Notiziario n. 97 del 7 settembre 2018 –
Importante sentenza nel mese di agosto u.s. da parte del TAR Lazio, accolto il ricorso di un ex militare transitato.
E’ storia ormai ben nota a tutti che il personale militare giudicato non idoneo transita, a domanda, ai sensi dell’art. 14 della legge 266/99 (norma oggi abrogata e sostituita dall’art. 930 del COM emanato con D.Lgs. n. 66/2010) e con le modalità stabilite dal D.I. del 18.04.2002, nei ruoli civili della Difesa. Fatto rilevante è che, una volta avviata la procedura di transito su richiesta degli interessati, gli stessi vengano collocati in una sorta di aspettativa con trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità. Inoltre, da quel momento, sono nell’impossibilità di poter prestare – anche pro tempore – alcuna attività lavorativa presso terzi, poiché l’attività dei dipendenti statali è, come noto, ad uso esclusivo dello Stato.
Fatte queste premesse, veniamo al fatto. Un collega ex militare nell’anno 2008 era stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, e pertanto ricollocabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile di A.D.. Solo nel 2010 (e dunque circa 16 mesi dopo), a causa di lungaggini amministrative non dipendenti dalla sua volontà, aveva potuto sottoscrivere il nuovo contratto e quindi perfezionare il transito. Allo stesso collega, per tutto il periodo dei 16 mesi, non veniva corrisposto alcun trattamento economico in quanto al momento del giudizio di non idoneità era arrivato a stipendio zero visto il lungo periodo di aspettativa per infermità (oltre 18 mesi) dal quale veniva. Il ricorrente, ritendendo che fossero stati calpestati suoi diritti, si rivolgeva alla nostra O.S. territoriale di Salerno e al suo referente, e assieme agli avvocati Fabio LANZA e Emilio FORRISI del foro della stessa città, veniva avviato un motivato ricorso al TAR Lazio. E oggi, dopo ben otto anni, il TAR Lazio si è espresso accogliendo il ricorso del collega ex militare transitato e condannando A.D. al pagamento degli stipendi non percepiti.
Molto interessanti le motivazioni: secondo il Tar Lazio, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976. La seconda fase è affidata alla valutazione della P.A. che, entro gli indicati 150 giorni, dovrà determinarsi sulla istanza di transito avanzata. In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la P.A. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge. Qualora entro detto termine l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta. In buona sostanza, silenzio assenso.
Il Giudice ha stabilito che, in ogni caso, il procedimento debba essere definito entro 150 giorni, dal che ne consegue, pertanto, che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a partire dalla data di presentazione della domanda di transito presso l’Amministrazione fino ai successivi 150 giorni. Il Giudice ha infine stabilito che, successivamente ai 150 giorni, “sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile, il ricorrente ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito”. Lo stesso Giudice ha infine condannato A.D. anche al pagamento degli interessi maturati.
Una sentenza importante, dunque, che potrebbe anche innescare altre analoghe iniziative ricorsuali.
Prima di chiudere, informiamo di essere a conoscenza che lo stesso team di avvocati, sollecitati da un gruppo di lavoratori ex militari, ha avviato altro ricorso presso il TAR Lazio per il mancato riconoscimento del punteggio al personale transitato in merito nella procedura relativa alle progressioni economiche degli anni scorsi, un problema da noi a suo tempo segnalato (quest’anno, come noto, la procedura sulle progressioni economiche prevede un punteggio, a conferma del ravvedimento operoso della nostra Direzione Generale, fino all’anno scorso tetragona sul punto). Che abbiano fatto effetto proprio questi ricorsi?
(Giancarlo Pittelli)