La Corte Costituzionale dichiara illegittima la trattenuta del 2,50%

Notiziario n. 135 del 12 ottobre 2012 –

La Corte Costituzionale

Davvero una gran bella notizia!   La Corte Costituzionale, con decisione datata 8 u.s. depositata in data 11 u.s., ha emesso la sentenza n. 223/2012, qui allegata, con la quale ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78 poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122.

Tra le norme cassate dalla Suprema Corte,  figurano il congelamento dell’indennità integrativa speciale dei magistrati e quelle c.d. “taglia stipendi” dei manager pubblici (5% di retribuzione in meno nella fascia 90–150mila €;  10% in meno al di sopra dei 150mila €).    Ma la parte di sentenza che ci interessa di più  (punto 5, penultima pagina) è quella che dichiara  “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.  Un pronunciamento molto chiaro, che conferma la giustezza  dell’iniziativa a suo tempo avviata dalla nostra Federazione.

 Come molti colleghi ricorderanno, la Legge 122/2010 ha esteso ai pubblici dipendenti con decorrenza 1.01.2011 il trattamento di fine rapporto (TFR).   Logica avrebbe voluto che anche le relative trattenute stipendiali fossero in linea con la nuova normativa (unica aliquota 6,91% sull’intera retribuzione) con conseguente  disapplicazione, sempre dal 1 gennaio 2011,  del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/1973  (contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.).  E questo, sia perché l’art. 12 della L. 122  non ne fa menzione,  sia perché l’art. 2120 del Codice Civile, cui ci si deve attenere dal 1.01.2011, pone a carico del datore di lavoro, in questo caso lo Stato, l’intero onere contributivo, senza meccanismi di rivalsa sui dipendenti.  E, invece, le Amministrazioni pubbliche hanno  continuato ad operare le vecchie trattenute del 2,50% sull’ 80% della retribuzione, senza considerare le novità legislative intervenute, creando disparità di trattamento con il settore privato e danno alle tasche già disastrate dei dipendenti pubblici.

La nostra Federazione ha dapprima denunciato il fatto (Notiziari FLP n. 2 e 3/2001); successivamente e per prima (gli archivi dei notiziari sindacali lo dimostrano),  a seguito della sentenza n. 53/2012 del TAR Calabria,  ha invitato i lavoratori “a diffidare individualmente l’Amministrazione compilando, firmando e consegnando con raccomandata a mano al proprio Ufficio, il facsimile di atto di diffida  allegato”  al nostro Notiziario n. 28 del 21.02.2012.

A seguito di questa iniziativa di FLP, è venuto giù di tutto:  accuse di demagogia elettorale (eravamo in corso di campagna RSU….); tentativi di discredito;  note di uffici studi che sposavano la posizione negativa assunta dall’INPDAP;   ma anche iniziative di carattere giudiziario, con invito ai lavoratori di aderire a ricorsi, che noi invece avevamo escluso perché, in attesa degli sviluppi e del pronunciamento della Suprema Corte, l’atto di diffida bastava comunque a mettere in mora l’Amministrazione senza esborsi di natura economica o quant’altro.

Abbiamo avuto ragione: la sentenza della Corte Costituzionale, essendo inappellabile, risolve il problema alla radiceLa trattenuta è illegittima, e dunque dovrà essere abolita (trattasi di 40/50 € mensili come avevamo indicato nel Notiziario n. 28/2012); in aggiunta, al lavoratore dovranno essere restituite le somme illegittimamente trattenute sinora per tutti i 22 mesi, una cifretta non da poco…

  Al di là degli aspetti di carattere economico, pur importanti alla luce dei tempi che corrono, rimane comunque la soddisfazione per aver ancora una volta visto giusto e per tempo.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1:La sentenza della Corte Costituzionale n. 223-2012

Allegato 2: Notiziario FLP n. 57 del 15.10.2012

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