Notiziario FLP Difesa n. 42 del 02 luglio 2022 –
Una importante sentenza è venuta recentemente dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, che si è pronunciata per il riconoscimento delle indennità connesse al trattamento economico accessorio ad alcuni lavoratori turnisti della Scuola Militare Nunziatella collocati in lavoro agile (c.d. “Smart Working”) per circa sei mesi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (in allegato, copia di una delle sentenze del Tribunale).
I fatti, innanzitutto: come si ricorderà, a seguito all’esplosione del contagio su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti disposizioni restrittive varate dal Governo, la gran parte dei lavoratori pubblici hanno svolto la propria prestazione lavorative in modalità agile, atteso che l’art. 87, comma 1, del D.L. 18.03.2020 n. 18, poi convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, la connotava come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” e ne consentiva conseguentemente l’effettuazione anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 22.05.2017, n. 81. Dunque, lungo tutto il corso del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, lo smart working, lungi dall’essere una scelta individuale del lavoratore, era stato configurato come un vero e proprio obbligo, cui il lavoratore era tenuto ad ottemperare, con il conseguente diritto a percepire anche il trattamento accessorio in applicazione dei contratti collettivi, come peraltro espressamente previsto dall’art. 20 del sopra richiamato Decreto legislativo n. 81/2017, che statuisce che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità lavoro agile “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che eseguono la prestazione con modalità ordinarie esclusivamente all’interno dell’azienda ovvero i dipendenti normali”.
Pur a fronte di questo quadro normativo ineludibile, l’Ente di cui trattasi, e cioè la Scuola Militare Nunziatella, a seguito dell’esplosione del contagio da Covid-19, collocò a suo tempo, per il periodo in esame (aprile/settembre 2020), il proprio personale civile turnista in modalità agile, ma non riconobbe però, per lo stesso periodo, agli stessi lavoratori le indennità di turno e quelle di reperibilità loro spettanti. Rispetto a questa decisione dell’Ente, non unica certamente sul territorio nazionale, la struttura Territoriale FLP DIFESA di Napoli intervenne presso L’Ente in vario modo per cercare di far riconoscere ai lavoratori quanto di loro spettanza, ma con esito purtroppo negativo, dal momento che l’Ente negò loro il diritto alle indennità di turno e di reperibilità.
Da qui, in extrema ratio, il ricorso promosso dalla FLP DIFESA al Tribunale di Napoli attraverso i propri Legali (avvocati Luciano Lepre e Luciano Corda del locale foro) che, dopo aver ricordato il quadro normativo sopra richiamato, hanno chiesto il riconoscimento ai ricorrenti delle indennità accessorie di turnazione e reperibilità.
Nella sua sentenza del 31 maggio u.s., il Tribunale ha accolto la richiesta dei nostri legali, condannando l’Amministrazione Difesa al pagamento ai lavoratori turnisti ricorrenti del trattamento accessorio maturato nel periodo considerato, ma purtroppo solo limitatamente alle indennità di turno. Un riconoscimento comunque importante, che ripara il danno subito dagli stessi a causa del mancato riconoscimento del trattamento accessorio e costringe l’Amministrazione a pagare loro il dovuto sui turni. Dunque, un importante risultato, frutto dell’intelligente iniziativa della FLP DIFESA di Napoli, e che, atteso che non ci risultano altri analoghi procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria, potrebbe interessare magari anche altri lavoratori turnisti di altri Enti e Sedi che potrebbero, in modalità smart-working, aver subito analogo danno. Gli avvocati Lepre e Corda, che ringraziamo per il loro positivo lavoro, possono essere utilmente contattati dagli eventuali interessati.
E’ comunque all’esame dell’Ufficio legale della FLP DIFESA di Napoli la proponibilità di un appello sul mancato riconoscimento dell’indennità di reperibilità, attesa che la presente vicenda processuale costituisce “un unicum” sulla corretta applicazione dello smart working ai lavoratori della P.A. .
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE- Maria Pia Bisogni e Sandro Di Franco
Allegato : 31.05.2022 Sentenza Tribunale di Napoli