Prescrizione dei contributi pensionistici. Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15.11.2017. Differimento dei termini prescrizionali al 1.1.2019 e computo ai fini pensionistici dell’attività lavorativa prestata anche in assenza di recupero della contribuzione. Pubblichiamo la “news” di oggi con i chiarimenti di PERSOCIV

Notiziario n. 118 del 20 novembre 2017 –

Come avevamo anticipato nel precedente Notiziario n. 106 del 25.10.2017, l’INPS ha deciso il differimento al 1.1.2019 dei termini prescrizionali dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. E lo ha fatto con una seconda circolare, la n. 169 datata 15.11.2017, che abbiamo tempestivamente inviato ai nostri iscritti e pubblicato su questo sito in pari data, e che ripubblichiamo su questa stessa pagina.

A tal riguardo, il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali (DIPPA) della FLP, che molto meritoriamente ha fatto scoppiare il problema su scala nazionale con la nota recepita nel Notiziario FLP n. 17 del 6.10.2017, che ad ogni buon conto ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2, ha predisposto una nota di commento alla nuova circolare INPS che riportiamo di seguito in forma integrale.

 La FLP, con i precedenti notiziari n. 17 e n. 21 del mese di ottobre, ha denunciato la pericolosità dell’interpretazione INPS che unificava i termini prescrittivi per i contributi non versati da parte di amministrazioni pubbliche a soli cinque anni,  con scadenza al 31 dicembre 2017, invitando  i lavoratori e le lavoratrici ad inviare da subito specifiche  diffide cautelative all’INPS.

Se è vero che il problema della prescrizione dei contributi dei lavoratori pubblici l’INPS se lo era già posto all’indomani della fusione con l’INPDAP, è altrettanto vero però che l’implementazione della banca dati dei pubblici dipendenti, con la verifica della loro posizione previdenziale e relativa correzione di possibili errori riscontrati, non ha avuto vita facile e un percorso celere….

Invece, senza attendere la conclusione di questo processo, l’INPS, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, (ora sostituita con quella che trovate in allegato), ha sostenuto la tesi secondo la quale essendo state unificate a decorrere dal 2012 le modalità di riscossione dei contributi dei dipendenti pubblici, dalla stessa data sarebbero decorsi i termini della prescrizione previsti dalla legge 335/95 in 5 anni; facendo in questo modo scattare dal 2018 la prescrizione dei contribuiti non versati dalle amministrazioni pubbliche.

La FLP è stata accusata di “allarmismo”, ma di fatto, con le nostre denunce, si sono svegliate anche le altre Confederazioni sindacali, si sono succeduti incontri presso il Ministero del Lavoro e i vertici dell’INPS, sono intervenuti ulteriori chiarimenti da parte del suddetto Ministero  e infine l’INPS è dovuta ritornare sui suoi passi, emanando la nuova circolare n. 169, dove, in sintesi,  si sostiene: il rinvio dell’applicazione della prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici all’1.1.2019; l’applicazione ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS del regime che prevede la responsabilità esclusiva in capo al datore di lavoro inadempiente in caso di mancata copertura ed intervenuta prescrizione.

Pertanto, la FLP, alla luce di queste ulteriori precisazioni dell’INPS, ritiene non più urgente l’invio delle diffide, essendo stata rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 gennaio 2019 ed essendo stata comunque garantita – a prescindere dai suddetti termini – la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblicoIn tal modo garantendo a tutti i lavoratori pubblici il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato a prescindere dallo stato di aggiornamento degli archivi INPS.

Pertanto, la FLP mette doverosamente in guardia i lavoratori da sindacati che ne sfruttano la preoccupazione e che in questi giorni stanno chiedendo l’iscrizione sindacale promettendo di gestire e risolvere in tempi brevi la  situazione previdenziale presso l’INPS, vincolando il mantenimento dell’iscrizione fino alla conclusione dell’aggiornamento dei dati presso l’INPS, cioè per un periodo praticamente indefinito …

Peraltro la FLP ritiene opportuno ricordare invece che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità per i dipendenti di accedere direttamente sul portale internet INPS per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, ma che tale modalità al momento non è utilizzabile per problematiche organizzative interne allo stesso Istituto, come riscontrato dalle tantissime segnalazioni pervenuteci al riguardo.

Per tale ragione (stato dell’inadeguatezza degli archivi) l’INPS con questa nuova circolare ha rinviato di un anno l’applicazione dei termini prescrizionali, per aggiornare i propri archivi e rilasciare ad ogni dipendente il proprio estratto conto contributivo.

Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare intanto ad ogni lavoratore, avendo tutto l’anno prossimo a disposizione, di accertarsi presso il proprio ufficio/ente dell’esistenza di periodi lavorativi, in particolare quelli svolti in regime privatistico, e della copertura/scopertura dei relativi contributi.

Successivamente, se nel frattempo l’INPS renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale, ogni lavoratore potrà provvedere lui stesso all’aggiornamento della propria posizione contributiva.

Comunque, per tutti coloro che incontreranno difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli estratti conto contributivi che per la successiva procedura di comunicazione / aggiornamento all’INPS.

A tale servizio ci si potrà rivolgere dopo la prima metà di gennaio prossimo venturo, quando verrà reso operativo attraverso una specifica comunicazione ufficiale.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “

Possiamo dire, dunque, che, allo stato,  pare proprio cessato l’allarme innnescato nei colleghi dalla nota del DIPPA FLP pubblicata all’interno del Notiziario FLP n. 17 del 6.10.2017, che ha veramente avuto un impatto esplosivo in considerazione di quanto previsto dalla precedente circolare INPS n. 94, che ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 3.

Sapere, dalla predetta circolare INPS,  che non sarebbe stato possibile computare i periodi di lavoro non coperti dal versamento dei contributi prescritti;  scoprire, un minuto dopo, nell’accedere all’interno del sito INPS alla procedura “estratto conto contributivo”, la non presenza di tutti i periodi lavorativi effettuati dall’interessato; infine, dover prendere atto che , parimenti, non erano andati a buon fine i diversi tentativi di sistemazione della propria posizione attraverso l’integrazione dell’estratto contributivo con i periodi mancanti attraverso la procedura RVA (revisione posizione assicurativa). Tutto questo, in successione, ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori, è rimbalzato all’interno di quasi tutte le AA.CC., ed è davvero scoppiata la bomba, con iniziative anche da parte di altre sigle, che alla fine, tutte insieme, hanno contribuito a indurre INPS a tornare indietro sulle sue decisioni. Tutto bene, ma il merito storico di avere fatto “scoppiare la bomba” deve essere riconosciuto al nostro DIPPA.

In merito alla nuova circolare INPS, oltre al rinvio dei termini prescrizionali, ci sembrano significativi alcuni approdi: la responsabilità esclusiva del datore di lavoro inadempiente in caso di mancata copertura e intervenuta prescrizione; l’applicazione ai lavoratori pubblici iscritti alla CTPS della L. 24.05.1952, n. 610 (art.31, comma 1: computo ”dell’ intero servizio utile prestato, ivi compresi i servizi non assistiti dal versamento dei contributi”) e che porta INPS ad affermare che “anche in assenza di recupero della contribuzione,…l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione”.

Questi approdi, in tutt’uno con la rassicurazioni fornite dal D.G. di PERSOCIV circa il fatto che “A.D. ha versato, sempre e concretamente, nelle casse oggi INPS, tutti i contributi dovuti, e che il problema ravvisato per altre AA.PP, non  sussiste per il personale civile della Difesa”, precisazione questa che lo stesso D.G. si è impegnato a formalizzare“con apposita comunicazione on line” (si veda il comunicato unitario diffuso dopo la riunione del 15 u.s., e di cui al Notiziario n. 117 di pari data), inducono a ritenere superato, allo stato, il problema e rasserenano certamente l’orizzonte per i lavoratori civili.    

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: Circolare INPS.169 del 15-11-2017 – prescrizioni contributi pensionistici, chiarimenti

Allegato 2: Notiziario FLP n. 17 del 06.10.17 su circolare INPS n.94-2017

Allegato 3: Circolare INPS n. 94 del 31.05.2017

20.11.2017: pubblicata sul sito di PERSOCIV la “News” di chiarimento della D.G: Informativa sulle circolari INPS nn. 94 e 169 contributi non versati