Finalmente emanata dall’INPS la circolare con le istruzioni per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria

News del 19 agosto,  h. 18.00 –

INPSSul sito dell’INPS  è stata finalmente pubblicata,  dopo le polemiche di questi ultimi giorni innescate da un articolo del quotidiano “La Repubblica”,  la circolare  n. 152 del 18 agosto 2015 che reca indicazioni in merito alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria, che – come noto – può oggi essere fruito fino al 12° anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia in caso di adozione, e che si aggiunge alle vecchie modalità di fruizione su base giornaliera e su base mensile.

Detta circolare ha una storia particolarmente complessa e una genesi alquanto sofferta.  Come noto, la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria,  in aggiunta a quelle su base mensile e giornaliera, era stata introdotta dalle legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), che però ne aveva demandato la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva.   Condizione questa, però, sinora mai soddisfatta  e, per quanto attiene al settore pubblico, il motivo è ovviamente riconducibile al blocco dei contratti del pubblico impiego introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi e poi prorogato dai successivi Governi di periodo in periodo sino a tutto il corrente anno 2015, che solo il ricorso FLP del 2011, approdato recentemente al giudizio positivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 178/2015),  ne ha consentito finalmente la rimozione.

Preso atto che la regolamentazione per via contrattuale non è intervenuta in questi anni,  il Governo ha ritenuto di dover intervenire e lo ha fatto con il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 attuativo della legge delega 10.12.2014, n. 183 (c.d. “Jobs Act”),  che all’art. 1, commi 8 e 9, dispone appunto la possibilità di fruizione da parte della lavoratrice e del lavoratore anche in assenza di specifiche norme contrattuali di regolamentazione dell’istituto,  e comunque “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.   I contratti collettivi potranno in ogni caso determinarne una durata oraria inferiore.

Con la sopra richiamata circolare n. 152 del 18 agosto 2015,  l’INPS fornisce ora precise indicazioni sui “criteri di fruizione del beneficio, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria”  (punto 2)  e sulla “contribuzione figurativa” (punto 3),  e inoltre reca dettagliate istruzioni sulle “modalità operative” (punto 4)  e sulle “istruzioni procedurali” (punto 5) per la presentazione delle domande, che dovranno essere inviate tramite i tre seguenti canali:  WEB, Contact Center Integrato, Patronati.

Dunque, da oggi 19 agosto è attiva la procedura on line per la presentazione della domanda ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, che in questa fase iniziale potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda.

Ricordiamo infine, che come precisato dallo stesso INPS, “il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.

Attendiamo ora di vedere se PERSOCIV riterrà di intervenire al riguardo fornendo ulteriori indicazioni attraverso una propria circolare.

Pubblichiamo su questa stessa pagina: in allegato 1, la circolare INPS e, in allegato 2,  il D. Lgs. n. 151/2001 aggiornato sino al D.Lgs. 80/2015 (“Quaderno FLP DIFESA n. 3/2015”).   Inoltre, il link per il collegamento con il sito INPS

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Circolare INPS n. 152 del 18-08-2015-Ruizione congedo parentale con modalità oraria

Allegato 2: Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 aggiornamento D.Lgs 151/2001 uaderno n. 03.2015- D.Lgs151.2001 agg. D.Lgs. 80.2015

Collegamento con il sito dell’INPS (clicca e collegati)