Interessante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (la n. 22.925 del 29 settembre 2017, che pubblichiamo): i permessi art. 33, comma 3, della legge quadro sull’handicap n. 104/1992 competono anche al lavoratore in regime di orario di lavoro part-time verticale.

Notiziario n. 98 del 13 ottobre 2017 –

Si riporta di seguito un estratto del Notiziario FLP n. 17 diffuso in data 11 u.s., che reca una nota del Dipartimento Studi e Legislazione FLP che dà conto di una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, la n. 22925 del 29 settembre 2017 – in materia di utilizzo dei permessi ex L. 104/1992.

La FLP informa che la Corte di Cassazione, con la sentenza n°22925 del 29.09.2017, confermando la decisione dei giudici della Corte di appello di Trento, che a loro volta avevano approvato la decisione di primo grado del Giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto alla integrale fruizione dei permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 per la prestazione di lavoro part-time articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.

La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente, il quale aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time verticale,  lavorando quattro giorni su sei a settimana (corrispondente ad un part-time verticale al 67%), che si era visto ridurre dal datore di lavoro che aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time da tre a due i giorni di permesso mensile retribuito di cui fruiva, per assistere la figlia affetta da handicap grave, già prima della trasformazione. Il lavoratore non ritenendo corretto quanto disposto dal datore di lavoro si era rivolto al Tribunale, quale giudice del lavoro, che gli riconosceva il diritto a fruire, anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time verticale, dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 e, condannava la società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.

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Secondo questa sentenza, sono “vietate le discriminazioni a carico dei lavoratori a tempo parziale, ma non si impedisce di ricalcolare i permessi mensili della legge 104 con il passaggio all’orario part-time”. 

La distinzione dovrà avvenire in base al part-time “verticale” (si lavora a tempo pieno solo alcuni giorni della settimana) oppure “orizzontale” (si lavora tutti i giorni feriali ma solo mezza giornata), quindi:

  • Se  il rapporto di lavoro si trasforma in part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il lavoratore ha diritto a fruire integralmente dei permessi riconosciutigli dalla legge 104/1992 goduti in precedenza se e soltanto se la prestazione superi un numero di giornate pari al 50% dell’ordinario, diversamente il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Se il lavoratore lavora di fatto almeno 4 giorni su 6 durante la settimana verticale, potrà chiedere comunque tre giorni di permesso Legge 104/92.  
  • Se il soggetto lavora conpart-time orizzontale, invece, dato che sarà occupato tutti i giorni la legge non cambia molto. Egli potrà  infatti usufruire di tre giorni di permesso ma per ogni giornata spetteranno meno ore perchè sono minori quelle lavorate, così come per il numero di giorni di ferie.

FLP – DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE  “

Su questa stessa pagina, in allegato,  è pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n°22.925 del 29.09.2017

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: La sentenza della Corte di Cassazione n. 22925-2017