Notiziario FLP Difesa n. 66 del 31 ottobre 2023 –

tassazione separata
A seguito di molte allarmate segnalazioni, abbiamo verificato l’adozione in busta paga di un parametro di maggior pressione fiscale sugli emolumenti, in particolare su FUS e Posizioni Organizzative, voci sulle quali ci risulta essere stata applicata l’aliquota di tassazione massima anziché la tassazione separata (pari all’aliquota media IRPEF applicata nell’ultimo biennio ai sensi dell’art. 17, comma 1 e seguenti del TUIR) vigente fino al 2022. Ne deriva per l’interessato un maggior esborso di tasse (a spanne un 10% in più), la conseguente riduzione del reddito netto, le ricadute negative su cuneo fiscale e ISEE, e un danno sul bilancio economico della famiglia, che perde anche, con l’aumento dell’ISEE, benefit quali le agevolazioni sull’accesso agli abbonamenti per il trasporto pubblico per gli studenti e sulle tasse scolastiche e universitarie dei figli.
Sulla materia si sono già espresse fonti autorevoli, che non ritengono adeguate le argomentazioni addotte dall’ Agenzia delle Entrate, che definisce “fisiologica” la tempistica con cui vengono erogati gli emolumenti maturati negli anni precedenti, con ciò giustificando l’applicazione della tassazione massima anziché separata. Va da sé che così non solo si giustifica il ritardo nel pagamento, ma si sottrae l’Amministrazione alla richiesta degli interessi, degli adeguamenti Istat e ad azioni risarcitorie da parte dei dipendenti creditori delle somme ad essi dovute.
A FLP Difesa non pare corretto, giuridicamente e politicamente, far gravare sul dipendente gli effetti dei tempi lunghi della burocrazia pubblica, alla luce di importanti riferimenti normativi: intanto la Costituzione, che dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”: solo la legge e mai un provvedimento dell’amministrazione pubblica, finanziaria, giudiziaria, può disporre tributi che aumentino il carico fiscale sul contribuente.
Inoltre la tassazione sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) è disciplinata dall’art. 17, c I, let b, del TUIR che dispone l’applicazione della tassazione separata per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma I dell’art. 47 (ora 50)”. Dunque non vi è alcun dubbio o possibilità di interpretazione , ma “l’unica esclusione delle cause dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero dalla collusiva volontà delle parti finalizzata ad eludere la legge per consentire al contribuente di beneficiare del regime agevolato della tassazione separata”.
Per quanto sopra abbiamo scritto una nota per il Gabinetto del Ministro (in allegato) con la richiesta di verificare quanto sopra rappresentato e di intervenire presso gli organismi competenti al fine di ripristinare l’applicazione dell’art 17 del T.U.I.R. 917/86, rideterminare il corretto carico fiscale gravante sul contribuente, e riconoscere agli interessati quanto trattenuto in eccedenza.
E’ tutto, cordialissimi saluti
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Sandro DI FRANCO
Allegato : 31.10.2023 Nota FLP Difesa per il GdM su tassazione separata