DIFFIDE PER RITENUTA 2,50% TFS-TFR: PRECISAZIONI E… CONVULSIONI ELETTORALI

Notiziari FLP Difesa n. 34 del 02.03.2012 – 

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 10 del 01.03.2012 con il quale la nostra Federazione dà seguito alla propria iniziativa avviata con il precedente Notiziario n. 5, e conseguente ad una sentenza del TAR Calabria, con la quale si invitavano i lavoratori a proporre atto di diffida alle Amministrazioni d’appartenenza in merito alla trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione ai fini TFR, proponendo alcune importanti precisazioni e considerazioni anche in relazione alla molteplici iniziative avviate da altre  OO.SS. di seguito alla nostra, e che hanno caratterizzato questo ultimo scorcio di campagna elettorale per le RSU 2012:

Dopo l’emissione del Notiziario n. 5 del 21 febbraio 2012, corre l’obbligo da parte del Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP, di fare il punto della situazione e ribadire che, l’iniziativa suggerita degli atti di diffida, interessa anche i colleghi assunti a partire dal 1 gennaio 2001, poiché anche se gli stessi sono già in regime di TFR – Trattamento di Fine Rapporto e quindi hanno già un’altra regolamentazione (accordo quadro 29.7.1999 e DPCM del 20.12.1999) sono attualmente assoggettati alla ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione.

E quindi diventa interessante, anzi trainante anche per i precedenti giurisprudenziali che va a creare, la sentenza non definitiva del TAR di Reggio Calabria allegata al Notiziario n. 5 e che si torna ad allegare.

Convinti della bontà delle nostre argomentazioni, la cosa che ci colpisce, è la cagnara ed il polverone che si è sollevato. Si vede che è tempo di campagna elettorale… ma la UIL sta facendo come noi le diffide.

La CISL di Venezia, con comunicato del 22.02.2012, fa un excursus della normativa, ma si rassegna al fatto che dobbiamo subire questa rivalsa indebita, forse perché, all’epoca l’ha condivisa con Brunetta?

La UGL Intesa sta preparando le diffide, diffondendo un parere legale del 27.02.2012 che riprende proprio la nostra impostazione.

Il Ministero dell’Economia e Finanze con Messaggio 29/2012, fa il punto della situazione e, premesso che il predetto art. 12 comma 10 della legge 78/2010 per l’indennità di fine servizio – TFS ( per i colleghi assunti prima del 01.01.2001), nulla ha variato, se non il computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010, ribadisce che per il personale assunto dopo il 2001, in regime di TFR, mentre da un lato la normativa prevede che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall’altro stabilisce che in ogni caso resta immutata la retribuzione netta percepita. Alla fine conclude di non aver avuto istruzioni dall’INPDAP, per non applicare le ritenute…ma a questo punto sorge il dubbio? chi comanda? …L’INPDAP?

La CGIL, in data 24.2.2012, a firma Vincenzo Di Biasi, si scaglia contro i Sindacati che hanno condiviso dapprima questa riforma del trattamento di fine servizio e adesso, in piena campagna elettorale, patrocinano le diffide. In effetti, a prescindere dalla precisazione per il personale interessato, cioè quello assunto dopo il 1.1.2001, la CGIL fa una difesa d’Ufficio, preoccupandosi di aspetti fiscali, che per la FLP sono soltanto successivi e conseguenziali al fatto sostanziale: non pagare più questa ritenuta del 2,5%.

Ma la cosa comica è che qualche dirigente sindacale CGIL invia ai propri iscritti il documento della CGIL nazionale, unitamente ai fac-simili delle diffide… invitandoli, comunque a presentare l’atto di diffida… Evidentemente non si sentono sicuri?

Per la cronaca… anche Il Messaggero, in data 28.02.2012, ed Il Tempo del 01.03.2012, quotidiani romani, dichiarano illegittima la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione.

Noi riteniamo di essere dalla parte della ragione e non solo, non dobbiamo pagare mensilmente dal 2011 la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione, e quindi chiediamo la restituzione per le quote illegittimamente ritenute mensilmente finora, ma rivendichiamo, come abbiamo già fatto da un anno a questa parte, che, non solo l’80% della retribuzione, ma il 100% della retribuzione e dei compensi accessori vada a far parte del coacervo assoggettato al 6,91% per determinare l’annualità ai fini del TFS.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI FLP                                                   

Si prega di dare la massima diffusione tra i lavoratori al presente Notiziario

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegati:

All. 1 – sentenza TAR Calabria

All. 2 – parere MEF

All. 3 – parere UGL Intesa

All. 4 – mail CGIL

All. 5 -articolo Il Messaggero

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