Notiziario n. 61 del 22 giugno 2017 –
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, legge che è già entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque dal 14 giugno u., e che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina.
Il Capo 2° della predetta legge reca disposizioni finalizzate a “promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 18, comma 1) e, a tal proposito, introduce (artt. dal 18 al 24) le regole generali delle prestazioni lavorative in modalità lavoro agile (forme e recesso; trattamento; disciplina, sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni).
Il comma 3 del già richiamato art. 18 dispone inoltre che “le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”. Le disposizioni in materia di lavoro agile valgono dunque anche per i dipendenti civili della Difesa.
“La direttiva emanata ai sensi dell’art. 14 della legge 7.08.2015, n. 124” (trattasi della legge delega di “riforma” della Pubblica Amministrazione proposta a suo tempo dalla Ministra Madia), alla quale fa riferimento il predetto comma 3, è la Direttiva n. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ripubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina, e reca “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. Dei suoi contenuti, abbiamo ampiamente riferito nel Notiziario n. 58 del 12 giugno 2017 che ne recava il testo integrale in allegato.
La predetta Direttiva ha avviato nel settore pubblico quanto già pare positivamente sperimentato nel settore privato (oltre 250.000 i “lavoratori smart” che operano in grandi aziende) circa l’attuazione del c.d. “smart-working” (lavoro agile), modalità che rappresenta una evoluzione in positivo del c.d. “telelavoro”. Infatti, con il “lavoro agile” non è più obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso in cui lavorare: la propria abitazione o altro luogo, certamente, ma anche un bar, un giardino, un parco o qualunque altro luogo in cui si possa portare un computer o uno smartphone, dai quali si possa agire tramite connessione Wi-Fi. L’orario è autodeterminato: l’importante è portare a compimento il compito prefissato. I vantaggi per il lavoratore sono evidenti: meno costi di spostamento, più autonomia lavorativa, e maggiore equilibrio tra vita e lavoro.
La Direttiva prevede che, entro tre anni, in ogni A.P. e fino al 10% delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici che lo richieda, ci si potrà avvalere delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per tutti i dipendenti che ne usufruiranno. Trattasi a ben vedere, di uno strumento molto innovativo nell’organizzazione del lavoro delle PP.AA. e per questo suscita molto interesse in tante lavoratrici in particolare, ma anche in molti lavoratori.
Anche per questo, nel ricordare che in Presidenza del Consiglio è già stato sottoscritto 8si veda l’allegato 3 pubblicato su questa stessa pagina) un “protocollo d’intesa” per l’avvio della sperimentazione del lavoro agile in quella sede che è stato sottoscritto da diverse OO.SS. tra cui anche FLP (che è pubblicato sul nostro sito), ribadiamo l’auspicio che quanto prima sia possibile avviare nel MD una fase di sperimentazione del lavoro agile.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: Legge 22.05.2017, n. 81 – art. 18 disposizioni sul lavoro agile
Allegato 2: La Direttiva del PdC n. 3-2017 sul lavoro agile
Allegato 3: Protocollo di intesa lavoro agile in Presidenza del Consiglio