Le novità introdotte dalla legge di conversione 24.04.2020 n. 27 all’interno del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese nell’emergenza COVID-19. Pubblichiamo una nostra elaborazione con le novità per i lavoratori pubblici e per il Ministero Difesa e il testo coordinato comparso in G.U. Pubblichiamo inoltre la nuova Direttiva n. 3 del 4.05.2020 della Funzione Pubblica recante indicazioni per la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase 2 dell’emergenza

Notiziario FLP DIFESA n. 42 del 5 maggio 2020 –

È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n°16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.

Nel particolare, evidenziamo le norme di maggior interesse dei lavoratori pubblici, tra i quali naturalmente quelli civili della Difesa,  e quelle che riguardano il nostro Dicastero:

  • L’articolo 16 reca, al comma 1, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull’uso (disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, ed identico al comma 3 dell’articolo 34 del D.L. n. 9 del 2020, che viene ora abrogato), negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2, prevede norme transitorie sull’uso, nell’ambito dell’intera collettività, di mascherine filtranti prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Tali norme si applicano sull’intero territorio nazionale fino al termine dello stato di emergenza in oggetto (termine che, in base alla delibera del C.d.M. del 31 gennaio .2020, scade il 31 luglio 2020).

  • L’articolo 39 dispone al comma 1 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (in luogo del termine precedente fissato al 30 aprile 2020) i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, nonché (comma 2-bis) ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  • L’articolo 63 prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La misura erogata non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno.
  • L’articolo 74, al comma 2, prevede lo stanziamento di risorse pari complessivamente a 681.122 euro per l’anno 2020, di cui 19.537.122 euro per spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione personale, nonché per l’acquisto di prodotti per il lavoro agile.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso di approvazione della legge, al fine di procedere all’immediata assunzione di dirigenti statali, detta alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni di destinazione, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. La disposizione fa salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 della L. 56/2019 (c.d. Legge concretezza) che ha introdotto, con riferimento al triennio 2019-2021, alcune norme transitorie volte a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

Il comma 7-ter, introdotto nel corso di approvazione della legge, prevede che a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 (ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle PP.AA.

  • L’articolo 75, modificato in corso di conversione in legge, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, con durata massima non superiore a trentasei mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La disposizione è finalizzata: ad agevolare la diffusione del lavoro agile, a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina e ad agevolare l’accesso ai servizi in rete.
  • L’articolo 87, modificato nel corso di conversione in legge, con il recepimento nel corpo della norma in esame di alcune disposizioni dell’art. 19 del dl 9/2020, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce al comma 1, che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Inoltre, dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con dpcm, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle suddette pubbliche amministrazioni e che le stesse limiteranno la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza e prescinderanno dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 1, lett. b))

Il comma 2, prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.

Il comma 3, prevede che qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, in base alle modifiche apportate nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, esclude, per i dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), dall’applicazione della norma di limitazione della misura del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza per malattia, prevista dell’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008), disposizione che viene quindi conseguentemente modificata (Si ricorda che l’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 riconosce il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatto salvo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Pertanto, per la maggior parte del personale pubblico contrattualizzato l’applicazione di tale norma restrittiva è già attualmente esclusa, in base ai relativi contratti collettivi, per i casi di ricovero ospedaliero.).

Il comma 4-bis, introdotto in fase di conversione in legge del DL 18/2020,dal Senato, prevede

che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad

una data antecedente stabilita con dpcm e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVJD-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diversa categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il comma 5, sempre al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia, prevede la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma nelle pubbliche amministrazioni la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  • L’articolo 87-bis, introdotto nel corso di conversione il legge del DL 18/2020 e che riproduce il contenuto dell’articolo 18 del decreto-legge n.9/2018 (non convertito in legge), è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..

Il comma 1, prevede l’aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. È fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario in relazione a tale incremento (da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).

Ai sensi del comma 2, nel caso l’aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o qualora le quantità disponibili a seguito dell’incremento del valore contrattuale non siano comunque sufficienti a fare fronte all’incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la Consip S.p.A. può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet. In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara.

Il comma 3 prevede che in tali casi le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico, mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

Il comma 4 specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

Il comma 5, nel sopprimere le parole: «per la sperimentazione» riportate nell’art, 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone l’operatività a regime della disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all’attuazione del lavoro agile.

  • L’articolo 103, come modificato nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (commi 1 e 5) (Segnaliamo, al riguardo, che l’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 era in corso di conversione in legge, proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.).

Al contempo, il comma 1 prevede che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (co. 3 e 4). Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (co. 1-bis).

Mentre scriviamo questo Notiziario, abbiamo avuto notizia che la Ministra per la Funzione Pubblica Fabiana Dadone ha firmato la Direttiva n. 3/2020 avente per oggetto: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidiemologica da èparte delle PP.AA.”, che pubblichiamo in Allegato 3

Per la SEGRETERIA NAZIONALE – Pasquale BALDARI

Pubblichiamo su questa stessa pagina:

Allegato 1: Novità per dipendenti pubblici e Ministero Difesa  in legge di conversione DL 18-2020 (sintesi elaborata da FLP DIFESA)

Allegato 2: Testo in Gazzetta Ufficiale del DL 17.03.2020 n. 18 coordinato con la legge di conversione 24.04.20, n. 27 emergenza Covid-19

Allegato 3: 04.05.2020 – Direttiva n. 3 FP-2020 modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’eviolversi dell’emergenza Coronavirus