Notiziario n. 52 del 7 maggio 2013 –
Nella giornata di oggi, la nostra O.S. ha sottoscritto l’accordo definitivo per la distribuzione del FUA 2012. Si chiude così, definitivamente, una vicenda lunga e tortuosa durata esattamente un anno, atteso che il confronto tra le Parti era partito l’8 maggio 2012, preceduto dal tavolo tecnico del 22 febbraio sulle particolari Posizioni di Lavoro (PPL), e che ci sono volute ben otto riunioni per definire l’ipotesi di accordo: troppe, francamente, anche perché l’ipotesi 2012 riproponeva per grandissima parte l’impianto dell’ accordo FUA 2011, con alcune modifiche legate alle risultanze dei tavoli tecnici sulle PPL tra le quali, certo la più significativa e per la quale ci siamo battuti, è stata l’incremento del “rischio”.
L’ipotesi di accordo 2012, sottoscritta dalle Parti in data 27 luglio, è stata oggetto di rilievi da parte dalla Funzione Pubblica (FP) e dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF). Essi riguardavano in primo luogo l’indennità di mobilità, che FP e MEF volevano cancellare in virtù della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, nella Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011). Intendimento questo che è stato totalmente bloccato dalle controdeduzioni formulate da Persociv, che sono state pienamente condivise dal MEF, che riconducono all’indennità di trasferta (art. 30 CCN Integrativo del 16.05.2001) la nostra indennità di mobilità, che viene così mantenuta e con disciplina identica a quella del FUA 2011.
Ma gli Organi certificatori avevano formulato anche altri rilievi all’ipotesi di accordo 2012, e certamente non di poco conto, rispetto ai quali, però, la nostra D.G. ha ritenuto di non dover replicare, accettando così implicitamente di modificare l’ipotesi di accordo nei termini indicati da MEF. Che si sono poi tradotti nella bozza di accordo definitivo inviato alla OO.SS., che è stata oggetto di confronto con le Parti nella riunione del 24 apr. u.s., nella quale FLP DIFESA ha rappresentato alla dr.ssa Preti le proprie motivate riserve al riguardo, formulando alcune precise richieste (si veda il Notiziario n. 47 di pari data).
Ebbene, il testo definitivo di accordo, predisposto dalla D.G. sulla base delle risultanze delle riunioni del 24 u.s., recepisce, ma solo in parte, le nostre osservazioni e richieste. Più precisamente:
1. Indennità per reperibilità: il testo finale dell’accordo recepisce la nostra richiesta di recuperare la sostanza del comma 6 dell’allegato 10 dell’ipotesi di accordo che prevedeva che “in caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario e/o recupero compensativo”, ancorchè con la nuova formulazione inserita nel comma 2 (“in caso di chiamata in servizio al di fuori del proprio orario di lavoro, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro effettuata è straordinario e non può essere superiore a 6 ore”). Ne siamo davvero contenti, perché la totale cancellazione del comma 6, proposta originariamente dalla D.G. e accettata da altre sigle, avrebbe potuto complicare enormemente la gestione dell’istituto.
2. Indennità per sede disagiata e per mansione ai centralinisti non vedenti: sulla base dei rilievi formulati dalla F.P. al 3° capoverso della nota F.P. del 13.12.2012, viene definitivamente espunto tutto l’elenco delle “eccezioni” ricondotte alle fattispecie di assenze indicate nell’ipotesi di accordo, operazione questa che non ha tenuto in debito conto neanche le indicazioni fornite dalla circolare FP n. 8/2008 (a firma Brunetta, peraltro), richiamata da FLP DIFESA, che equipara a presenza alcune fattispecie di assenze (L. 104; congedi maternità e di paternità; donazioni; lutto; citazione e giudice popolare), e questo proprio “ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa”. Ovviamente, non possiamo pensare di contrastare ulteriormente ed efficacemente l’intendimento della Parte pubblica che ha trovato supporto, spiace dirlo, anche in altre sigle sindacali. Ma, in considerazione della valenza sociale della questione, e con l’occhio rivolto alla trattativa FUA 2013, proveremo ad avviare, attraverso la nostra Federazione, una specifica iniziativa presso la F.P. .
3. Indennità per turni: sulla base dei rilievi formulati dalla F.P. al 4° capoverso della nota F.P. del 13.12.2012, il testo finale di accordo esclude i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 presenti negli accordi precedenti e nell’ipotesi di accordo 2012, che recepivano le norme generali che regolano l’organizzazione dei turni, con espresso rinvio al potere di organizzazione in via esclusiva del Dirigente (art.5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, la c.d. “legge Brunetta”).
Come i colleghi ricorderanno (si veda il sopra richiamato Notiziario n. 47 del 24.04.2013), avevamo in tutti i modi cercato di contrastare questo intendimento dell’Amministrazione, ma ancora una volta la nostra iniziativa è stata resa vana in quanto altre sigle sindacali hanno confortato e supportato la posizione espressa dalla dr.ssa Preti. Il ragionamento che ne è alla base è il seguente: si possono cancellare quei commi, tanto il CCNI 12.01.1996 (regole sulle tipologie di orari di lavoro) non viene meno, e dunque il personale interessato verrà comunque tutelato. E’ facile replicare, a tal riguardo, con questa semplice domandina: ma se le regole contrattuali non vengono meno, perché allora cancellarle dall’accordo FUA? E perché cancellarle nell’accordo 2012, dopo che, a fronte di norme già esistenti dal 2009 (DD.Lgs. 150), quei commi sono stati mantenuti negli accordi FUA 2010 e 2011?
A tal proposito, noi abbiamo un’ idea precisa che desideriamo esplicitare ai colleghi: è presente nella nostra Amministrazione una crescente corrente di pensiero che cerca di escludere la materia degli orari di lavoro dal confronto con le Parti sociali, attribuendone per intero le scelte alle determinazioni del Dirigente, e Persociv ne rappresenta, sotto questo profilo, un autorevolissimo interprete. Ne fanno fede le FAQ pubblicate sul sito della nostra D.G. che, alla domanda “il Dirigente responsabile del personale può impartire unilateralmente disposizioni in materia di orario di lavoro in assenza di un’intesa con le rappresentanze sindacali per motivate esigenze di economicità ed efficienza?” offre le seguenti illuminanti risposte: “Il Responsabile dell’Ente può impartire disposizioni in materia di orario di lavoro nell’osservanza della normativa in materia e delle disposizioni contrattuali più favorevoli in vigore, fatta salva la sola informazione ai sindacati” , tenuto conto che il D.Lgs. 165, così come modificato dal D.Lgs 150 (legge Brunetta) prevede che: “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati….” e che lo stesso D.Lgs 165 con le modifiche del D.Lgs 150 “attribuisce al Responsabile dell’ente l’organizzazione degli uffici, la determinazione dell’orario di lavoro, la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività dei propri uffici”. Posizioni, è bene precisarlo subito, del tutto legittime da parte della D.G. e di qualunque Dirigente dell’A.D., ma forse poco comprensibili quando provengono da Parti sindacali che, nei tempi del dopo “Attila” Brunetta, dovrebbero difendere fino in fondo e con i denti le norme contrattuali che il Sindacato ha contribuito a scrivere. O no?
Dovremo ora verificare se, nell’organizzazione e gestione quotidiana dei turni, le espunzioni di quelle norme produrranno degli effetti, e di che tipo. Proprio per questo, invitiamo i nostri Dirigenti sindacali e le nostre RSU alla massima vigilanza, segnalandoci tempestivamente eventuali problemi al riguardo.
Tornando al testo definitivo predisposto dalla D.G., nel prendere positivamente atto della modifica intervenuta sulla reperibilità e pur mantenendo per intero le nostre riserve su turni e PPL nei termini sopra rappresentati, abbiamo deciso di sottoscrivere l’accordo, atteso che il nostro giudizio complessivo rimane comunque positivo e che FLP DIFESA ha dato, ai fini della sua definizione, un contributo che riteniamo importante e di cui c’è traccia significativa nel testo finale.
Va anche osservato che le modifiche introdotte non toccano i criteri di distribuzione del FUS.
Seguiremo da vicino tutti gli sviluppi relativi alla pratica con il MEF per la messa in disponibilità delle risorse FUA 2012, e ne daremo come sempre conto ai colleghi, ai quali abbiamo comunque già fatto presente (vds Notiziario n. 47) come i tempi di pagamento di FUS e due/dodicesimi residui di PLL e turni/reperibilità, quasi certamente slitteranno a fine anno.I tempi si allungano, anno dopo anno!
Pubblichiamo di seguito il testo definito d’accordo , con i relativi allegati, con riserva di sostituire questi documenti con quelli firmati dalle Parti.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato:Accordo definitivo FUA 2012 con le firme delle Parti (testo + allegati)