Ancora una riunione interlocutoria a PersocivRegolamento del Lavoro Agile. Recepite alcune delle nostre proposte, ma sostanzialmente restano immodificati i punti più controversi: il rinvio della disciplina del lavoro da remoto, che pure il CCNL ha già introdotto da un anno ormai; il costante richiamo al vincolo di concordanza sul luogo di lavoro (il CCNL lo prevede solo “ove necessario”); la modulazione temporale delle giornate di lavoro agile diventa “almeno un giorno alla settimana”, in netta contraddizione con le finalità di conciliazione delle esigenze di vita privata del lavoratore. Prossimo appuntamento il 19.04

Notiziario FLP Difesa n. 27 del 12 aprile 2023 –

Regolamento Lavoro Agile

Si è svolta oggi a Persociv la riunione con la delegazione trattante, avente ad oggetto la definizione del Regolamento per il Lavoro Agile nella Difesa.

Nel corso del confronto, FLP Difesa ha rappresentato ancora una volta come la nuova versione della Bozza (in allegato al Notiziario), fatta pervenire alle OO.SS. soltanto ieri pomeriggio, proprio a ridosso della riunione stessa, pur recependo diverse modifiche fra quelle da noi proposte, non modifica sostanzialmente il taglio del documento originario, a partire dalle premesse: il documento infatti, figlio di quello elaborato più di un anno fa dalla D.G. dell’epoca, non recepisce l’intera disciplina del lavoro a distanza, come previsto dal CCNL 2019-2021, pure ormai vigente da quasi 1 anno, ma si concentra sulla disciplina del solo lavoro agile, eliminando qualsiasi richiamo al “lavoro a distanza”, e menzionando il lavoro da remoto come opzione da approfondire e studiare ancora. E intanto le caratteristiche del lavoro agile si mescolano con quelle del lavoro da remoto, da cui si esportano in particolare i vincoli di luogo.

Infatti non viene recepita (art. 2) la nostra proposta di inserire fra i criteri di flessibilità che definiscono il lavoro agile la “Assenza di una postazione fissa per le attività svolte in modalità agile al di fuori della sede di lavoro”, come chiaramente sancito da normativa e CCNL.

E sempre all’art. 2, punti 4) e 5), l’AD resta rigida sul fatto che fra le attività smartabili possano essere comprese anche attività che non richiedono espressamente l’uso di computer e l’accesso alle reti (eppure non vanno ignorate le pratiche che richiedono studio e approfondimento al di là dell’elaborazione digitale).

Ancora all’art. 2, nel prevedere che la mappatura delle attività smartabili sia di competenza esclusiva del datore di lavoro, è ancora in discussione la richiesta di prevedere informazione e confronto locale, che pure sarebbero assolutamente legittimabili e preziose al fine di un proficuo contributo delle parti sociali alla promozione del lavoro agile, oggi in via di estinzione a partire dalle periferie per oggettiva scarsa motivazione dei datori di lavoro locali. Allo stesso modo resta in discussione nostra pari richiesta di prevedere relazioni sindacali locali in materia di ammissione al lavoro agile, di applicazione di criteri di priorità in caso di necessità, e di mancato accoglimento delle istanze.  Sul punto FLP Difesa ha rappresentato l’importanza di inserire un richiamo in tal senso, pena l’impossibilità di riportare a ragionevolezza eventuali ingiustificate pregiudiziali del datore di lavoro nei confronti del lavoro agile o dei lavoratori interessati. Riconosciamo che l’Amministrazione ha raccolto lo spunto e si è impegnata a ragionare sulla possibile integrazione del documento nel senso richiesto. Ovviamente restiamo in attesa di vedere gli sviluppi su questo punto.

Non vengono inoltre recepiti in nessun punto del documento i richiami alle responsabilità che la norma pone in capo al datore di lavoro di reperire strumentazione informatica finalizzata alla promozione del lavoro agile, di cui all’art, 17 del D.L.gvo 82/2005, laddove si prevede la nomina del Garante per il Lavoro Agile in coinvolgimento col Responsabile per la Transizione al Digitale, anche al fine di assicurare Pari Opportunità nei confronti del personale economicamente svantaggiato; inoltre, posto che per il lavoro agile il CCNL prevede che la citata strumentazione sia fornita “di norma” dall’AD, l’AD precisa di conseguenza che è possibile anche il ricorso alla strumentazione in possesso del lavoratore, mentre nel caso del lavoro da remoto, ove il CCNL non prevede espressamente tale possibilità, l’AD non prova nemmeno per un attimo a estendervi la deroga, ribadisce l’impossibilità dell’utilizzo della strumentazione del lavoratore, e con ciò giustifica l’esigenza di un rinvio della disciplina del lavoro da remoto.

E’ stata invece recepita la nostra richiesta di precisare che le istanze di accesso al lavoro agile possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

Per quanto attiene all’Accordo individuale (art. 7), (ovviamente previsto per il solo lavoro agile…), restano confermati gli elementi già noti dalle precedenti stesure; ma mentre il CCNL ribadisce con estrema chiarezza che tale modalità lavorativa si svolge SENZA VINCOLI DI LUOGHI (come più sopra richiamato al primo punto trattato, relativo all’art. 2) , E CHE SOLO OVE NECESSARIO PER LA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E/O PER ASSICURARE LA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI IL LAVORATORE CONCORDA CON L’AMMINISTRAZIONE I LUOGHI DOVE E’ POSSIBILE SVOLGERE L’ATTIVITA’, la Bozza di Regolamento ripropone, evidentemente per tutti gli Accordi, a prescindere, l’individuazione DEL (SOLO) LUOGO in cui è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Un concetto che viene poi ripreso anche al successivo art. 11, specificamente riferito al “Luogo di lavoro”. Abbiamo per l’ennesima volta energicamente contestato la contraddizione emergente fra le indicazioni del contratto e quelle della Bozza di Regolamento, vedremo anche qui se l’Amministrazione avrà ragionato sulla possibilità di adeguare questo punto per renderlo più conforme al contratto.

Sempre in materia di Accordo individuale, è stata recepita la nostra proposta di specificare che i controlli in capo al Dirigente debbano attenere ai soli risultati ottenuti in modalità agile, e non anche  alle modalità di svolgimento della prestazione agile. Una integrazione che si è resa necessaria al fine di evitare eventuali visite “di cortesia” già note, mirate a controlli sul luogo (e sul tempo) di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

In merito alle modalità di esecuzione della prestazione agile (art. 8), avevamo chiesto di prevedere una modulazione temporale della prestazione agile per almeno 8 giorni al mese, al fine di non vanificare lo spirito dell’istituto e le sue finalità di conciliazione. La montagna al momento ha partorito il topolino, e ora l’AD ha modificato il tempo minimo di prestazione agile da 4 giorni al mese a un giorno alla settimana (sigh!!!). Abbiamo rilanciato sull’ipotesi ad almeno 8 giorni al mese, e vedremo se si riesce a trovare la quadra su questo punto.

Nulla di nuovo sulla nostra rivendicazione del diritto al Buono pasto anche per i lavoratori agili, in virtù del principio di conservazione del trattamento economico reso in presenza, come peraltro riconosciuto dall’ARAN: l’AD mantiene il suo atteggiamento pregiudiziale “stante l’inconciliabilità della modalità di lavoro agile… … con gli istituti della pausa psico-fisica… dal momento che il lavoratore è libero di organizzare la propria attività come meglio ritiene…”.

La prossima riunione è stabilita per il 19 aprile p.v., a tavoli uniti. E’ tutto, cordialissimi saluti

p IL COORDINAMENTO NAZIONALE – Maria Pia BISOGNI – Leonia CARDONE

Allegato :2023.04.12 PERSOCIV – bozza di regolamento lavoro agile