Conversione in legge del D.L. 19.05.2020, n. 34 (“decreto rilancio”). La Commissione Bilancio della Camera apporta rilevanti modifiche all’art. 263 in materia di flessibilità del lavoro e di smart working. Le considerazioni della Segr. Gen. FLP sulle novità introdotte, ma anche accenti critici sul ruolo riservato alle OO.SS.. Le tutele per i lavoratori fragili vanno estese anche al settore pubblico. Nessuna modifica invece alla previsione contenuta nell’art. 211 comma 2 sull’affidamento in uso temporaneo di infrastrutture della Difesa. In settimana il voto della Camera, poi al Senato

Notiziario FLP DIFESA n. 66 del 7 luglio 2020 –

La sala della Camera riservata alla 5^ Commissione Programmazione e Bilancio

Come noto, la Camera dei Deputati è impegnata in queste ore nell’esame e nel voto del testo del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ( “decreto rilancio”) che risulta significativamente emendato rispetto al testo originario (vds testo pubblicato sul nostro sito) e sul quale in settimana si pronuncerà l’Aula.

Tra gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio, di particolare rilevanza per il pubblico impiego risultano quelli relativi all’art. 263 (“(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) che risulta significativamente modificato/integrato, ancorchè non sempre, a nostro giudizio,  in modo positivo.

A tal proposito, la nostra Federazione ha diffuso una nota che riportiamo integralmente di seguito.

 La Commissione Bilancio della Camera in sede referente, nel corso dell’esame della legge di conversione del DL Rilancio, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa relativa al lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, approvando  un emendamento, prima firmataria Vittoria Baldino,  che fissa un nuovo quadro di riferimento.

Le nuove misure possono esse così sintetizzate:

  • viene confermato il lavoro agile emergenziale fino al 31 dicembre 2020 e viene fissata una percentuale pari al 50 per cento di personale che le Amministrazioni dovranno mantenere in lavoro agile nelle attività individuate come effettuabili con tale modalità;
  • alla data del 15 settembre 2020 cessa di avere efficacia il comma 1 lettera a) del DL 18/2020, che come è noto, prevede che le Amministrazioni adottino il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione e limitino la presenza negli uffici al solo personale impegnato nelle attività indifferibili da svolgere di presenza. Dal combinato disposto delle due norme si deduce che fino a tale data (15 settembre 2020) resta l’obbligo dell’individuazione delle attività indifferibili a svolgere in presenza e quindi è escluso un rientro generalizzato e non motivato;
  • l’emendamento prevede anche una norma a regime. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni debbono dotarsi di un Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA);
  • tale Piano deve permettere che almeno il 60 per cento del personale che svolge attività rientranti in tale modalità lavorativa possano avvalersi dell’istituto, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
  • in mancanza dell’adozione del Piano, almeno il 30 per cento del personale potrà avvalersi comunque dell’istituto del lavoro agile;
  • è infine prevista la possibilità che con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione possano essere definiti ulteriori indirizzi operativi con riferimento all’organizzazione del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con l’Istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di un Osservatorio nazionale per il lavoro agile.

Senza dubbio si tratta di un intervento importante che mira a dare continuità all’esperienza di questi mesi, seppure con le necessarie modifiche derivanti dall’esigenza del riavvio di molte attività, portando a regime una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che può essere un importante fattore di innovazione e di modernizzazione delle nostre Amministrazioni.

Riteniamo però che nell’emendamento approvato permangano alcune criticità che a nostro parere debbono essere necessariamente superate.

La prima è quella che prevede, su molti aspetti relativi alla definizione dei Piani Operativi che intervengono direttamente sul rapporto di lavoro, come ad esempio la formazione o il sistema di misurazione e rilevazione

del lavoro agile, un ruolo residuale e marginale del sindacato, relegato all’istituto del “sentite le Organizzazioni sindacali”.

Non ci siamo.

Quelle sono materie precipuamente contrattuali e debbono far parte, insieme alle altre quali il diritto alla disconnessione, le modalità di corresponsione del salario aziendale, i buoni pasto, etc., di una specifica sessione di contrattazione, anche in sede di rinnovo dei Contratti nazionali di lavoro scaduti da più di diciotto mesi.

Non sarebbe accettabile, infatti, partire in sede negoziale con paletti previsti unilateralmente per legge, che impedirebbero il pieno dispiegarsi dell’azione contrattuale.

La seconda criticità è quella dell’eccessiva genericità delle attività che a regime possono essere svolte con tale modalità.

Le percentuali individuate per legge infatti, pur estremamente importanti, sono però relative alle attività che le Amministrazioni individueranno e quindi, vista l’esperienza di questi mesi in cui, pur in presenza di una norma cogente e di un gravissimo rischio epidemiologico, troppi burocrati hanno negato il lavoro agile, il rischio di uno svuotamento di fatto dell’istituto è molto forte.

Infine diamo notizia anche dell’approvazione di un ulteriore emendamento all’art. 90 del DL, a firma Noja e Nobili, che prevede per tutta la durata del periodo emergenziale il diritto a permanere in lavoro agile per tutti quei lavoratori con disabilità o con patologie che li espongono più di altri al rischio contagio. La norma è inserita nella parte relativa al lavoro agile nel privato, ma è indubbio che tale norma, in sede interpretativa e applicativa, dovrà indirizzare anche i comportamenti del datore di lavoro pubblico, non essendo possibile su una materia così rilevante una diversa regolamentazione.

Nella giornata di oggi il testo andrà in Aula alla Camera e, visti i tempi ristretti della doppia lettura (deve andare ancora al Senato), è prevedibile che non vi siano spazi per modifiche, che comunque noi auspichiamo vengano fatte nella direzione da noi indicata, e su cui da subito siamo impegnati

La Segreteria Generale FLP”

Questa la valutazione della nostra Federazione sulle novità introdotte nell’art. 263 del DL 34.

C’era, all’interno dello stesso decreto, un altro articolo che interessava da vicino il Ministero Difesa.

Ci riferiamo all’art. 211 (“Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari”), comma 2, che disponeva l’affidamento in uso temporaneo di infrastrutture della Difesa e la possibilità di convenzioni con pubblici e privati per l’uso temporaneo di infrastrutture industriali e logistiche della Difesa. Ne abbiamo riferito nel Notiziario n. 51 del 26.05.2020, segnalando in quella sede le nostre preoccupazioni per il futuro in particolare di Stabilimenti e insediamenti logistici, e da qui la nostra richiesta al Ministro Guerini di un incontro, sin qui purtroppo disatteso.

Ebbene, diamo notizia ai colleghi che, a differenza del 263, la norma di cui trattasi (art. 211, comma 2) non ha subito alcuna modifica in sede di Commissione, e pertanto rimane nella stessa formulazione, anche per quanto riguarda il ruolo di Difesa Servizi SpA.

Stupisce come, su una novità di tale rilievo, il Sindacato non si sia fatto molto sentire, a parte noi e purtroppo con ben magri risultati.  Colpisce dunque molto la disattenzione che sta accompagnando il varo di questa norma, e certo il tempo per modifiche o cambiamenti oramai è definitivamente tramontato.

Ne vedremo nei prossimi mesi gli sviluppi di carattere operativo, e speriamo che le nostre preoccupazioni non trovino conferma.

In allegato 1, il testo del DL 34 con tutti gli emendamenti introdotti dalla Commissione; in allegato 2, lo stesso testo dopo il rinvio in Commissione del 7 luglio.07.07.2020 – Testo emendato DL 34 dopo rinvio in Commissione

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 06.07.2020 AC 2500 – Conversione in legge DL 34 Rilancio – Testo con emendamenti 

Alleagto 2: 07.07.2020 – Testo emendato DL 34 dopo rinvio in Commissione