Persociv dà indicazioni di “soprassedere” dall’utilizzo della banca delle ore per “mancanza di contrattazione integrativa” ai sensi del CCNL FC 2016-2018. FLP Difesa interviene in difesa della fruizione dell’istituto, nato nel 2001 col CCN Integrativo del CCNL Ministeri 16.05.2001, che ne prevedeva addirittura l’obbligatorietà, e chiede con una lettera al Gabinetto del Ministro che, se mai veramente il problema fosse legato alla mera carenza di disciplina, dia disposizioni a che la trattativa sia fatta con la massima urgenza per consentire la prosecuzione dello status quo e non creare problemi agli uffici e al personale.

Notiziario FLP Difesa n. 34 del 10 maggio 2023 –

Banca delle ore

E’ nella cronaca di questi giorni un molto discutibile intervento di Persociv in materia di “Banca delle ore” in risposta ad un quesito proposto da SME: l’indicazione è di “soprassedere” dall’utilizzo dell’istituto per carenza di contrattazione integrativa.

Val la pena di ricostruire l’excursus dell’istituto in questione, introdotto dal 12.02.2018 con l‘art. 27 del CCNL Integrativo Comparto Ministeri del 16.5.2001, che prevedeva l’istituzione, a far data dal 01.01.2001, di un conto ore individuale nel quale far confluire, a richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Al fine di promuoverne l’utilizzazione, il CCNI aveva addirittura previsto l’organizzazione di incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio ed all’assunzione di iniziative utili.Di conseguenza si è regolata anche la Direzione Generale per il Personale Civile, che ha emanato apposite circolari attuative:

  • la 68237 del 20.10.2005, dalla quale si evince l’obbligatorietà della norma contrattuale, e la raccomandazione agli Enti di consentire, al personale che ne facesse richiesta, l’adesione alla suddetta Banca delle ore,
  • la n. 33206 del 17.05.2007, nella quale, premesso che “ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario…”, si è rammentata la possibilità che “…a richiesta del dipendente… …allo stesso sia riconosciuto, oltre a un periodo di riposo compensativo… …anche il pagamento delle maggiorazioni della retribuzione oraria previste dall’art. 26
  • la n. 33206 in data 17.05.2007 con la quale ha ribadito quanto sopra.

Di conseguenza l’istituto è diventato operante sul territorio nazionale, anche in ragione della sua “obbligatorietà” come ribadita da Persociv, che ne aveva raccomandato l’utilizzazione.

A far data dal 12.02.2018 il CCNL Funzioni Centrali 2016-2018art. 27 (Banca delle ore) ha reiterato la disciplina della materia, precisando che “...nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario….. entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n.

Inoltre ha stabilito all’art. 25 (Straordinario) – c.3 che il monte ore massimo individuale annuo per lo straordinario” sia fissato “in 200 ore, e puo’ essere elevato in sede di contrattazione integrativa”.

Dunque il limite individuale annuo di 200 ore di straordinario non può che ricadere inevitabilmente anche sulla banca delle ore, posto che la contrattazione integrativa non può che aumentarlo.

E’ in virtù di quanto sopra che in tutto il territorio nazionale la fruizione sia dello straordinario che della banca delle ore sia stata mantenuta senza soluzione di continuità, ritenendo evidentemente che tale comportamento fosse assolutamente corretto e senza alcun danno all’erario, nella misura in cui non si fosse superato il limite delle 200 ore individuali annuali di cui all’art. 25.

Invece Persociv interviene, e dà precise indicazioni di “soprassedere dalla fruizione della Banca delle ore…”, “in quanto non disciplinata anche dalla contrattazione integrativa di cui al citato art. 27 del CCNL 2016-2018”.

Val la pena sottolineare la valenza non tassativa del termine “soprassedere”, che lascia trasparire la debolezza delle argomentazioni adottate, le cui ricadute sono evidenti:

  • intanto il lavoratore è tenuto a termini di contratto ad effettuare lo straordinario richiesto, a meno di giustificati motivi, entro il limite individuale delle 200 ore;
  • ma se ne chiede il pagamento non avendo aderito alla banca delle ore difficilmente sarà pagato nei termini temporali previsti dal CCNL, perché notoriamente I fondi vengono assegnati a fine anno solare;
  • In caso di insufficienza dei fondi, in conseguenza del mancato pagamento si procede forzosamente a recupero compensativo, anche oltre il termine contrattuale dei 4 mesi, senza alcun compenso economico;

perciò la più favorevole opzione alla  “banca delle ore” ha finora garantito da un lato il maggiore margine per il  recupero compensativo (più gestibile sia da parte del singolo che della Amministrazione), sia il riconoscimento economico della maggiorazione. Da qui il grave danno inferto da Persociv ai colleghi e all’A.D. stessa.

         Val la pena entrare anche nel merito: in tutti questi anni il ricorso allo straordinario è diventato sempre più necessario in ragione del progressivo anemizzarsi delle risorse umane di ciascun Ente, che sono state chiamate ad un maggiore contributo individuale, sempre meno retribuito per la progressiva riduzione dei relativi fondi .

Sul piano della forma poi, e’ parere della scrivente che la contrattazione integrativa nazionale non possa quantificare in riduzione il limite di 200 ore del monte ore annuale individuale di lavoro straordinario, e che dunque non vi siano i presupposti per soprassedere alla fruizione della Banca delle ore tout court, anche tenuto conto del fatto che lo stesso CCNL afferma che la Banca delle Ore “..è istituita…” come dato attuale, e non futuro. Né l’inerzia dell’A.D. nel proseguire la Contrattazione Integrativa, avviata il 4 dicembre 2019 e di fatto sospesa e mai più ripresa dopo il 3° incontro, avvenuto il 20 febbraio 2020, senza essere approdati ad alcun minimo Accordo, può essere usata come motivo valido per soprassedere all’attuazione dell’istituto; piuttosto potrebbe configurare inadempimento contrattuale da parte dell’A.D., che da 3 anni non ha più convocato le parti per riprendere l’attività.

Per quanto sopra, FLP Difesa ha scritto la nota allegata al Gabinetto del Ministro, chiedendo di intervenire con la massima urgenza affinchè sia avviata una risolutiva contrattazione integrativa per la stipula di un accordo stralcio che consenta la prosecuzione dell’utilizzo dell’istituto contrattuale di che trattasi, senza creare ulteriori problemi agli uffici e al personale.

E’ tutto, cordialissimi saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI

Allegato : 10.05.2023 FLP Difesa al Gabinetto del Ministro su banca delle ore