Notiziario n. 30 del 15 marzo 2016 –
Si riporta di seguito il Notiziario diffuso in data di ieri dalla FLP con la nota del nostro Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali che reca importanti informazioni di carattere previdenziale in merito alle regole che presiedono la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le PP. AA. .
” Il Pensionamento d’Ufficio
Dopo l’approvazione del decreto legge sul pubblico impiego (Dl 101/2013) e del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
I due provvedimenti citati hanno perseguito l’obiettivo di limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro dopo il compimento dell’età pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego, da un lato abolendo il trattenimento in servizio, quell’istituto che consentiva di restare per un altro biennio sul posto di lavoro dopo l’età per il pensionamento; dall’altro rendendo strutturale la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); ancora precisando che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni nella stragrande maggioranza delle Pa) possa essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. A ben vedere queste limitazioni appaiono in contrasto con la stessa legge Fornero che, invece, incentivava la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell’età pensionabile (sino a 70 anni) per dare la possibilità al lavoratore di agguantare un assegno più succulento.
Queste regole sono state cristallizzate nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l’esercizio del potere di collocare in pensione d’ufficio i dipendenti pubblici.
La risoluzione obbligatoria
Allo stato attuale, per effetto delle innovazioni indicate in premessa, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d’ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione.
In tale condizione si trovano, ad esempio, quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) e coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva con le nuove regole Fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), ma, per questo ultimo caso, mancano gli atti di indirizzo dei Ministeri, per cui nessun provvedimento d’imperio a tutt’oggi è scattato.
In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all’età per la vecchiaia, ovvero sino a 66 anni e 7 mesi di età. Oltre tale data il rapporto non può più protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia). In tale circostanza è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell’impiego fino ai 70 anni (più l’adeguamento alla stima di vita…) se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi).
Per i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996, si consegue il diritto a pensione:
– a 66 anni e 7 mesi, in presenza del requisito contributivo di 20 anni, se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia);
– al compimento dei 70 anni di età, con 5 anni di contribuzione ‘effettiva’ (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione quindi della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1.1.2016 al 31.12.2018 è di 70 anni e 7 mesi.
La risoluzione d’ufficio si esercita, invece, al compimento del 70° anno di età nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello stato, dei professori universitari in quanto, nei loro confronti, il limite di permanenza in servizio è più alto di 5 anni rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici. Ciò consente a questi soggetti, quindi, di maturare un assegno pensionistico più elevato.
La Risoluzione Facoltativa
L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 consente, inoltre, alle amministrazioni pubbliche di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell’ente pubblico. In tal caso la risoluzione deve essere motivata al destinatario con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati; e può essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè a 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) a condizione che il trattamento non sia interessato dalla cd. penalizzazione e considerato che fino al 31.12.2017 detta penalizzazione non viene applicata, si pensava in una accelerata di questa procedura che invece è rimasta sulla carta! Prima di agire l’amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi al dipendente.
La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari. Nei confronti dei dirigenti medici (non primari) la risoluzione non può essere attivata comunque prima dei 65 anni.
da.: http://www.pensionioggi.it/dizionario/il-pensionamento-d-ufficio#ixzz42Fb9ZSua
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali “
Pubblichiamo su questa stessa pagina il prospetto riepilogativo dei requisiti
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: Prospetto riepilogativo requisiti