Lavoro agile. Le prime istruzioni operative dell’INAIL in materia di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ancora non note le risultanze dell’indagine avviata da SMD negli Enti e Comandi delle FF.AA.

Notiziario n. 115 del 14 novembre 2017 –

Come i colleghi ricorderanno, ci siamo già ripetutamente occupati del c.d. “lavoro agile”.

Lo abbiamo fatto una prima volta con il Notiziario n. 58 del 12.06.2017, nel quale abbiamo riferito della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 che avviava finalmente nel settore pubblico quanto già positivamente sperimentato nel settore privato circa l’attuazione dello smart-working”, positiva evoluzione del “telelavoro”, e prevedeva che, entro tre anni, in ogni A.P. – e fino al 10% dei lavoratori pubblici che lo avessero richiesto – ci si potesse avvalere delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per tutti i dipendenti che ne avessero usufruito.

Ce ne siamo poi successivamente occupati attraverso il  Notiziario n. 61 del 22.06.2017, nel quale abbiamo riferito delle disposizioni recate dalla legge 22.05.2017, n. 81 e, in ultimo, all’interno del Notiziario n. 79 del 21.08.2017, nel quale abbiamo dato conto della positiva iniziativa avviata con il fg. n. 53544 del 28 luglio u.s. da SGD, che aveva chiesto a tutte le FF.AA.  di verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working  all’interno degli Enti/Comandi dipendenti,  e  di individuare, al contempo, eventuali attività lavorative ritenute compatibili.

Allo stato, non sono ancora noti gli approdi conclusivi della verifica avviata da SMD, e non sappiamo se parimenti abbia agito anche SEGREDIFESA nei confronti degli Enti dell’area T/A.

Atteso comunque l’interesse che l’argomento suscita tra i colleghi, diamo ora conto, della circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, che reca le prime istruzioni operative in materia di assicurazione, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e lo facciamo riportando, di seguito,  la nota diffusa dal nostro Dipartimento Politiche Assistenziali e Previdenziali.

” Con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’INAIL ha ripreso la legge 22 maggio 2017, n. 81 che ha disciplinato il lavoro agile, cioè “un modo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza in forme flessibili di svolgimento della prestazione rispetto all’orario e al luogo”.  La legge, tra le altre cose, ha esplicitamente esteso la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (art. 23) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con la circolare in oggetto, l’INAIL ha dettato le prime istruzioni operative per una corretta applicazione della nuova normativa, con riferimento all’obbligo assicurativo, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto attiene il  tema che interessa la tutela assicurativa, l’INAIL rileva come l’obbligo assicurativo (e la conseguente tutela) sussista qualora si svolga una delle attività previste dall’art. 1 del T.U. Infortuni n. 1124/65 (Attività protette). Al ricorrere di tale presupposto, anche al lavoro agile si devono applicare “i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori”, che, come noto, riconoscono la indennizzabilità agli eventi infortunistici occorsi come conseguenza di un rischio comunque connesso alla prestazione lavorativa (nesso eziologico).  La tutela, quindi, opera per la fattispecie degli infortuni in itinere e anche nei confronti di tutti gli eventi verificatisi all’esterno dei locali aziendali e nel luogo scelto dal lavoratore, purché causati da un rischio in ogni caso riconducibile all’attività lavorativa.

Per il riconoscimento delle prestazioni, riveste particolare importanza l’accordo scritto ex art. 19 della legge 81/2017, con il quale sono regolamentate le concrete modalità di svolgimento del lavoro agile e che “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali”. Appare ovvio come un accordo scritto, carente sotto tale profilo, determini un iter più accidentato nel riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, giacché l’individuazione della necessaria connessione tra rischio e attività lavorativa appare più difficoltosa”.

Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, la circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, mentre in allegato  2, 3 e 4 rispettivamente: la Direttiva n. 3/2017 della PdCM; la legge 81/2017 e, infine, la presentazione del “lavoro agile” predisposta da SMD a beneficio dei propri Enti.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017 – lavoro agile, prime istruzioni operative 

Allegato 2: La Direttiva del PdCM n. 3-2017 sul lavoro agile

Allegato 4: Legge-22.05.2017-n.-81 (disposizioni sul lavoro agile al Capo 2°)

Allegato 2: SMD – presentazione direttiva PdCM n. 3-2017 smart working