Le bugie hanno le gambe corte! Man mano che l’ARAN emana orientamenti applicativi su ciò che il CCNL prevede circa i diritti alla salute e alle cure, emerge un quadro a tinte fosche per i lavoratori. Ma quando hanno firmato il contratto, erano temporaneamente incapaci di intendere e di volere oppure non hanno letto ciò che hanno firmato? La nota della Federazione FLP e il Quaderno FLP DIFESA con gli orientamenti dell’ARAN

Notiziario  n. 76 del 13 luglio 2018 –

E così (ne abbiamo informato i colleghi con il Notiziario n. 74 di ieri), anche il M.D. si è allineato agli orientamenti dell’ARAN sull’applicazione dell’art. 35 del CCNL in materia di  “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”.

La nostra Amministrazione era stata l’unica, nel panorama della altre Pubbliche Amministrazioni,  a dare un’interpretazione alquanto sui generis, che non stava proprio nel testo dell’articolo sottoscritto dai firmatari del CCNL, ed anche per questo è stata inondata sin da subito, da parte di moltissimi Enti, di quesiti però rimasti sinora senza risposta.

E lo ha fatto, purtroppo, e questa è la cosa più intollerabile,  entrando di fatto a gamba tesa nell’aspro dibattito che si è sviluppato durante la campagna elettorale per le RSU 2018 proprio intorno all’art. 35 tra sigle firmatarie e non firmatarie, e in particolare nella Difesa con la rottura tra FLP e CGIL-UIL-UNSA e il reimbarco di CISL, cosa che invece nessuna altra Amministrazione ha fatto, e men che mai l’ARAN, che non a caso è uscito solo in queste ultimi settimane. Oggi la risposta c’è, e il bluff sembra proprio finito.

Ed oggi, che il quadro appare definitivamente chiarito a 360 gradi, torna a farsi sentire la nostra Federazione, con una nota diffusa in data 11 luglio u.s. e che riportiamo di seguito.

“Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre”. Questa semplice frase di Abraham Lincoln disegna plasticamente ciò che sta succedendo in queste settimane sulle novità contenute nei rinnovi contrattuali che comprimono fortemente i diritti alla salute e alle cure.

Come è ormai noto, ciò che i nuovi contratti prevedono sul diritto alla vita e alla salute è il principale motivo che ha spinto la FLP a non firmarli. Ci siamo dovuti confrontare in questi mesi con la disinformatjia più becera, che è partita dandoci dei venditori di fumo ed è proseguita accusando la FLP di strumentalizzare articoli del contratto inventando perdite di diritti che solo noi vedevamo.

Abbiamo sempre continuato per la nostra strada ricordando a tutti che, prima o poi, i nodi sarebbero venuti al pettine, presumibilmente dopo le RSU per evitare un’emorragia di consensi per i sindacati firmatari.

Ed è esattamente ciò che sta avvenendo. All’indomani delle elezioni RSU sono iniziati a fioccare gli orientamenti applicativi (badate bene non interpretazioni, ma orientamenti applicativi) da parte dell’ARAN e vanno tutti in un’unica direzione, quella che noi sapevamo da tempo perché era già stata sviscerata durante le trattative e porta ad una drastica diminuzione dei diritti dei lavoratori.

Così, diventa chiaro che sono state ridotte le tutele per coloro che devono essere sottoposti a terapie salvavita, e che le nuove previsioni per i permessi riguardanti la salute e le cure sono molto più restrittivi rispetto ai precedenti contratti.

L’ultimo di questi orientamenti riguarda la possibilità di usufruire del cosiddetto “trattamento malattia” per visite mediche, specialistiche, diagnostica, disciplinato dall’articolo 35 del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Centrali (e da analoghi articoli dei contratti degli altri comparti). Su questo articolo siamo stati attaccati in modo particolare dai sindacati firmatari, i quali spacciavano quelle previste dall’articolo 35 come 18 ore di permesso aggiuntive mentre noi abbiamo sempre sostenuto che era una fregatura perché non erano aggiuntive, ma erano le uniche ore previste a questo fine, usate le quali si era obbligati ad attingere alle ferie per curarsi.

L’ulteriore obiezione fatta da CGILCISLUILUNSAINTESA era che l’articolo del contratto non abrogava l’articolo del Decreto Legislativo 165/2001 che prevedeva il trattamento malattia (comma 5-ter dell’art. 55-septies).

Ora, l’orientamento applicativo ARAN del 20 giugno 2018 e le Circolari di alcune amministrazioni (esempio Agenzia delle Entrate), chiarisce ciò che a noi era noto da tempo e che abbiamo provato a spiegare, prima ai sindacati in corso di trattativa e poi ai lavoratori a frittata fatta, e cioè che l’articolo di legge si limita a disciplinare solo la certificazione che bisogna produrre mentre, invece, l’attuale contratto disciplina i casi in cui si può usufruire del trattamento malattia, riducendoli praticamente a due: se si è già malati (sic!) o se il trattamento al quale ci si sottopone è invasivo e impedisce di tornare al lavoro.

Ragion per cui, se si superano le 18 ore e non si rientra in questi due casi, le prestazioni si possono fare solo in ferie o in permesso personale. Insomma, con il proprio tempo libero, anche se si tratta di lavoratori reduci da malattie gravi quali, ad esempio, quelle oncologiche.

Smascherate le palesi bugie dette in questi mesi da chi ha voluto la riduzione delle tutele per le fasce più deboli dei lavoratori, l’ultima frontiera dei firmatari, per non perdere ulteriore consenso, è stata quella di scrivere all’ARAN per “interpretare” il contratto e così prendere altro tempo. Nel frattempo le Amministrazioni lo stanno applicando, con danni inenarrabili per i lavoratori.

Ora, poiché il contratto è chiarissimo, volendo evitare di tacciare di mala fede questi “sindacati”, si possono fare solo due ipotesi: o quando hanno firmato il contratto erano temporaneamente incapaci di intendere e di volere oppure non hanno letto (o non sono capaci di leggere) ciò che hanno firmato. Entrambi questi casi dovrebbero far riflettere chi ancora si affida a loro per veder tutelati i propri diritti…

LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Invitiamo le nostre strutture sindacali a dare la massima diffusione tra le lavoratrici e i lavoratori della Difesa di quest Notiziario.

In allegato 1, la circolare correttiva di PERSOCIV dell’11 luglio; in allegato 2, il “Quadeno FLP DIFESA n. 6/2018 che riporta gli orientamenti applicativi dell’ARAN ; in allegato 3, la circolare di Agenzia delle Entrate.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 11.07.2018 -Circolare PERSOCIV n. 47491- art. 35 CCNL

Allegato 2: Quaderno n. 6-2018 – Orientamenti applicativi ARAN su CCNL aggiornati 04.07.2018

Allegato 3: 02.07 2018 – Circolare 132363 di Agenzia delle Entrate sull’art. 35