Allo scadere, il 30 giugno u.s., della norma che tutela i lavoratori fragili mediante il ricorso al lavoro agile, Persociv emana una circolare che fornisce indicazioni ai datori di lavoro al fine di agevolarne la continuità, “…con buon senso, intelligenza e serietà…”, per mantenere misure di prevenzione quanto mai opportune alla luce dei dati relativi alla massiccia diffusione delle nuove varianti del COVID-19. E’ il caso di evitare rientri massivi e indiscriminati, posto che il lavoro agile è comunque praticabile ordinariamente, oltre la stagione della emergenza.

Notiziario FLP Difesa n. 41 del 1 luglio 2022 –

lavoro agile

Come noto, ieri, 30 giugno, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 26 c. 2 del DL 17.03.2020, n. 18, che prevedevano, per i lavoratori fragili che non potessero rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, la riconducibilità delle conseguenti assenze al ricovero ospedaliero. Di conseguenza, a far data da oggi i lavoratori fragili non potranno più godere della tutela economica finora loro riconosciuta in caso di assenza per impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

            In merito, la Direzione Generale per il Personale Civile ha ieri diramato, pur in extremis, la circolare n.43347 del 30 giugno u.s. (all. 1) con la quale, nel prendere atto della cessazione delle misure economiche di tutela di cui sopra, ha tuttavia confermato ai “datori di lavoro”, (rivolgendosi dunque alle articolazioni territoriali della Difesa evidentemente più riottose) l’orientamento già espresso in precedenza con le circolari  n. 25075 del 08.04.2022 e 23205 del 31.03.2022, di continuare – secondo buon senso, intelligenza e serietà – con tutte le misure ritenute utili a garantire la tutela dei lavoratori/lavoratrici che versano in condizioni di fragilità, ivi compreso lo smart-working continuativo, suggerendo il prudente apprezzamento da parte del datore di lavoro, sulla base di apposita prescrizione medica, fatta salva la possibilità di avvalersi della sorveglianza sanitaria eccezionale (che resta sempre nella disponibilità del datore di lavoro).

            A tal fine, la D.G. ha indicato, quale diretto corollario, la conferma degli attuali accordi individuali in materia di lavoro agile, eventualmente rimodulati. Dunque un segnale forte da parte della D.G.: non è ragionevole disporre, a scadenza della tutela normativa, il rientro massivo dei lavoratori fragili; questi non devono essere esposti a rischi indiscriminati, proprio in quanto gli Enti hanno a disposizione gli strumenti per proseguire nell’esperienza del lavoro agile, e a maggior ragione in quanto il lavoro agile continua a essere misura utile a ridurre il rischio di esposizione alle nuove varianti del COVID, che pure imperversano anche nella stagione calda, caldissima, che stiamo vivendo.

               A riguardo, sempre in data 30 giugno, la Funzione pubblica ha pubblicato sul sito internet, fra l’altro, le indicazioni sui lavoratori fragili, precisando che “La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022  (all. 2), a firma congiunta dei ministri della PA e del Lavoro, consente anche dopo il 30 giugno 2022 a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata… … anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

            Val la pena ricordare che la questione dei lavoratori fragili si incardina nella più ampia tematica del lavoro agile “ordinario”, e che:

– già dal 2018 era stata avviata una fase sperimentale del Lavoro Agile nella Difesa di cui al Regolamento sottoscritto dal CSMD e dal Segretario Generale della Difesa (all. 3), che si è per lo più concentrata presso Enti dell’Area Centrale;

– con l’emergenza è stato adottato il “lavoro agile emergenziale”, con modalità semplificata, ma intanto si è lavorato al confronto con le OO.SS. per la redazione del “Regolamento del Lavoro agile ordinario della Difesa”, di imminente pubblicazione;

– il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile nella Difesa è stato pubblicato lo scorso novembre (all. 4) ed aggiornato il 18 maggio 2022 (all. 5), e dovrà essere adeguato alle nuove indicazioni della P.A. per l’adeguamento in PIAO, il cui Regolamento è stato pubblicato in GU con DPR 24.06.2022, n. 81 (all. 6);

– il CCNL FC 2019-2021 ha istituzionalizzato il Lavoro agile e il lavoro da remoto;

– nel frattempo la DG, con le circolari n. 21584 del 25.03.2022 e n. 42673 del 27.06.2022, già pubblicate sul nostro sito, ha richiamato l’attenzione degli Enti alla reale praticabilità del lavoro agile ed alla “prorogabilità degli accordi individuali già sottoscritti con il personale civile degli Enti della AD”.

Dunque, non deponiamo le armi, e facciamo vivere il lavoro agile negli Enti della Difesa.

Cordialissimi saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Maria Pia BISOGNI-Pasquale BALDARI

All. 1: 30.06.2022 Persociv circ 43347 Fragili dopo il 30.06.2022

All.2 : 05.01.2022 MIN FP + MIN LAVORO – circolare_lavoro_agile

All. 3 : 2018 SMD-SGD Regolamento Lavoro Agile

All. 4 : 09.09.2021 MIN DIFESA – Piano Organizzativo Lavoro Agile Difesa

All. 5 : 18.05.2022 PERSOCIV 33978 – Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Aggiornamento – POLA 2022-2024

All. 6 : 24.06.2022 DPR n. 81 Regolamento per PiAO