Importante sentenza della 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione. E’ vietato l’uso di apparecchiature di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori ancorchè consenzienti. Occorre preliminarmente un accordo tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali

Notiziario n. 51 del 22 maggio 2017 –

Una seduta della Corte di Cassazione

Si riporta di seguito uno stralcio del Notiziario FLP n. 7 del 19 maggio 2017 che reca la nota predisposta dal Dipartimento Studi e Legislazione della nostra Federazione in merito all’importante e nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di videosorveglianza, che risulta peraltro di forte interesse anche per la nostra Amministrazione che utilizza apparecchiature di controllo in molti Enti, la cui installazione decisa unilateralmente dal Dirigente ha generato in passato alcuni contenziosi locali.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, muta radicalmente il proprio orientamento in tema di controllo a distanza dei lavoratori, in base al quale il reato contestato era da ritenersi insussistente ogniqualvolta, pur in mancanza di un preventivo assenso delle rappresentanze sindacali, venisse comunque riconosciuta la presenza di un consenso validamente espresso da parte dei lavoratori interessati (v. sentenza Banti, Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611).

Nel caso di specie, un’azienda aveva installato un impianto di videoriprese costituito da due telecamere, collegate ad un dispositivo Wi-Fi, ed un monitor, in grado di trasmettere le immagini di ripresa a tale sistema, ritenendolo legittimo in quanto “suffragato” dal preventivo consenso orale dei lavoratori. La Cassazione rivedendo il proprio orientamento, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’ammenda di 600 euro per la violazione di quanto sancito dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, avendo infatti proceduto all’installazione di un impianto di controllo a distanza senza la previa stipulazione di un accordo con le rappresentanze sindacali ed in assenza dell’alternativa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro (in caso di rifiuto dei sindacati di sottoscrivere un accordo).

Con la sentenza in esame, i Giudici hanno sostenuto in particolare che:

  • “in tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma primo, L. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall’art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38, cit. (Sez. 3, n. 51897 del 08/09/2016, Bommino, Rv. 268399).”;
  • anche la nuova disposizione (art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) ribadisce la necessità che l’installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.”;
  • “il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice…

 FLP – DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE “

Pubblichiamo sui questa stessa pagina:

  • In allegato 1, il testo integrale della sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22148 dell’8 maggio 2017;
  • in allegato 2, il Notiziario FLP con il testo integrale della nota predisposta dal nostro Dipartimento.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Testo sentenza Corte Cassazione, Terza Sez. Penale, n. 22148 dell’8.05.2017

Allegato 2: Notiziario FLP n. 7 del 19.09.2017 sentenza Cassazione videosorveglianza