ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50% EX ART.37 DPR 1032/1973

Notiziario FLP Difesa n. 28 del 21.02.2012 – 

Riportiamo in allegato il Notiziario FLP – D.P.P.  n. 5 di data odierna, con il quale si promuove una iniziativa tesa a cancellare l’illegittima trattenuta del 2,5% sull’80 % della nostra retribuzione, che dal 1 gen. 2011 viene operata illegittimamente dalle Amministrazioni.

All’inizio del 2011, la FLP denunciava con due Notiziari, il n. 2 e il n. 3, tutte le proprie riserve in merito all’applicazione del comma 10 dell’art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 1 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione.

Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 1 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.  Detta rivalsa, infatti, a partire da tale data non ha più ragion d’essere, sia perché l’art 12 non ne fa menzione, sia perché l’art. 2120 del Codice Civile, cui ci si deve attenere dal 1.01.2011, pone a carico del Datore di lavoro, in questo caso lo Stato, l’intero onere contributivo, senza meccanismi di rivalsa sui dipendenti.

Ma, ad un anno di distanza, le Amministrazioni pubbliche continuano ad operare le vecchie trattenute del 2,50% sull’ 80% della retribuzione, senza considerare le novità legislative intervenute, creando disparità di trattamento con il settore privato e danno alle tasche già disastrate dei dipendenti pubblici (il danno già ammonta a circa 500/600 euro ed ogni mese che passa sono circa € 40/50 che si… perdono).

Riteniamo, a questo punto, di partire con una mobilitazione, invitando i lavoratori a diffidare, individualmente, l’amministrazione di appartenenza (compilando, firmando e consegnando, con raccomandata a mano, al proprio ufficio il fac-simile di atto di diffida che alleghiamo in file).

In mancanza di riscontri, la FILP sarà, con i legali convenzionati, pronta a proseguire la vertenza, raccogliendo le adesioni dei lavoratori.

Si allega una prima sentenza del TAR che riconosce il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate.

FLP – Dipartimento Politiche previdenziali

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