Bufera sui neo assunti della Difesa, destinatari di trattamenti economici riduttivi rispetto a quelli previsti dall’originario bando di assunzione in conseguenza della collocazione temporale del bando di scorrimento delle graduatorie, in conseguenza della arbitraria “interpretazione autentica” del CCNL da parte dell’ARAN. La nostra Federazione interviene e chiede all’ARAN l’attivazione di un tavolo per avviare una reale interpretazione autentica condivisa con le OO.SS. . FLP Difesa protesta per i comportamenti superficiali e controversi dell’A.D. e valuta iniziative legali in difesa dei colleghi.

Notiziario FLP Difesa n. 22 del 27.03.2024 –

Bandi & Concorsi

Una vera e propria bufera è scoppiata di recente sulla testa del personale neoassunto della Difesa, che dopo aver partecipato positivamente alle selezioni relative ad alcuni bandi di assunzione pubblicati nel 2021 ed a metà del 2022, si sono visti attribuire un disomogeneo e discriminante trattamento economico.

I 2 bandi da cui origina la diatriba sono: un bando per 264 posti di Assistenti tecnici F2, del concorso della Commissione RIPAM per le esigenze del Ministero della Difesa, pubblicato nella G.U. n°56 del 15.07.2022 e un bando relativo a 2293 posti di assistenti amministrativi del concorso unico della Commissione RIPAM per le esigenze delle Amministrazioni pubbliche, pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021 .

Dopo le assunzioni dei vincitori, l’A.D. ha proceduto alla stipula dei contratti con gli idonei assunti a seguito di determina di scorrimento, con modalità che hanno originato una incredibile casistica caratterizzata da una enorme disparità di trattamento economico fra colleghi che hanno partecipato ad una unica selezione concorsuale, distinguendo fra vincitori, idonei assunti per effetto di una determina formalizzata prima della entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale in data 01/11/2022, e idonei assunti per effetto di una determina formalizzata dopo tale data (ma risulta che vi siano state modalità attuative diverse anche nell’ambito della stessa fattispecie, a causa di interpretazioni contrastanti anche tra i diversi Centri Amministrativi della Difesa, oltreché fra settori diversi della stessa PA).

E ciò in virtù della interpretazione che autonomamente l’ARAN ha fornito del dettato contrattuale. Vediamo meglio: la materia è disciplinata dal CCNL FC 2019-2021 del 5 maggio 2022, e in particolare:

  • L’art. 18— Norme di prima applicazione, prevede che “… le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale (quello vigente fino al 01/11/2022), … …già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.
  • L’ Art. 52 – Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale prevede che “A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri, etc etc , come rideterminati ai sensi dell’art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennità di amministrazione e della indennità di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all’art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi)

Questi i pronunciamenti “interpretativi” dell’ARAN:

  1. In data 21.04.2023 ARAN risponde a quesito del Ministero degli Interni precisando che: “…se l’iter amministrativo di autorizzazione allo scorrimento di graduatorie vigenti, inclusa la determinazione dell’amministrazione in tal senso, è stato avviato e concluso prima del 1 novembre 2022, si ritiene che la fattispecie dello scorrimento possa essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico. Di conseguenza, al personale così reclutato sarà applicabile quanto disposto dal citato c.5 dell’art. 18 CCNL FC 2019-2021, e dunque sarà possibile estendere anche nei suoi confronti la disciplina relativa all’attribuzione del differenziale stipendiale di cui all’art. 52 citato.

Diversamente, nel caso in cui tali attività prodromiche di autorizzazione allo scorrimento di graduatoria fossero state poste in essere dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, non si potrà applicare il disposto di cui all’art. 18, c.5, né attribuire il conseguente differenziale stipendiale, atteso che tale procedura sarebbe assimilabile ad una procedura concorsuale bandita successivamente al 1 novembre 2022.”

  1. in data 15.03.2024 ARAN risponde a quesito del Ministero della Difesa precisando che:
  • la fattispecie dello scorrimento di graduatoria non è stata espressamente prevista dal CCNL…;
  • …la ratio logico-giuridica sottesa al comma 5 non può essere che quella di salvaguardare tutte quelle determinazioni relative al reclutamento di nuovo personale poste in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
  • Pertanto, se il prescritto iter amministrativo di autorizzazione allo scorrimento di graduatorie vigenti (compresa la determinazione dell’Amministrazione in tal senso) è stato avviato e concluso prima del 1° novembre 2022, la fattispecie dello scorrimento possa essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico, per cui al personale così reclutato sarà applicabile l’attribuzione del differenziale di cui agli artt. 18 c. 5 e 52.
  • Se invece le attività prodromiche di autorizzazione allo scorrimento di graduatoria sono poste in essere dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, la procedura si assimila ad una nuovo procedura concorsuale, alla stessa stregua delle procedure bandite successivamente al 1 novembre 2022.”

In conseguenza di ciò oggi si verificano situazioni al limite del pirandelliano, come più sopra descritto, che coinvolgono dipendenti che hanno partecipato ad una stessa unica selezione concorsuale: tutti inquadrati con la declaratoria di “area assistenti – ex fascia retributiva F2”, ma: in parte sottoscrittori di un contratto che prevede le tutele e il trattamento economico di cui all’art 18 del CCNL FC 2019-2021, e in altra parte sottoscrittori di un contratto che non le prevede, col risultato che le differenze si aggirano, a spanne, attorno alle circa 100 euro mensili. Risulta inoltre che vi siano state modalità attuative diverse anche nell’ambito della stessa fattispecie a causa di interpretazioni contrastanti anche tra i diversi Centri Amministrativi della Difesa, oltreché fra settori diversi della stessa PA. E si vocifera anche che per coloro che avrebbero sottoscritto un contratto più favorevole rispetto alle norme contrattuali se ne stia predisponendo uno nuovo a rettifica del precedente “erroneamente redatto”, e di un recupero forzoso delle somme “indebitamente percepite”.

Sulla questione la nostra Federazione è intervenuta con una richiesta all’ARAN di attivazione delle procedure di interpretazione autentica, per questa questione ed altre ad essa apparentate, con la lettera in all. 1 e con il notiziario n. 11 del 27.03.2024 col quale dice “Basta con le interpretazioni autentiche unilaterali dell’ARAN” (in all. 2).

Ma, alla luce dei casi di casa nostra, ci poniamo in ogni caso il problema di merito relativamente alla legittimità di quanto asserito dall’ARAN, ma anche quello di metodo in merito alle modalità procedurali adottata dall’A.D., laddove si prefigurasse l’eventualità della sottoscrizione di nuovi contratti e la ritenuta forzosa delle maggiori somme “non dovute”.

Abbiamo pertanto sottoposto la questione ai nostri legali, per valutare le strade percorribili in difesa di questi nuovi colleghi, che certamente non hanno avuto una buona accoglienza da parte di questa Amministrazione pedissequamente fedele al dettato ARAN, e che sicuramente saranno esacerbati dallo scoprire che avevano concorso per una cosa, e se ne ritrovano in mano una diversa. Per non parlare dello stato d’animo che pervaderà senz’altro coloro che hanno firmato questo contratto facendo una scelta di vita che oggi viene unilateralmente modificata senza alcun preavviso all’interessato.

E’ tutto, per ora, vi terremo aggiornati.

LA COORDINATRICE GENERALE – Maria Pia BISOGNI

2024.03.27 All. 1 FLP chiede attivazione interpretazione autentica ARAN

2024.03.27 All. 2 Notflp11_Basta_interpretazioni_unilaterali