Le novità intervenute in materia di emergenza antiCovid con il DL 23.07.2021 n. 105: stato di emergenza prorogato al 31 dicembre p.v. e prorogato altresì al 31 ottobre p.v. l’impiego in modalità agile dei lavoratori c.d. fragili. Servono indicazioni uniformi e l’aggiornamento del protocollo nazionale anticovid, anche per allineare i comportamenti di tutti gli Enti e non creare discrasie e criticità come spesso avvenuto sinora. Lettera di FLP DIFESA ad A.D, i cui contenuti ribadiremo nella riunione di domani 30 luglio a PERSOCIV.

Notiziario FLP DIFESA n. 54 del 29.07.2021 –

LAVORO AGILE SEMPLIFICATO

Come noto, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 giugno 2021, n.87 (in G.U. 21/06/2021, n.146), comprendendo nel testo così modificato anche le disposizioni recate dal DL n. 56 del 30 aprile 2021.

Per effetto di tale legge, in relazione all’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici pubblici sono rimaste immutate le disposizioni recate dall’art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) commi 1 e 2 dell’ex D.L. 19 maggio 2020 n.34 (ora Legge 17.07.2020 n°77) come modificato dal citato DL 56/2021, che prescrivono alle amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle misure organizzative volte a regolare il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali: a) di adeguare la presenza del personale nei luoghi di lavoro alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali; b) di organizzare “… il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile, con le misure semplificate ….. (omissis)… e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”.

Pertanto, rimane, ferma – fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 – la prescrizione relativa alle modalità organizzative sopra riportate, e dunque l’applicazione del lavoro agile in forma semplificata, senza una vincolata percentuale minima di applicazione di detta modalità. Rimane altresì fermo l’obbligo delle amministrazioni di adeguamento alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.

LAVORATORI “FRAGILI” E PROTOCOLLO NAZIONALE DIFESA DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DA COVID-19.

Per i lavoratori ‘fragili’, ferma restando l’esclusione della presenza in sede, stante il diverso contesto epidemiologico nonché l’evoluzione della realizzazione del piano vaccinale nazionale, sarà cura del dirigente acquisire la rinnovata valutazione del medico competente in ordine all’idoneità a svolgere attività lavorativa in sede, eventualmente fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente precauzionali. Con riferimento ai lavoratori in condizioni di rischio si evidenziano alcune delle disposizioni recate dal recente D.L. n. 105 del 23 luglio u.s., che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina,  e nel particolare si segnala:

  • Che per i lavoratori fragili indicati nel comma 2 dell’art. 26 dell’ex D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis del medesimo art.26 secondo la quale i suddetti lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”; inoltre, che per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. 105 cit. (23 luglio), è stato previsto espressamente che si applica la medesima disciplina, disponendo in tal modo la continuità dell’applicazione della medesima disposizione organizzativa.
  • Che è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine (già prorogato al 31 luglio p.v.) previsto dall’art. 83 dell’ex D.L. 34/2020 per il quale “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”.

La D.G. del personale civile nel diramare l’ultima direttiva in materia di lavoratori fragili con la circolare n°44385 del 05.07.2021, valorizzando il quadro normativo di riferimento a tale data ed evidenziando il “chiaro intento del legislatore volto a tutelare le categorie dei lavoratori più esposti al rischio“, ha legato lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili e per i lavoratori in condizione di rischio sino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 che era in precedenza previsto sino al 31 luglio u.s..

La FLP DIFESA, al fine di dare indicazioni univoche a tutte le articolazioni del Ministero Difesa, prima che errate o libere interpretazioni creino situazioni di inutili esposizioni a maggior rischio di contagio per le categorie di lavoratori in esame, con nota del 27 luglio u.s. che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina), ha richiesto al D.G. di Persociv:

  1. Di diramare urgentemente una circolare di prosecuzione a quella del 5 luglio u.s., che ribadisca gli stessi contenuti e che preveda, per tali categorie di lavoratori a rischio, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o non vaccinati, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021, corrispondente alla nuova data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 disposta con il DL 105/2021;
  2. Di convocare le OO.SS. nazionali per il necessario aggiornamento del Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile – Aggiornamento novembresottoscritto in data 27.11.2020.

Come sempre, Vi terremo aggiornati.

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI

Allegato 1: 27.07.2021 – lettera FLP DIFESA a PERSOCIV

Allegato 2: 23 07 2021 DL 105-23.07.2021 decreto green pass