Pubblicati dall’ARAN in data odierna ulteriori orientamenti applicativi in materia di istituti del nuovo CCNL. Interessano gli artt. 32, 34 e, in particolare, il 35 (visite, terapie ed esami diagnostici). Pubblichiamo anche una circolare sull’art. 35 di Agenzia delle Entrate. Risollecitiamo pertanto la dr.ssa Corrado a verificarne la coerenza con le indicazioni date in Difesa con le circolari a propria firma n. 22822 e n. 24216

News FLP DIFESA del 4 luglio 2018 –

Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN  ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali  del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori.

I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL:  n. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari); n. 34 (permessi orari a recupero); infine, e soprattutto in ragioni di alcune strampalate interpretazioni adeguatamente sollecitate da soggetti interessati e  che hanno inopportunamente visto la luce proprio nella recente campagna elettorale RSU con gli effetti che non era poi così difficile immaginare, il n. 35 (assenze per l’espletamento di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).

Li riportiamo di seguito su questa stessa pagina, avvertendo che, per ciascuna domanda riportato in neretto, gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN sono invece riportati in blu.

A questo punto, appare doveroso da parte nostra ri-sollecitare la dr.ssa Corrado, alla luce dei predetto orientamenti espressi dall’ARAN e  dopo averlo già fatto con la nostra News del 20 giugno 2018, “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa con proprie circolari n. 22822 del 30.03.2018 (art. 32) e n. 24216 del 9.04.2018 (art. 35), che ripubblichiamo alla fine di questa stessa pagina  e rispettivamente in allegato 1 e 2,  anche per dare risposte esaustive alle perplessità sollevate e ai tanti quesiti che sono stati posti in questi mesi da Enti e anche da alcuni OO.PP.”  (pubblichiamo anche, in allegato 3 su questa stessa pagina, la nota n. 132363 dell’Agenzia dell Entrate del 2 luglio u.s. che chiarisce ulteriormente, per i propri Enti, la natura dell’art. 35, che appare allineata agli orientamenti ARAN e anche alle circolari  di altre Amministrazioni, che abbiamo già pubblicato su questo nostro sito (INPS, PdCM, etc).

La ri-sollecitazione alla dr.ssa Corrado è motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti.  

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN – 4 luglio 2018 

1. Giustificazione assenza art. 35

Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?

La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.

2. Tipo di giustificazione da produrre per l’art. 32

Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?

La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

3. Calcolo assenza permesso orario art. 32

Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?

In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

4. Fruizione congiunta permessi artt. 32, 34 e 35

I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui  all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?

In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.

Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

5. Corretta applicazione permessi art. 35

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.

In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.

Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.

Si tratta, in particolare:

– del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);

– del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);

– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.

 

TIPOLOGIE ASSENZA RIF. RIDUCE MONTE ORE ANNUO? DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI? SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO? COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 15 SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) NO SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa Commi precedenti e Comma 5 SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) SI SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto Comma 11 NO SI SI CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse Comma 12 NO SI SI ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta Comma 14 NO SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA

 

Allegato 1: Circolare PERSOCIV 22822-30.03.18-art. 32 nuovo CCNL

Allegato 2: Circolare PERSOCIV 24216-9.04.18-art. 35 nuovo CCNL

Allegato 3: Circolare Agenzia delle Entrate 132363 permessi art. 35

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