza, “quota 100” e altre misure pensionistiche e previdenziali.

“QUOTA 100” E ALTRE MISURE PER LE PENSIONI

Cominciamo con il dire che le norme in materia di quota 100 e pensioni rimangono in buona misura quelle del Decreto Legge

E’ confermata l’uscita anticipata con la c.d. “quota 100”, e dunque con 62 anni di età e 38 di contributi per il triennio 2019-2021,  con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato (con la prima uscita prevista al 1 aprile 2019) e di sei mesi per il pubblico impiego (con prima uscita prevista al 1° agosto 2019).

La legge dispone anche:

  • il blocco retroattivo degli adeguamenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 rimangono così fissati a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre per i lavoratori  precoci sono fissati a 41 anni, con l’introduzione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019, di una finestra mobile di tre mesi;
  • la proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dell’ape sociale (invariate le categorie beneficiarie);
  • la proroga dell’opzione donna alle nate nel 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi al 31.12.2018. Questi punti escono praticamente senza alcuna modifica dal percorso parlamentare di conversione.

Via libera, in forma sperimentale sino a tutto il 2021, anche alla c.d. “pace contributiva”, e cioè alla possibilità – prevista solo per i lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995 – di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo lavorativo e l’altro, attraverso il pagamento rateale in max 10 anni del “riscatto”.

Senza alcun termine di scadenza, invece, il riscatto agevolato della laureapagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare, ma l’esercizio di questa facoltà non è più limitato al compimento dei 45 anni d’età, e deve avere ad oggetto  periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995.

Confermata anche  l’anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici che escono con la quota 100 o con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge Fornero, che consiste  in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell’erogazione da parte dell’IPPS. La somma massima richiedibile passa però dai 30.000 € previsti dal decreto legge a 45 mila euro.

REDDITO DI CITTADINANZA

Per quanto attiene invece al “Reddito di cittadinanza” (RdC) , va detto che il percorso parlamentare di conversione in legge ha introdotto parecchie modifiche al testo originario del decreto legge.

Le norme base rimangono le stesse: cittadino italiano o europeo, o un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno anche permanente, o che provenga da un Paese che abbia sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale o cittadino di altri Paesi che sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residente in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Con i seguenti requisiti reddituali:

  • ISEE inferiore a 9.360 euro
  • Patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore ai 30.000 euro
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo con disabilità.
  • Valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (pari a 1 per il primo componente del nucleo; incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
  • nessuno nel nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti, esclusi i veicoli per persone disabili
  • non essere intestatari o avere disponibilità di barche
  • seclusi dal diritto, i soggetti in stato detentivo per la durata della pena, ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra PA e i nuclei che hanno tra i componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

Queste invece le novità introdotte in sede di conversione in legge:

  • maggiori controlli contro le possibili elusioni;
  • una stretta sui lavoratori extra comunitari e preclusione della misura per i condannati;
  • l’obbligo di accettazione del lavoro in caso di retribuzione superiore del 10% del RdC, e dunque pari a 858 €;
  • per le famiglie numerose e con disabili, un sostegno superiore e offerte di lavoro in un raggio di 250 km. (100 per le famiglie con disabili) e non più in tutta Italia;
  • controlli sui divorzi e separazioni recenti;
  • restrizioni sul RdC per gli stranieri, che dovranno certificare tramite la competente autorità dello Stato estero, il requisito reddituale e patrimoniali e la propria composizione del nucleo familiare, con la sola esclusione degli stranieri con status di “rifugiato politico”;
  • controlli in forma anonima, e dunque solo con il monitoraggio dei soli importi, delle spese sostenute la RdC card e fissate di concerto con il Garante della protezione dei dati personali;
  • obbligo, per i percettori del RdC a svolgere, per poter continuare a beneficiare della misura, lavori socialmente utili per un minimo di 8 ore e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, e le attività  saranno coordinate con gli Enti locali competenti per territorio;
  • un aumento del 20% la maxi sanzione per lavoro nero, e, nel caso uno dei membri del nucleo familiare beneficiario di RdC sia trovato a lavorare a nero, decadrà dal beneficio l’intero nucleo;
  • infine, il c.d. “bonus assunzioni”, e cioè gli sgravi contributivi sulle assunzioni di persone percettori del RdC, decadranno se il lavoratore non sarà mantenuto in forza per un periodo pari o superiore a 36 mesi.

Su questa stessa pagina, oltre che il testo coordinato della legge di conversione, pubblichiamo anche su questa stessa pagina, in allegato 2, un articolo di “Lavoro & Diritti” comparso sul sito web in data di ieri, che reca una sintesi  con tutte le novità introdotte in sede di conversione del provvedimento.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: Testo coordinato DL 28.01.2019 con Legge di conversione 28.03.2019, n.-26

Allegato 2: 01.04.2019 – articolo Lavoro & Diritti – Sintesi quota 100 e Reddito Cittadinanza