Riunione a Persociv il 31 marzo u.s. per la trattativa nazionale sul Regolamento per la destinazione e la ripartizione del Fondo per la Progettazione e l’innovazione, a sanatoria per il periodo 19.08.2014 – 17.04.2016. Un regolamento che arriva in notevole ritardo, in attuazione di una normativa in materia di lavori pubblici in continua evoluzione, che va a sanzionare attività ormai esaurite per le quali gli addetti ai lavoro non hanno ancora potuto percepire il dovuto. Ma è anche già in cantiere il nuovo Regolamento, alla luce della normativa intervenuta nel 2016

Notiziario FLP Difesa n. 25 del 1 aprile 2021 –

Si è svolta mercoledì 31 marzo la riunione in videoconferenza con Persociv per la trattativa che la norma prevede per dare attuazione al “Regolamento recante norme per la destinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

            La materia dei lavori, molto complessa e articolata, è stata oggetto di reiterati interventi legislativi, che hanno creato non poche incertezze nell’aggiornamento e nella regolamentazione discendente. Il Regolamento sugli incentivi di cui al Decreto del Ministro della Difesa n. 90/2003, ha mantenuto la sua validità dal 2003 fino al 18 agosto 2014, quando è intervenuta la l. 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), che ha reso necessario un adeguamento del testo. E peraltro il Regolamento in discussione oggi, potrà applicarsi, con effetto retroattivo, per il solo biennio dal 19 agosto 2014 al 17 aprile 2016, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgsvo 50/2016; perciò inevitabilmente dovrà essere redatta una nuova versione del Regolamento, che l’Amministrazione ha già preannunciato come oggetto di un ulteriore accordo, da trattare a breve.

Intanto l’accordo sul Regolamento oggi in discussione arriva molto in ritardo, proprio per le difficoltà connesse con la corretta formulazione del testo rispetto alla continua evoluzione della norma, tale da richiedere il coinvolgimento di organismi quali l’Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato. E il nuovo Regolamento è particolarmente atteso dagli addetti ai lavori, che aspettano da molti anni il riconoscimento delle cifre loro spettanti per il contributo dato in quegli anni: un accantonamento che l’Amministrazione ha effettivamente detratto dagli importi degli appalti nelle percentuali previste, ma che non poteva essere riconosciuto agli interessati (con la sola eccezione di coloro che hanno fatto ricorso, ovviamente vincendolo).

La norma prevede la destinazione al Fondo per la progettazione e l’innovazione di una quota, non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun appalto, la cui percentuale è individuata con apposito Regolamento, in rapporto alla entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

L’80% di questa quota è destinato a incentivare tutti coloro che partecipano per: l’affidamento, la progettazione, la sicurezza, la esecuzione e il collaudo, in ragione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Abbiamo in merito segnalato la necessità di adeguarsi al vigente Sistema di Classificazione del Personale civile! Abbiamo chiesto anche di specificare che fra i destinatari delle incentivazioni siano compresi anche i revisori della contabilità finale, che hanno operato in sinergia con i collaudatori, o che hanno contribuito alla istruttoria per i Certificati di Regolare Esecuzione. E abbiamo rappresentato la necessità che il coinvolgimento del personale interessato venga gestito in trasparenza ed equità, tenuto conto che sono in gioco significativi interessi economici.

Le quote, da attribuirsi previa verifica positiva da parte del Responsabile del procedimento, devono essere ripartite in parti uguali fra gli addetti, mentre al responsabile di ciascun procedimento può essere attribuita una somma non superiore al doppio di quella percepita dai suoi collaboratori, e i compensi avrebbero dovuto essere saldati al massimo dopo il collaudo definitivo.

Il restante 20% di queste risorse è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

Elemento di evoluzione significativa rispetto al precedente regolamento riguarda la tipologia dei lavori interessati: il Decreto 163/2006, art. 93 c. 7 ter escludeva dall’incentivazione “le attività manutentive”. Ma i lavori di manutenzione straordinaria necessitano di progettazione per la relativa esecuzione, e tale condizione giustifica l’inclusione nel Regolamento. Inoltre la stessa Corte dei Conti-Sez. Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019, si è pronunciata favorevolmente rispetto alla possibilità di remunerare con l’incentivo gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità.

Su questo punto il Regolamento proposto mantiene la formulazione della sola manutenzione straordinaria; proprio in ragione di quanto contenuto nella relazione illustrativa, abbiamo chiesto che venisse eliminata la dicitura “straordinaria, o che in ogni caso venisse integrata la frase in conformità alla valutazioni della Corte dei Conti.

Complessivamente la documentazione prodotta in bozza dall’A.D., che alleghiamo al presente notiziario, comprende l’accordo, il regolamento (riportante molti rinvii al precedente Regolamento) e la relazione illustrativa. Come FLP abbiamo rappresentato l’opportunità di rielaborare il testo del Regolamento in guisa di un unico testo coordinato, più facilmente consultabile e impiegabile, sia per quanto attiene ai richiami alla quantificazione e alla modalità di distribuzione delle quote, così come contenuti nel DM 90/2003, che per quanto attiene ai chiarimenti riportati nella relazione illustrativa.

Sempre in tema di lavori, abbiamo inoltre segnalato l’opportunità di ripristinare l’Albo dei Collaudatori, e di tenere conto della necessità di attivare, ai sensi del comma 4 dell’Art. 24 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) la prevista polizza assicurativa a carico delle stazioni appaltanti per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

L’A.D. ha registrato le nostre proposte, riservandosi di assumere le determinazioni di competenza alla fine della giornata di confronti, che purtroppo continuano a svolgersi a tavoli separati, anche a discapito dei tempi di definizione della contrattazione, e dunque degli stessi lavoratori interessati.

LA SEGRETERIA NAZIONALE FLP DIFESA

Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI

Allegato 1: 07.02. 2003  DM Difesa n. 90- Regolamento precedente

Allegato 2: 31.03.2021 Bozza Accordo incentivi 93 ter 

Allegato 3: 31.03.2021 Relazione illustrativa a cura dell’Ufficio legislativo

Allegato 4: 31.03.2021 Schema di Regolamento