Nota del DPPA FLP sulla circolare INPS n. 154/2015 che reca chiarimenti in materia di trattamento di “buonuscita” dei lavoratori statali.

Notiziario n. 109 del 6 ottobre 2015 –

INPS 2Si riporta, di seguito, la nota del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali della nostra Federazione che dà notizia della circolare INPS n. 154 del 17 settembre u.s., che reca alcuni chiarimenti in materia di trattamento della c.d. “buonuscita” dei lavoratori statali.

“Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 90/2014, che ha modificato il potere unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, e dell’art. 13 della legge 190/2014 (legge stabilità 2015), che ha congelato l’applicazione della penalizzazione, con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto a pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, la cui decorrenza della pensione sia successiva al 31 dicembre 2014, erano necessarie alcune precisazioni tecniche sui termini di pagamento della buonuscita.

L’INPS, dopo la circolare n.74, ha finalmente fornito queste ulteriori indicazioni con la circolare n. 154 del 17 settembre 2015, che si pubblica su questa stessa pagina, chiarendo che per il personale che raggiunge la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi nel 2015 e 42 anni e 10 mesi dal 2016 per i maschi, mentre per le donne sono 41 anni e 6 mesi nel 2015 e 41 anni e 10 mesi dal 2016) il termine di pagamento della buonuscita è sempre pari non più a 24 mesi, ma a 12 mesi dalla cessazione dal servizio.

Solo in casi residuali il cui trattamento è colpito da riduzioni sulla pensione (taglio dell’1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni), il termine di pagamento slitta a 24 mesi dalla cessazione dal servizio.

Visto il congelamento dell’applicazione delle riduzioni e penalizzazioni fino al 31 dicembre 2017, il personale che va a riposo si giova quindi di una decorrenza più vantaggiosa rispetto alla precedente per avere in tasca la buonuscita.

Termini in vigore attualmente per liquidare il TFS o TFR nel P.I. dal 01.2014

  • Per inabilità o decesso                               15 gg- +90 gg
  • per limiti di età /cessazione d’ufficio         12 mesi +90 gg
  • per dimissioni volontarie                           24 mesi +90 gg
  • per scadenza contratti a termine               12 mesi +90 gg
  • per risoluzione unil. max anz. contr.         12 mesi + 90 gg

Rateizzazioni del TFS o TFR dal 1.01.2014

  • prima rata                             fino a 50 mila €
  • seconda rata       importo lordo compreso tra 50 e 100 mila €
  • terza rata                       importo oltre 100 mila €                                                                                                           DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”

In allegato, la  circolare INPS n. 154 del 17 settembre 2015

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Circolare INPS n. 154 del 17.09.2015