L’estensione delle norme sulla disabilità grave ai giorni del nuovo coronavirus. La nota della Federazione che dettaglia il nuovo quadro normativo e riferisce dei chiarimenti intervenuti da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero di giorni di permesso retribuito ex Legge 104 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per complessivi 18 giorni. Le estensioni possono essere cumulate in caso di assistenza a più portatori di handicap

Notiziario FLP DIFESA n. 28 del 19 marzo 2020 –

Si riporta, di seguito, il testo del comunicato della Segreteria Generale della FLP del 19 marzo 2020, che fornisce il dettaglio normativo e i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri PCM sulle diverse situazioni disciplinate dal decreto “Cura Italia” per tutelare nella emergenza da coronavirus i lavoratori portatori di handicap/che assistono un portatore di handicap:

Il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge c.d. “Cura Italia” recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza nuovo coronavirus sull’economia, è stato prima preceduto e poi anche seguito, in ragione del fatto che ancora non era noto l’articolato definitivo, da una serie di interrogativi riguardanti l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 (fruibili dal lavoratore disabile con handicap grave e /o per l’assistenza a familiari con handicap grave).

Gli interrogativi riguardavano in particolare il numero complessivo e i mesi di riferimento, la possibilità di fruizione cumulata per più di un familiare, e anche le modalità di richiesta e di utilizzo, ed erano supportati dalla circolazione in rete di testi di articolato e di relazioni tecniche (Ufficio Studi Senato, per es.) che alimentavano i dubbi (il primo: 12 giorni per “ciascuno” dei mesi di marzo e aprile, e dunque 24, o solamente 12?).

La pubblicazione del testo del D.L. 18, in G.U. nella serata dello stesso giorno, e alcuni chiarimenti intervenuti attraverso alcune FAQ dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito a delineare un quadro di riferimento più preciso. Proviamo allora a mettere in fila gli elementi di interesse, partendo dalle norme sulla disabilità del D.L. 18:

  • l’articolo 24 del D.Lprevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33 c. 3 della L. 104 sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (comma 1); che al personale sanitario il predetto beneficio sia riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del S.S.N. impegnati nell’emergenza COVID-19 e del Comparto Sanità (comma 2); per il finanziamento dell’operazione, stanziati 590 milioni di euro;
  • l’art. 26 comma 2 stabilisce che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art 19, co.1, DL 2 mar 2020, n. 9;
  • l’art. 39 del decreto stabilisce infine che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 Questi i chiarimenti interpretativi poi intervenuti, anche da parte dell’Ufficio della PCM. In particolare:

  • l’aumento di 12 giorni di permesso è complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile;
  • i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave e quelli a cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (gli ordinari giorni 3 di marzo + i 3 giorni di aprile + 12 giorni aggiuntivi da usare entro aprile); dunque i giorni di permesso non “scadono” a fine mese;
  • le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre e pertanto, se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, sarà possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020);
  • fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

In allegato, lo screenshot delle FAQ; si riporta, inoltre, il link dell’Ufficio disabilità della PCM

 http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/

LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Con il presente Notiziario, forniamo un utile strumento operativo per dipanare i dubbi applicativi e consentire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori interessati di esercitare il diritto di accedere alle citate modalità di assenza.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: FAQ PCM Ufficio Disabilità Legge 104