Notiziario FLP DIFESA n. 28 del 19 marzo 2020 –
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato della Segreteria Generale della FLP del 19 marzo 2020, che fornisce il dettaglio normativo e i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri PCM sulle diverse situazioni disciplinate dal decreto “Cura Italia” per tutelare nella emergenza da coronavirus i lavoratori portatori di handicap/che assistono un portatore di handicap:
“Il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge c.d. “Cura Italia” recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza nuovo coronavirus sull’economia, è stato prima preceduto e poi anche seguito, in ragione del fatto che ancora non era noto l’articolato definitivo, da una serie di interrogativi riguardanti l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 (fruibili dal lavoratore disabile con handicap grave e /o per l’assistenza a familiari con handicap grave).
Gli interrogativi riguardavano in particolare il numero complessivo e i mesi di riferimento, la possibilità di fruizione cumulata per più di un familiare, e anche le modalità di richiesta e di utilizzo, ed erano supportati dalla circolazione in rete di testi di articolato e di relazioni tecniche (Ufficio Studi Senato, per es.) che alimentavano i dubbi (il primo: 12 giorni per “ciascuno” dei mesi di marzo e aprile, e dunque 24, o solamente 12?).
La pubblicazione del testo del D.L. 18, in G.U. nella serata dello stesso giorno, e alcuni chiarimenti intervenuti attraverso alcune FAQ dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito a delineare un quadro di riferimento più preciso. Proviamo allora a mettere in fila gli elementi di interesse, partendo dalle norme sulla disabilità del D.L. 18:
- l’articolo 24 del D.L. prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33 c. 3 della L. 104 sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (comma 1); che al personale sanitario il predetto beneficio sia riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del S.S.N. impegnati nell’emergenza COVID-19 e del Comparto Sanità (comma 2); per il finanziamento dell’operazione, stanziati 590 milioni di euro;
- l’art. 26 comma 2 stabilisce che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art 19, co.1, DL 2 mar 2020, n. 9;
- l’art. 39 del decreto stabilisce infine che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Questi i chiarimenti interpretativi poi intervenuti, anche da parte dell’Ufficio della PCM. In particolare:
- l’aumento di 12 giorni di permesso è complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile;
- i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave e quelli a cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (gli ordinari giorni 3 di marzo + i 3 giorni di aprile + 12 giorni aggiuntivi da usare entro aprile); dunque i giorni di permesso non “scadono” a fine mese;
- le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre e pertanto, se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, sarà possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020);
- fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).
In allegato, lo screenshot delle FAQ; si riporta, inoltre, il link dell’Ufficio disabilità della PCM
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Con il presente Notiziario, forniamo un utile strumento operativo per dipanare i dubbi applicativi e consentire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori interessati di esercitare il diritto di accedere alle citate modalità di assenza.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: FAQ PCM Ufficio Disabilità Legge 104